Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 14-06-2016

    Oggetto

    IndennitĂ  di maternitĂ  e impresa in contabilitĂ  semplificata

    Domanda

    La titolare di una ditta individuale in contabilità semplificata ha ricevuto nel 2015 l’indennità di maternità su cui è stata operata la ritenuta d’acconto del 20% (certificata dall’INPS tramite CU). Come va tassato tale provento? La ritenuta subita può essere recuperata nel mod. UNICO 2016?

    Risposta

    Le indennitĂ  di maternitĂ , ai sensi dell’art. 6, comma 2, TUIR, concorrono a determinare il reddito d’impresa dell’imprenditore. In particolare, come precisato nelle istruzioni del mod. UNICO 2016 PF, tali somme vanno dichiarate utilizzando “gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono”. Nel caso di specie l’indennitĂ  va dichiarata a rigo RG10 “Altri componenti positivi” del quadro RG utilizzando il nuovo codice “6”. Come desumibile dalle istruzioni tale codice è riferito ai “proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall’esercizio di attivitĂ  di impresa e le indennitĂ  conseguite, anche informa assicurativa, per il risarcimento di danni consistenti nella perdita dei citati redditi (salvo che trattasi di indennitĂ  relative a redditi prodotti in piĂš anni, per le quali è stata richiesta la tassazione separata), con esclusione dei danni dipendenti da invaliditĂ  permanente o da morte”. Con riferimento alle ritenute subite sull’indennitĂ  di maternitĂ , le istruzioni del mod. UNICO 2016 PF precisano che le stesse possono essere scomputate a condizione che: − non abbiano giĂ  formato oggetto di rimborso da parte del sostituto d’imposta; − non siano state chieste a rimborso all’Agenzia delle Entrate. A tal fine, l’importo delle ritenute subite va indicato a rigo RG37 e riportato a rigo RN33, campo 4 del mod. UNICO 2016 PF.

    Pubblicata il: 14-06-2016

    Oggetto

    Cumulabilità “Sabatini-ter” e maxi-ammortamenti

    Domanda

    L’agevolazione “Sabatini-ter” per le PMI è cumulabile con i maxi-ammortamenti previsti dalla Finanziaria 2016?

    Risposta

    La Finanziaria 2016 consente alle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016 di incrementare il relativo costo di acquisizione del 40% al fine di dedurre maggiori quote di ammortamento / canoni di leasing. Con il DM 25.1.2016, è stata riproposta l’agevolazione c.d. “Sabatini – ter” di cui all’art. 2, DL n. 69/2013, che prevede l’erogazione, a favore delle PMI, di un contributo in conto esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento acceso per l’acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi. Con riguardo alla cumulabilità delle suddette agevolazioni va evidenziato che: • nella Circolare 26.5.2016, n. 23/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la cumulabilità dei maxi-ammortamenti con altre agevolazioni è possibile, salvo che le relative norme non dispongano diversamente; • l’art. 7, comma 1 del citato Decreto dispone che la “Sabatini – ter” è cumulabile, con riferimento a tutte le agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dal Regolamento comunitario di riferimento. Sul punto il MISE nelle FAQ 18.5.2016 ha chiarito che la “Sabatini-ter” può “coesistere, sugli stessi beni, con tutte le norme che, prevedendo benefici di carattere fiscale applicabili alla generalità delle imprese, non sono da considerare «aiuti di Stato» e non concorrono, quindi, a formare cumulo”. Da quanto sopra si può desumere che una PMI, con riferimento al medesimo investimento, può beneficiare sia dell’agevolazione prevista dalla “Sabatini-ter” sia del maxi-ammortamento introdotto dalla Finanziaria 2016.

    Pubblicata il: 14-06-2016

    Oggetto

    Assegnazione immobile e variazione compagine sociale

    Domanda

    Una snc, proprietaria di alcuni immobili concessi in locazione, è composta da 3 soci alla data del 30.9.2015. Nel mese di giugno 2016 due soci cedono le proprie quote al terzo, che rimane unico socio al 100%. È possibile assegnare gli immobili, beneficiando delle agevolazioni previste dalla Finanziaria
    2016, all’unico socio esistente all’atto dell’assegnazione?

    Risposta

    In base all’art. 1, comma 115, Finanziaria 2016 i destinatari dell’assegnazione agevolata dei beni sono rappresentati dai soggetti che rivestono la figura di socio all’atto dell’assegnazione e che risultano iscritti nel libro dei soci, qualora prescritto, al 30.9.2015. Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2016, n. 26/E: − l’assegnazione è possibile anche in caso di ingresso di nuovi soci dall’1.10.2015; − la percentuale di partecipazione del socio, rilevante ai fini dell’assegnazione, è quella esistente alla data dell’assegnazione. Nel caso di specie, all’atto dell’assegnazione risulta presente soltanto un socio. Alla luce di quanto sopra, la societĂ  può quindi assegnare a quest’ultimo gli immobili (al 100%) beneficiando delle specifiche agevolazioni previste.

    Pubblicata il: 23-05-2016

    Oggetto

    Rivalutazione partecipazione in comunione pro indiviso

    Domanda

    A seguito del decesso nel 2014 di un socio di una srl la partecipazione risulta in comunione tra gli eredi i quali intendono beneficiare della rivalutazione prevista dalla Finanziaria 2016. La rivalutazione all’1.1.2016 deve essere effettuata da tutti gli eredi o è possibile anche da parte di alcuni di essi?

    Risposta

    Come noto la Finanziaria 2016 ha riproposto la possibilitĂ  di rideterminare il costo di acquisto di: − terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietĂ , usufrutto, superficie ed enfiteusi; − partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietĂ  e usufrutto; alla data dell’1.1.2016, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, societĂ  semplici e associazioni professionali, nonchĂŠ di enti non commerciali tramite il versamento entro il 30.6.2016 di un’imposta sostitutiva calcolata applicando l’aliquota dell’8% al valore del terreno / partecipazione risultante da un’apposita perizia di stima asseverata. Merita evidenziare che la comunione ereditaria pro indiviso si traduce in una suddivisione del diritto di proprietĂ  sul bene “in quote ideali”, con la conseguenza che in capo ad ogni soggetto non viene individuata una specifica porzione dello stesso. Detto ciò, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 6.11.2002, n. 81/E ha riconosciuto la possibilitĂ  di rivalutare un terreno posseduto in comunione pro indiviso anche da parte di alcuni dei comproprietari, assoggettando ad imposta sostitutiva la parte del valore risultante dalla perizia corrispondente alla propria quota. Tale interpretazione si ritiene applicabile anche nel caso prospettato (partecipazione in comunione tra piĂš eredi pro indiviso) e pertanto il singolo comproprietario può rivalutare la partecipazione corrispondente alla propria quota. Va evidenziato infine che, come specificato dal Ministero delle Finanze nella Circolare 10.5.85, n. 16/9/674, “nel caso di azioni o quote in comunione, la loro cessione allo stato indiviso va attribuita, anche ai fini della percentuale, a ciascun cedente in proporzione alla rispettiva quota di comproprietà”.

    Pubblicata il: 23-05-2016

    Oggetto

    Dipendente ex convivente (ora moglie) e costituzione impresa familiare

    Domanda

    Si rappresenta la seguente situazione:
    - dipendente (ex) convivente del titolare (moglie da novembre 2015);
    - atto impresa familiare aprile 2016.
    È corretto non dedurre il costo riferito alla moglie da parte del marito (titolare della ditta individuale)? Inoltre l’effetto fiscale, con la ripartizione del reddito al collaboratore, decorre già dal mese di aprile 2016 (sarà fatta una proporzione nel mod. UNICO 2017)?

    Risposta

    Ai fini della determinazione del reddito d’impesa l’art. 60, TUIR dispone l’indeducibilitĂ  del compenso del lavoro prestato o dell’opera svolta dall’imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati minori di etĂ  o permanente inabili al lavoro e dagli ascendenti. Inoltre, in base all’art. 8, comma 1, TUIR, “non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione” di cui al citato art. 60. In merito alla deducibilitĂ  del costo riferito al soggetto in esame la citata disposizione trova applicazione soltanto dal momento in cui la convivente diventa moglie. Nel primo periodo infatti il costo della convivente risulta deducibile per il titolare dell’impresa individuale e tassato in capo alla convivente, mentre nel secondo periodo (dal matrimonio) lo stesso è indeducibile per il marito e conseguentemente non tassato in capo alla moglie. In merito alla seconda questione va evidenziato che, come previsto dall’art. 5, comma 4, TUIR, in presenza di un’impresa familiare l’imputazione proporzionale del reddito ai collaboratori, da riferirsi solo agli utili e non alle perdite, va effettuata sulla base del principio di “trasparenza” e richiede che: − il collaboratore dell’impresa familiare risulti da atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulato anteriormente all’inizio del periodo d’imposta; − nel mod. UNICO il titolare evidenzi la quota di partecipazione spettante al collaboratore, attestando che la stessa è proporzionata alla qualitĂ  e quantitĂ  del lavoro effettivamente prestato nell’impresa in modo continuativo e prevalente nel periodo d’imposta; − ciascun familiare attesti, tramite la sottoscrizione del proprio mod. UNICO, di aver prestato l’attivitĂ  nell’impresa in modo continuativo e prevalente. Come specificato dal Ministero delle Finanze nelle Circolari 17.5.2000, n. 98/E (quesito 1.5.3) e 19.5.2000, n. 101/E (quesito 4.3), gli effetti fiscali connessi con l’attribuzione di una parte del reddito ai collaboratori si producono a decorrere dallo stesso periodo d’imposta soltanto nel caso in cui l’impresa sia avviata ex novo sotto forma di impresa familiare, a condizione che l’atto di enunciazione dell’impresa familiare sia registrato entro 20 giorni. Nel caso, come quello proposto, di un’impresa: − giĂ  esistente; − per la quale sia enunciata la conduzione nella forma di impresa familiare; gli effetti fiscali si producono a decorrere dal periodo d’imposta successivo alla data dell’atto. Di conseguenza: − per garantire l’attribuzione al collaboratore del reddito giĂ  dal 2016 (mod. UNICO 2017), l’atto doveva essere stipulato entro il 31.12.2015; − poichè l’atto è stato stipulato successivamente al 31.12.2015 (nel caso di specie aprile 2016), l’effetto fiscale di ripartizione del reddito al collaboratore si produrrĂ  soltanto a decorrere dal 2017 (mod. UNICO 2018). Si rammenta che la quota imputabile al collaboratore non può eccedere il 49% del reddito conseguito dall’impresa familiare, cosĂŹ come risultante dal quadro RG / RF della dichiarazione dei redditi.