Le faq fiscali

 

Hai cercato: - trovate: 1085 faq

    Pubblicata il: 03-05-2016

    Oggetto

    Dichiarazione annuale IVA integrativa con visto di conformità

    Domanda

    In data 26.2.2016 è stato inviato il mod. IVA 2016 al fine di evitare la presentazione della Comunicazione dati IVA relativa al 2015. Dalla dichiarazione risultava un credito IVA di circa € 18.000 che non è stato “vistatoâ€. Ora il contribuente avrebbe la necessità di utilizzarlo per un importo superiore a € 15.000. È possibile inviare una dichiarazione sostitutiva con apposizione del visto di conformità? Se si, da quando è possibile compensare il credito a disposizione?

    Risposta

    La compensazione (orizzontale) del credito IVA annuale tramite il mod. F24 è soggetta ad una serie di limitazioni correlate all’ammontare della stessa. Infatti, l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale:  fino a € 5.000, non richiede alcun adempimento “preventivoâ€;  superiore a € 5.000, richiede la presentazione preventiva del mod. IVA;  superiore a € 15.000, richiede la presentazione preventiva del mod. IVA con apposizione del visto di conformità. In merito al quesito posto va evidenziato che è possibile inviare una nuova dichiarazione IVA annuale (di fatto trattasi di una “correttiva nei terminiâ€) apponendo il visto di conformità. In tal caso l’utilizzo in compensazione del credito IVA 2015 per un importo superiore al limite di € 15.000 è possibile a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2016 “correttivo nei terminiâ€.

    Pubblicata il: 03-05-2016

    Oggetto

    Anziano ricoverato in una casa di riposo e pagamento del canone RAI

    Domanda

    Un’anziana signora ricoverata in una casa di riposo è tenuta al pagamento del canone RAI? Se no, è necessario presentare all’Agenzia delle Entrate il modello contenente la dichiarazione sostitutiva per l’esonero?

    Risposta

    La Legge n. 208/2015 ha apportato una serie di modifiche alla disciplina del canone RAI, contenuta nel RD n. 246/38. In particolare, a decorrere dall’1.1.2016, è previsto che per i titolari di un’utenza di energia elettrica ad uso domestico con residenza anagrafica nel luogo di fornitura, il pagamento del canone avviene tramite addebito dello stesso nelle fatture emesse dall’azienda fornitrice. La mera esistenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica ad uso domestico con residenza anagrafica nel luogo di fornitura fa presumere la detenzione di un apparecchio radio-ricevente. Al fine di superare tale presunzione di detenzione, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio utilizzando lo specifico modello approvato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 24.3.2016, successivamente aggiornato dal Provvedimento 21.4.2016. Tale dichiarazione, da presentare all’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Torino – Sportello SAT, ha validità per l’anno in cui è presentata. Per il 2016 può essere presentata entro il 16.5 a mezzo del servizio postale ovvero in via telematica. Nelle FAQ disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (aggiornate al 26.4.2016) è stato affrontato il caso proposto (contribuente ricoverato in una casa di riposo) specificando che qualora lo stesso possegga un apparecchio TV nella propria abitazione è tenuto al pagamento del canone RAI. Diversamente, nel caso in cui lo stesso non detenga un apparecchio TV e:  sia titolare di un'utenza elettrica residenziale, è tenuto a presentare la dichiarazione sostitutiva ai fini dell’esonero;  non sia titolare di un'utenza elettrica residenziale (ad esempio, utenza elettrica intestata al figlio residente in altra abitazione) ma sia titolare di un abbonamento TV, deve dare disdetta dell'abbonamento ex art. 10, RD n. 246/38, inviando un'apposita raccomandata allo Sportello SAT dell'Agenzia delle Entrate.

    Pubblicata il: 19-04-2016

    Oggetto

    Realizzazione impianto (di distribuzione dell’acqua) all’esterno del capannone

    Domanda

    Una società con codice attività 36.00.00 ha realizzato la rete esterna stradale per la fornitura dell’acqua. In altre parole, ha realizzato l’impianto di fornitura dell’acqua fino alla strada di fronte ai cancelli del capannone del cliente, fatturando detti lavori e il canone di manutenzione della tratta fino al punto di consegna dell’acqua. La fattura va emessa con IVA ovvero con applicazione del reverse charge?

    Risposta

    In base all’art. 17, comma 6, lett. a-ter), DPR n. 633/72 l’IVA è applicabile con il meccanismo del reverse charge in relazione “alle prestazioni di servizi … di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edificiâ€. In particolare, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 27.3.2015, n. 14/E: − la nozione di edificio va intesa in senso restrittivo e va pertanto fatto riferimento esclusivamente ai fabbricati e non “alla più ampia categoria dei beni immobiliâ€; − per l’individuazione dell’attività di installazione di impianti va fatto riferimento ai seguenti codici: 43.21.01, 43.21.02, 43.22.01, 42.22.02, 43.22,03, 43.29.01, 43.29.02 e 43.29.09. Nell’ambito della Circolare 22.12.2015, n. 37/E la stessa Agenzia ha chiarito il trattamento applicabile all’impianto funzionale / servente all’edificio con “alcune parti di esso … posizionate all’esterno dello stesso per necessità tecniche o logisticheâ€. Nel caso prospettato, la società: − non esercita un’attività contraddistinta da uno dei predetti codici; − realizza la rete (impianto) di distribuzione dell’acqua “fino ai cancelli del capannone†e pertanto interamente all’esterno dello stesso. In base a tale elementi, per detti lavori e la relativa manutenzione deve essere emessa fattura con applicazione dell’IVA.

    Pubblicata il: 19-04-2016

    Oggetto

    Assegnazione agevolata di un immobile in leasing

    Domanda

    Una srl immobiliare possiede, tramite un contratto di leasing, un negozio categoria C/1 concesso in locazione. È possibile beneficiare dell’assegnazione agevolata introdotta dalla Finanziaria 2016 qualora la società proceda al riscatto dell’immobile?

    Risposta

    La Finanziaria 2016 ha riproposto per le società la possibilità di assegnare ai soci i beni dell’impresa (entro il 30.9.2016) versando un’imposta sostitutiva dell’8% (10,5% per le società di comodo). L’assegnazione è consentita a favore dei soci presenti al 30.9.2015 ed interessa, in particolare, gli immobili strumentali per natura, purché non utilizzati per l’esercizio dell’attività, gli immobili patrimonio e gli immobili merce. Questi ultimi sono rappresentati dai beni dati in locazione, comodato o, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 21.5.99, n. 112/E, “comunque non utilizzati direttamente dall’impresa. Nel caso di specie l’immobile non è di proprietà della srl bensì della società di leasing. Quindi per poter assegnare il negozio ai soci la srl deve acquisire la proprietà dello stesso, ossia esercitare il diritto di riscatto (anticipato). Merita evidenziare che le caratteristiche del bene devono essere verificate all’atto di assegnazione, a prescindere dalla data di acquisizione (non è prevista, a differenza di quanto vigente in materia di estromissione da parte dell’imprenditore individuale, una data di riferimento circa il possesso dei beni da assegnare). Di conseguenza, ipotizzando che la società proceda al riscatto del negozio nel mese di aprile, la stessa entro il 30.9.2016 potrà porre in essere l’assegnazione dello stesso ai soci. Si ritiene interessante valutare, quale alternativa all’assegnazione (che richiede il riscatto da parte della società), la cessione del contratto di leasing al socio/i che intendono acquisire l’immobile.

    Pubblicata il: 19-04-2016

    Oggetto

    Regolarizzazione omessa presentazione mod. 770/2015

    Domanda

    Una società esercente l’attività di bar ha ricevuto la fattura di un professionista datata 17.10.2014, pagata nella stessa data. È stato riscontrato che non è stata versata la ritenuta d’acconto e non sono stati inviati né la CU né il relativo mod. 770. Come può essere sistemata la situazione?

    Risposta

    Nel caso in esame non è possibile regolarizzare la situazione tramite il ravvedimento operoso. Infatti, relativamente: − all’omessa presentazione del mod. 770/2015 sono scaduti i termini (90 giorni) per procedere alla regolarizzazione tramite il ravvedimento che consente di rendere “tardiva†e, quindi, valida la dichiarazione. Va tuttavia evidenziato che può essere comunque opportuno presentare la stessa al fine di usufruire della riduzione delle sanzioni applicate dall’Ufficio. Infatti, ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. n. 471/97, se la dichiarazione omessa è presentata dal sostituto d’imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, è applicabile la sanzione dal 60% al 120%, anziché dal 120% al 240%, con un minimo di € 200; − alla Certificazione unica, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 15.2.2015, n. 6/E, “non è prevista la possibilità di avvalersi … del ravvedimentoâ€. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 4, comma 6-quinquies, DPR n. 322/98, risulta applicabile la sanzione pari a € 100 per ogni certificazione omessa, con un massimo di € 50.000 per sostituto d’imposta.