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Pubblicata il: 21-12-2016
Errata applicazione reverse charge da parte del prestatore
Una società ha commissionato un lavoro sul capannone di sua proprietà. Il prestatore del servizio ha emesso la fattura con applicazione del reverse charge anziché con applicazione dell’IVA. La fattura ricevuta è stata integrata ed annotata nel registro delle fatture emesse e degli acquisti. Per tale irregolarità possono essere imputate delle violazioni alla società?
Merita evidenziare che il regime sanzionatorio in materia di reverse charge, disciplinato dall’art.6, D.Lgs. n. 471/97, è stato oggetto di revisione ad opera del D.Lgs. n. 158/2015. In particolare, a decorrere dall’1.1.2016, in base al nuovo comma 9-bis.2 del citato art. 6, “qualora, in assenza dei requisiti prescritti per l’applicazione dell’inversione contabile l’imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi … sia stata erroneamente assolta dal cessionario o committente, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione … il cedente o il prestatore non è tenuto all’assolvimento dell’imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro”. Il secondo periodo del citato comma dispone che “al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cessionario o committente”.
Pubblicata il: 21-12-2016Frazionamento appartamento acquistato con agevolazioni “prima casa”
Un soggetto ha acquistato nel 2013 un appartamento e il relativo box pertinenziale beneficiando delle agevolazioni “prima casa”. Ora intende frazionarlo in 2 unità immobiliari al fine di cedere una delle due. Tale scelta comporta la perdita dell’agevolazione usufruita in sede di acquisto?
Va innanzitutto evidenziato che il mero frazionamento dell’immobile per il quale si è usufruito delle agevolazioni fiscali “ prima casa” non fa venir meno le stesse. L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione 16.2.2006, n. 31/E, ha affrontato il caso di un contribuente che, dopo avere acquistato un immobile con le agevolazioni “prima casa”, prima del decorso di 5 anni, ceda una parte dello stesso. Secondo l’Agenzia, verificandosi tale situazione, il contribuente decade dall’agevolazione limitatamente alla quota parte di immobile ceduto. Nel caso di specie se la cessione dell’unità immobiliare risultante dal frazionamento dell’appartamento, acquistato con le agevolazioni “prima casa”, avviene entro il quinquennio, in capo al contribuente si verifica il venir meno del beneficio usufruito all’atto dell’acquisto.
Pubblicata il: 21-12-2016Cessione quadro acquistato da casa d’aste
Un commerciante ha acquistato un quadro (dipinto a mano) da una casa d’aste. Come va fatturata la successiva cessione da parte del commerciante?
L’art. 40-bis, DL n. 41/95 dispone che per le cessioni di oggetti d’arte effettuate dalle case d’aste l’IVA è calcolata in base al regime del margine sulla “differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e l'importo che l'organizzatore corrisponde al committente. Il prezzo dovuto dal cessionario del bene è comprensivo della commissione e delle altre spese accessorie ... L'importo che l'organizzatore corrisponde al committente è costituito dal prezzo di aggiudicazione … al netto della commissione che l'organizzatore … riceve dal committente in virtù del contratto di mandato”. La successiva cessione del quadro, da parte del commerciante, dovrà essere effettuata in applicazione del regime del margine, adottando il metodo globale / ordinario a seconda che il quadro abbia un costo inferiore / superiore a € 516,46.
Pubblicata il: 14-11-2016Detrazione lavori di manutenzione immobili di interesse storico / artistico
Entro il 2016 il proprietario di un immobile di interesse storico / artistico dovrà sostenere una consistente spesa di manutenzione straordinaria. Si chiede se, oltre a beneficiare della specifica detrazione per la manutenzione degli immobili in regime vincolistico, potrà beneficiare anche della detrazione IRPEF del 50% in 10 anni.
La cumulabilità delle agevolazioni in esame è “parzialmente” ammessa in quanto il contribuente può fruire di entrambe, ma la detrazione IRPEF del 19% prevista per la manutenzione, protezione o restauro degli immobili in regime vincolistico va ridotta del 50%. L’art. 16-bis, comma 6, TUIR dispone, infatti, che la detrazione IRPEF del 50% prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio “è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento”. Ciò è stato evidenziato anche dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito della Circolare 2.3.2016, n. 3/E (quesito 1.8). Da quanto sopra deriva quindi che la detrazione IRPEF del 50% spetta per le spese agevolabili ex art. 16-bis, TUIR fino all’importo massimo di € 96.000 mentre quella del 19% riservata agli immobili di interesse storico / artistico spetta: − sul 50% delle spese per le quali si usufruisce anche della detrazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio; − sull’ammontare (senza riduzioni) delle spese per le quali non si usufruisce della detrazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio (spese eccedenti il limite di € 96.000).
Pubblicata il: 14-11-2016Detrazione IRPEF 50% in caso di donazione dell’immobile
Nel mese di ottobre 2016 una signora ha donato al proprio figlio un appartamento. Per tale immobile, a seguito di un intervento di manutenzione straordinaria effettuato nel 2013, la madre sta beneficiando della detrazione IRPEF del 50%. La madre potrà continuare ad indicare le restanti quote detraibili nel proprio mod. 730?
L’art. 16-bis, comma 8, TUIR dispone che in caso di vendita dell’immobile oggetto di intervento di recupero del patrimonio edilizio “la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell’unità immobiliare”. Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2012, n. 19/E (quesito 1.6) ha precisato che l’applicazione del citato comma 8 va esteso, genericamente, a tutti i casi “di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati interventi agevolabili”. Nel caso di specie, quindi, la madre potrà continuare a fruire della detrazione soltanto se nell’atto di donazione è stata specificata detta volontà (accordo tra le parti di non trasferire anche le quote residue di detrazione). In mancanza di tale indicazione nell’atto di donazione, il diritto a fruire delle restanti quote di detrazione è “trasferito” al figlio.
