Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 14-06-2016

    Oggetto

    Assegno periodico a seguito di testamento

    Domanda

    In un testamento è stata disposta, da parte del testatore, l’attribuzione di un immobile ad un erede a fronte del versamento di € 50.000, in 10 rate annue, alla nipote (non ricompresa tra gli eredi). Poiché quest’ultima nel 2015 ha ricevuto la prima rata si chiede se tale somma va dichiarata nel
    mod. UNICO 2016 e, in caso di risposta positiva, in quale quadro.

    Risposta

    La somma corrisposta alla nipote (del testatore) sotto forma di assegno costituisce, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. i), TUIR, reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. In particolare la citata disposizione fa riferimento agli altri assegni periodici alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati all’art. 10, comma 1, lett. d), TUIR, vale a dire quelli corrisposti in forza di testamento o di donazione modale per i quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo da parte del soggetto erogatore. Ne consegue che la nipote dovrà indicare la somma percepita nel 2015 nella Sezione II del quadro RC del mod. UNICO 2016 PF. Per completezza, va evidenziato che l’erede potrà indicare la somma pagata quale onere deducibile a rigo RP26 (codice “11â€) del quadro RP del mod. UNICO 2016 PF.

    Pubblicata il: 14-06-2016

    Oggetto

    Indennità di maternità e impresa in contabilità semplificata

    Domanda

    La titolare di una ditta individuale in contabilità semplificata ha ricevuto nel 2015 l’indennità di maternità su cui è stata operata la ritenuta d’acconto del 20% (certificata dall’INPS tramite CU). Come va tassato tale provento? La ritenuta subita può essere recuperata nel mod. UNICO 2016?

    Risposta

    Le indennità di maternità, ai sensi dell’art. 6, comma 2, TUIR, concorrono a determinare il reddito d’impresa dell’imprenditore. In particolare, come precisato nelle istruzioni del mod. UNICO 2016 PF, tali somme vanno dichiarate utilizzando “gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferisconoâ€. Nel caso di specie l’indennità va dichiarata a rigo RG10 “Altri componenti positivi†del quadro RG utilizzando il nuovo codice “6â€. Come desumibile dalle istruzioni tale codice è riferito ai “proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall’esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche informa assicurativa, per il risarcimento di danni consistenti nella perdita dei citati redditi (salvo che trattasi di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è stata richiesta la tassazione separata), con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morteâ€. Con riferimento alle ritenute subite sull’indennità di maternità, le istruzioni del mod. UNICO 2016 PF precisano che le stesse possono essere scomputate a condizione che: − non abbiano già formato oggetto di rimborso da parte del sostituto d’imposta; − non siano state chieste a rimborso all’Agenzia delle Entrate. A tal fine, l’importo delle ritenute subite va indicato a rigo RG37 e riportato a rigo RN33, campo 4 del mod. UNICO 2016 PF.

    Pubblicata il: 14-06-2016

    Oggetto

    Cumulabilità “Sabatini-ter†e maxi-ammortamenti

    Domanda

    L’agevolazione “Sabatini-ter†per le PMI è cumulabile con i maxi-ammortamenti previsti dalla Finanziaria 2016?

    Risposta

    La Finanziaria 2016 consente alle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016 di incrementare il relativo costo di acquisizione del 40% al fine di dedurre maggiori quote di ammortamento / canoni di leasing. Con il DM 25.1.2016, è stata riproposta l’agevolazione c.d. “Sabatini – ter†di cui all’art. 2, DL n. 69/2013, che prevede l’erogazione, a favore delle PMI, di un contributo in conto esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento acceso per l’acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi. Con riguardo alla cumulabilità delle suddette agevolazioni va evidenziato che: • nella Circolare 26.5.2016, n. 23/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la cumulabilità dei maxi-ammortamenti con altre agevolazioni è possibile, salvo che le relative norme non dispongano diversamente; • l’art. 7, comma 1 del citato Decreto dispone che la “Sabatini – ter†è cumulabile, con riferimento a tutte le agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dal Regolamento comunitario di riferimento. Sul punto il MISE nelle FAQ 18.5.2016 ha chiarito che la “Sabatini-ter†può “coesistere, sugli stessi beni, con tutte le norme che, prevedendo benefici di carattere fiscale applicabili alla generalità delle imprese, non sono da considerare «aiuti di Stato» e non concorrono, quindi, a formare cumuloâ€. Da quanto sopra si può desumere che una PMI, con riferimento al medesimo investimento, può beneficiare sia dell’agevolazione prevista dalla “Sabatini-ter†sia del maxi-ammortamento introdotto dalla Finanziaria 2016.

    Pubblicata il: 14-06-2016

    Oggetto

    Assegnazione immobile e variazione compagine sociale

    Domanda

    Una snc, proprietaria di alcuni immobili concessi in locazione, è composta da 3 soci alla data del 30.9.2015. Nel mese di giugno 2016 due soci cedono le proprie quote al terzo, che rimane unico socio al 100%. È possibile assegnare gli immobili, beneficiando delle agevolazioni previste dalla Finanziaria
    2016, all’unico socio esistente all’atto dell’assegnazione?

    Risposta

    In base all’art. 1, comma 115, Finanziaria 2016 i destinatari dell’assegnazione agevolata dei beni sono rappresentati dai soggetti che rivestono la figura di socio all’atto dell’assegnazione e che risultano iscritti nel libro dei soci, qualora prescritto, al 30.9.2015. Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2016, n. 26/E: − l’assegnazione è possibile anche in caso di ingresso di nuovi soci dall’1.10.2015; − la percentuale di partecipazione del socio, rilevante ai fini dell’assegnazione, è quella esistente alla data dell’assegnazione. Nel caso di specie, all’atto dell’assegnazione risulta presente soltanto un socio. Alla luce di quanto sopra, la società può quindi assegnare a quest’ultimo gli immobili (al 100%) beneficiando delle specifiche agevolazioni previste.

    Pubblicata il: 23-05-2016

    Oggetto

    Rivalutazione partecipazione in comunione pro indiviso

    Domanda

    A seguito del decesso nel 2014 di un socio di una srl la partecipazione risulta in comunione tra gli eredi i quali intendono beneficiare della rivalutazione prevista dalla Finanziaria 2016. La rivalutazione all’1.1.2016 deve essere effettuata da tutti gli eredi o è possibile anche da parte di alcuni di essi?

    Risposta

    Come noto la Finanziaria 2016 ha riproposto la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di: − terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi; − partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto; alla data dell’1.1.2016, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali tramite il versamento entro il 30.6.2016 di un’imposta sostitutiva calcolata applicando l’aliquota dell’8% al valore del terreno / partecipazione risultante da un’apposita perizia di stima asseverata. Merita evidenziare che la comunione ereditaria pro indiviso si traduce in una suddivisione del diritto di proprietà sul bene “in quote idealiâ€, con la conseguenza che in capo ad ogni soggetto non viene individuata una specifica porzione dello stesso. Detto ciò, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 6.11.2002, n. 81/E ha riconosciuto la possibilità di rivalutare un terreno posseduto in comunione pro indiviso anche da parte di alcuni dei comproprietari, assoggettando ad imposta sostitutiva la parte del valore risultante dalla perizia corrispondente alla propria quota. Tale interpretazione si ritiene applicabile anche nel caso prospettato (partecipazione in comunione tra più eredi pro indiviso) e pertanto il singolo comproprietario può rivalutare la partecipazione corrispondente alla propria quota. Va evidenziato infine che, come specificato dal Ministero delle Finanze nella Circolare 10.5.85, n. 16/9/674, “nel caso di azioni o quote in comunione, la loro cessione allo stato indiviso va attribuita, anche ai fini della percentuale, a ciascun cedente in proporzione alla rispettiva quota di comproprietàâ€.