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Pubblicata il: 14-06-2016
IndennitĂ di maternitĂ e impresa in contabilitĂ semplificata
La titolare di una ditta individuale in contabilitĂ semplificata ha ricevuto nel 2015 lâindennitĂ di maternitĂ su cui è stata operata la ritenuta dâacconto del 20% (certificata dallâINPS tramite CU). Come va tassato tale provento? La ritenuta subita può essere recuperata nel mod. UNICO 2016?
Le indennitĂ di maternitĂ , ai sensi dellâart. 6, comma 2, TUIR, concorrono a determinare il reddito dâimpresa dellâimprenditore. In particolare, come precisato nelle istruzioni del mod. UNICO 2016 PF, tali somme vanno dichiarate utilizzando âgli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferisconoâ. Nel caso di specie lâindennitĂ va dichiarata a rigo RG10 âAltri componenti positiviâ del quadro RG utilizzando il nuovo codice â6â. Come desumibile dalle istruzioni tale codice è riferito ai âproventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dallâesercizio di attivitĂ di impresa e le indennitĂ conseguite, anche informa assicurativa, per il risarcimento di danni consistenti nella perdita dei citati redditi (salvo che trattasi di indennitĂ relative a redditi prodotti in piĂš anni, per le quali è stata richiesta la tassazione separata), con esclusione dei danni dipendenti da invaliditĂ permanente o da morteâ. Con riferimento alle ritenute subite sullâindennitĂ di maternitĂ , le istruzioni del mod. UNICO 2016 PF precisano che le stesse possono essere scomputate a condizione che: − non abbiano giĂ formato oggetto di rimborso da parte del sostituto dâimposta; − non siano state chieste a rimborso allâAgenzia delle Entrate. A tal fine, lâimporto delle ritenute subite va indicato a rigo RG37 e riportato a rigo RN33, campo 4 del mod. UNICO 2016 PF.
Pubblicata il: 14-06-2016CumulabilitĂ âSabatini-terâ e maxi-ammortamenti
Lâagevolazione âSabatini-terâ per le PMI è cumulabile con i maxi-ammortamenti previsti dalla Finanziaria 2016?
La Finanziaria 2016 consente alle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi nel periodo 15.10.2015 â 31.12.2016 di incrementare il relativo costo di acquisizione del 40% al fine di dedurre maggiori quote di ammortamento / canoni di leasing. Con il DM 25.1.2016, è stata riproposta lâagevolazione c.d. âSabatini â terâ di cui allâart. 2, DL n. 69/2013, che prevede lâerogazione, a favore delle PMI, di un contributo in conto esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento acceso per lâacquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi. Con riguardo alla cumulabilitĂ delle suddette agevolazioni va evidenziato che: ⢠nella Circolare 26.5.2016, n. 23/E lâAgenzia delle Entrate ha precisato che la cumulabilitĂ dei maxi-ammortamenti con altre agevolazioni è possibile, salvo che le relative norme non dispongano diversamente; ⢠lâart. 7, comma 1 del citato Decreto dispone che la âSabatini â terâ è cumulabile, con riferimento a tutte le agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensitĂ massime previste dal Regolamento comunitario di riferimento. Sul punto il MISE nelle FAQ 18.5.2016 ha chiarito che la âSabatini-terâ può âcoesistere, sugli stessi beni, con tutte le norme che, prevedendo benefici di carattere fiscale applicabili alla generalitĂ delle imprese, non sono da considerare ÂŤaiuti di StatoÂť e non concorrono, quindi, a formare cumuloâ. Da quanto sopra si può desumere che una PMI, con riferimento al medesimo investimento, può beneficiare sia dellâagevolazione prevista dalla âSabatini-terâ sia del maxi-ammortamento introdotto dalla Finanziaria 2016.
Pubblicata il: 14-06-2016Assegnazione immobile e variazione compagine sociale
Una snc, proprietaria di alcuni immobili concessi in locazione, è composta da 3 soci alla data del 30.9.2015. Nel mese di giugno 2016 due soci cedono le proprie quote al terzo, che rimane unico socio al 100%. à possibile assegnare gli immobili, beneficiando delle agevolazioni previste dalla Finanziaria
2016, allâunico socio esistente allâatto dellâassegnazione?
In base allâart. 1, comma 115, Finanziaria 2016 i destinatari dellâassegnazione agevolata dei beni sono rappresentati dai soggetti che rivestono la figura di socio allâatto dellâassegnazione e che risultano iscritti nel libro dei soci, qualora prescritto, al 30.9.2015. Come specificato dallâAgenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2016, n. 26/E: − lâassegnazione è possibile anche in caso di ingresso di nuovi soci dallâ1.10.2015; − la percentuale di partecipazione del socio, rilevante ai fini dellâassegnazione, è quella esistente alla data dellâassegnazione. Nel caso di specie, allâatto dellâassegnazione risulta presente soltanto un socio. Alla luce di quanto sopra, la societĂ può quindi assegnare a questâultimo gli immobili (al 100%) beneficiando delle specifiche agevolazioni previste.
Pubblicata il: 23-05-2016Rivalutazione partecipazione in comunione pro indiviso
A seguito del decesso nel 2014 di un socio di una srl la partecipazione risulta in comunione tra gli eredi i quali intendono beneficiare della rivalutazione prevista dalla Finanziaria 2016. La rivalutazione allâ1.1.2016 deve essere effettuata da tutti gli eredi o è possibile anche da parte di alcuni di essi?
Come noto la Finanziaria 2016 ha riproposto la possibilitĂ di rideterminare il costo di acquisto di: − terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietĂ , usufrutto, superficie ed enfiteusi; − partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietĂ e usufrutto; alla data dellâ1.1.2016, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, societĂ semplici e associazioni professionali, nonchĂŠ di enti non commerciali tramite il versamento entro il 30.6.2016 di unâimposta sostitutiva calcolata applicando lâaliquota dellâ8% al valore del terreno / partecipazione risultante da unâapposita perizia di stima asseverata. Merita evidenziare che la comunione ereditaria pro indiviso si traduce in una suddivisione del diritto di proprietĂ sul bene âin quote idealiâ, con la conseguenza che in capo ad ogni soggetto non viene individuata una specifica porzione dello stesso. Detto ciò, lâAgenzia delle Entrate nella Circolare 6.11.2002, n. 81/E ha riconosciuto la possibilitĂ di rivalutare un terreno posseduto in comunione pro indiviso anche da parte di alcuni dei comproprietari, assoggettando ad imposta sostitutiva la parte del valore risultante dalla perizia corrispondente alla propria quota. Tale interpretazione si ritiene applicabile anche nel caso prospettato (partecipazione in comunione tra piĂš eredi pro indiviso) e pertanto il singolo comproprietario può rivalutare la partecipazione corrispondente alla propria quota. Va evidenziato infine che, come specificato dal Ministero delle Finanze nella Circolare 10.5.85, n. 16/9/674, ânel caso di azioni o quote in comunione, la loro cessione allo stato indiviso va attribuita, anche ai fini della percentuale, a ciascun cedente in proporzione alla rispettiva quota di comproprietĂ â.
Pubblicata il: 23-05-2016Dipendente ex convivente (ora moglie) e costituzione impresa familiare
Si rappresenta la seguente situazione:
- dipendente (ex) convivente del titolare (moglie da novembre 2015);
- atto impresa familiare aprile 2016.
Ă corretto non dedurre il costo riferito alla moglie da parte del marito (titolare della ditta individuale)? Inoltre lâeffetto fiscale, con la ripartizione del reddito al collaboratore, decorre giĂ dal mese di aprile 2016 (sarĂ fatta una proporzione nel mod. UNICO 2017)?
Ai fini della determinazione del reddito dâimpesa lâart. 60, TUIR dispone lâindeducibilitĂ del compenso del lavoro prestato o dellâopera svolta dallâimprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati minori di etĂ o permanente inabili al lavoro e dagli ascendenti. Inoltre, in base allâart. 8, comma 1, TUIR, ânon concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzioneâ di cui al citato art. 60. In merito alla deducibilitĂ del costo riferito al soggetto in esame la citata disposizione trova applicazione soltanto dal momento in cui la convivente diventa moglie. Nel primo periodo infatti il costo della convivente risulta deducibile per il titolare dellâimpresa individuale e tassato in capo alla convivente, mentre nel secondo periodo (dal matrimonio) lo stesso è indeducibile per il marito e conseguentemente non tassato in capo alla moglie. In merito alla seconda questione va evidenziato che, come previsto dallâart. 5, comma 4, TUIR, in presenza di unâimpresa familiare lâimputazione proporzionale del reddito ai collaboratori, da riferirsi solo agli utili e non alle perdite, va effettuata sulla base del principio di âtrasparenzaâ e richiede che: − il collaboratore dellâimpresa familiare risulti da atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulato anteriormente allâinizio del periodo dâimposta; − nel mod. UNICO il titolare evidenzi la quota di partecipazione spettante al collaboratore, attestando che la stessa è proporzionata alla qualitĂ e quantitĂ del lavoro effettivamente prestato nellâimpresa in modo continuativo e prevalente nel periodo dâimposta; − ciascun familiare attesti, tramite la sottoscrizione del proprio mod. UNICO, di aver prestato lâattivitĂ nellâimpresa in modo continuativo e prevalente. Come specificato dal Ministero delle Finanze nelle Circolari 17.5.2000, n. 98/E (quesito 1.5.3) e 19.5.2000, n. 101/E (quesito 4.3), gli effetti fiscali connessi con lâattribuzione di una parte del reddito ai collaboratori si producono a decorrere dallo stesso periodo dâimposta soltanto nel caso in cui lâimpresa sia avviata ex novo sotto forma di impresa familiare, a condizione che lâatto di enunciazione dellâimpresa familiare sia registrato entro 20 giorni. Nel caso, come quello proposto, di unâimpresa: − giĂ esistente; − per la quale sia enunciata la conduzione nella forma di impresa familiare; gli effetti fiscali si producono a decorrere dal periodo dâimposta successivo alla data dellâatto. Di conseguenza: − per garantire lâattribuzione al collaboratore del reddito giĂ dal 2016 (mod. UNICO 2017), lâatto doveva essere stipulato entro il 31.12.2015; − poichè lâatto è stato stipulato successivamente al 31.12.2015 (nel caso di specie aprile 2016), lâeffetto fiscale di ripartizione del reddito al collaboratore si produrrĂ soltanto a decorrere dal 2017 (mod. UNICO 2018). Si rammenta che la quota imputabile al collaboratore non può eccedere il 49% del reddito conseguito dallâimpresa familiare, cosĂŹ come risultante dal quadro RG / RF della dichiarazione dei redditi.
