Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 12-07-2016

    Oggetto

    Dividendo distribuito da societĂ  estera

    Domanda

    Un contribuente italiano (persona fisica) detiene presso una banca italiana partecipazioni non qualificate in 2 societĂ  estere: Deutsche Telekom AG (Germania) e Roche Holding AG (Svizzera). Nel 2015 tali societĂ  hanno distribuito dei dividendi assoggettati dalla banca italiana alla ritenuta
    del 26%. Dove vanno dichiarati tali dividendi nel mod. UNICO 2016 PF?

    Risposta

    Gli utili / dividendi corrisposti da una società non residente ad un socio persona fisica (non imprenditore) residente in Italia sono soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta del 26% se relativi ad una partecipazione non qualificata. La ritenuta è normalmente applicata dall’intermediario (istituto di credito) che cura la riscossione. Tali somme non concorrono alla formazione del reddito complessivo e quindi non vanno dichiarate. Diversamente gli utili / dividendi in esame devono essere dichiarati nel quadro RM a rigo RM12 del mod. UNICO 2016 se gli stessi sono stati percepiti senza l’intervento di un intermediario o se lo stesso non ha operato la citata ritenuta al fine di assoggettarli ad imposta sostitutiva nella misura del 26%. Sul punto va evidenziato, infatti, che l’art. 18, comma 1, TUIR dispone che “i redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l’imposta sostitutiva … sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d’imposta”.

    Pubblicata il: 12-07-2016

    Oggetto

    Contribuente minimo 2015 – forfetario 2016

    Domanda

    Un professionista (minimo nel 2015) ha adottato nel 2016 il regime forfetario. A fine 2015 ha emesso alcune fatture non incassate entro il 31.12.2015. Tali fatture, se saranno incassate nel 2016, concorreranno a formare il reddito forfetario?

    Risposta

    I contribuenti minimi che fuoriescono dall’1.1.2016 e che entro il 31.12.2015 non hanno incassato le fatture senza applicazione dell’IVA non devono porre in essere alcun adempimento e di conseguenza non devono integrare le fatture già emesse che saranno incassate nel 2016. In particolare, poiché per il regime forfetario opera il principio di “cassa”, così come per il regime dei minimi, le fatture emesse nel corso del 2015 e non incassate entro il 31.12.2015 concorreranno a formare il reddito forfetario nel 2016 utilizzando i criteri di determinazione del reddito vigenti per tale regime.

    Pubblicata il: 12-07-2016

    Oggetto

    Distribuzione utili a socio non residente

    Domanda

    Un socio persona fisica non residente (francese) detiene una partecipazione qualificata in una srl italiana. La società recentemente ha deliberato la distribuzione di una parte della riserva straordinaria. All’atto del pagamento va applicata la ritenuta del 26%?

    Risposta

    L’art. 27, comma 3, DPR n. 600/73 dispone l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26% “sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter, in relazione alle partecipazioni … non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.” Merita evidenziare che l’art. 10 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia – Francia prevede che l’imposta sui dividendi non può eccedere il 15%. Il socio francese può quindi richiedere, mediante la compilazione del “MODELLO A – DIVIDENDI” (disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate), l’applicazione dell’aliquota del 15% o, se già applicata la ritenuta del 26%, il rimborso della differenza (26% - 15%).

    Pubblicata il: 12-07-2016

    Oggetto

    Aliquota IVA rifacimento impianto elettrico dell’oratorio

    Domanda

    Una parrocchia decide di rifare completamente l’impianto elettrico dell’oratorio. Si chiede se per tale intervento, inquadrabile come manutenzione straordinaria, sia possibile beneficiare dell’aliquota ridotta del 10%.

    Risposta

    L’art. 3, comma 1, lett. b), DPR n. 380/2001, individua gli interventi di manutenzione straordinaria nelle opere e modifiche “necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”. Ciò detto si evidenzia che l’aliquota IVA ridotta del 10% trova applicazione soltanto nel caso in cui il suddetto intervento riguardi un fabbricato a prevalente destinazione abitativa privata. Poiché l’oratorio non può essere definito tale, all’intervento in esame dovrà applicata l’aliquota IVA ordinaria (22%).

    Pubblicata il: 08-07-2016

    Oggetto

    Pignoramento presso terzi – redditi fondiari

    Domanda

    A seguito del mancato incasso dei canoni di locazione, un soggetto ha attivato la procedura del pignoramento presso terzi. Per il 2015 il proprietario ha ricevuto una CU 2016 relativa alle somme incassate tramite il datore di lavoro del conduttore – debitore riferite ai canoni non dichiarati, in quanto lo stesso disponeva della sentenza di sfratto. Tali somme non sono state assoggettate a ritenuta d’acconto. Si chiede in quale quadro della dichiarazione dei redditi devono essere riportate tali somme.

    Risposta

    In linea generale i canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non incassati in presenza della sentenza di sfratto: − non vanno dichiarati nella dichiarazione relativa all’anno di mancato incasso; − vanno assoggettati a tassazione separata qualora siano incassati in anni successivi a quello di riferimento, indicandoli nel quadro RM. In particolare, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 12.5.2000, n. 95/E, “i canoni pregressi percepiti dal locatore devono essere assoggettati a tassazione separata ai sensi dell’art. 16 [17], comma 1, lett. n-bis) del TUIR [somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti]”. Secondo quanto precisato nelle istruzioni del mod. UNICO 2016 PF, le somme percepite dal creditore pignoratizio (nel caso in esame, il locatore) vanno indicate nel relativo quadro di riferimento. Nel caso specifico, le somme percepite nel 2015, a titolo di canoni di locazione pregressi, vanno dichiarate nella Sezione III del quadro RM del mod. UNICO 2016 PF.