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Pubblicata il: 19-04-2016
Regolarizzazione omessa presentazione mod. 770/2015
Una società esercente l’attività di bar ha ricevuto la fattura di un professionista datata 17.10.2014, pagata nella stessa data. È stato riscontrato che non è stata versata la ritenuta d’acconto e non sono stati inviati né la CU né il relativo mod. 770. Come può essere sistemata la situazione?
Nel caso in esame non è possibile regolarizzare la situazione tramite il ravvedimento operoso. Infatti, relativamente: − all’omessa presentazione del mod. 770/2015 sono scaduti i termini (90 giorni) per procedere alla regolarizzazione tramite il ravvedimento che consente di rendere “tardiva†e, quindi, valida la dichiarazione. Va tuttavia evidenziato che può essere comunque opportuno presentare la stessa al fine di usufruire della riduzione delle sanzioni applicate dall’Ufficio. Infatti, ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. n. 471/97, se la dichiarazione omessa è presentata dal sostituto d’imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, è applicabile la sanzione dal 60% al 120%, anziché dal 120% al 240%, con un minimo di € 200; − alla Certificazione unica, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 15.2.2015, n. 6/E, “non è prevista la possibilità di avvalersi … del ravvedimentoâ€. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 4, comma 6-quinquies, DPR n. 322/98, risulta applicabile la sanzione pari a € 100 per ogni certificazione omessa, con un massimo di € 50.000 per sostituto d’imposta.
Pubblicata il: 18-04-2016Installazione impianti di allarme / videosorveglianza
Si chiede conferma che l’installazione di un impianto di allarme / videosorveglianza di un capannone con alcuni elementi all’esterno dello stesso sia da assoggettare a reverse charge.
In base a quanto disposto dall’art. 17, comma 6, lett. a-ter), DPR n. 633/72, il reverse charge è applicabile “alle prestazioni di servizi … di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edificiâ€. Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 27.3.2015, n. 14/E ha chiarito che la nozione di edificio va intesa in senso restrittivo e pertanto va riferita esclusivamente ai fabbricati e non “alla più ampia categoria dei beni immobiliâ€. La stessa Agenzia, nella Circolare 22.12.2015, n. 37/E, ha precisato che qualora gli impianti siano posizionati in parte internamente ed in parte esternamente all’edificio è necessario “valorizzare l’unicità dell’impianto che complessivamente serve l’edificio, anche se alcune parti di esso sono posizionate all’esterno dello stesso per necessità tecniche o logisticheâ€. Qualora l’impianto sia funzionale o servente all’edificio, va applicato il reverse charge ancorché parte dello stesso sia posizionato all’esterno dell’edificio. Nel caso in esame, quindi, l’installazione dell’impianto di allarme / videosorveglianza del capannone, ancorché alcuni elementi siano posizionati all’esterno dello stesso, sarà totalmente soggetta a reverse charge.
Pubblicata il: 18-04-2016Detrazione 50% recupero patrimonio edilizio
Un contribuente, intendendo usufruire della detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio, inizierà a breve i lavori di manutenzione straordinaria su un appartamento dal quale, alla fine dei lavori, saranno ricavate 3 unità abitative distintamente accatastate. Considerato che la spesa complessiva prevista è pari a circa € 120.000, è possibile fare riferimento alle spese relative al singolo nuovo appartamento nel limite di € 96.000 cadauno?
La Finanziaria 2016 ha prorogato al 31.12.2016 la detrazione IRPEF del 50% relativa alle spese di recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis, TUIR. Ai fini del limite di spesa, che nella fattispecie oggetto del quesito è pari a € 96.000, ciò che rileva è la situazione di partenza (lavori effettuati su un appartamento) e non quella di arrivo (accatastamento di 3 appartamenti). A tal proposito si rammenta che il Ministero delle Finanze, nella Circolare 11.5.98, n. 121/E, ha specificato che “ai fini dell'individuazione del limite di spesa su cui calcolare la detrazione, è necessario tener conto del numero iniziale di unità immobiliari sul quale si eseguono i lavori. Pertanto, qualora vengono eseguiti interventi su una unità immobiliare la detrazione spetta su un importo massimo di [€ 96.000] per ciascun periodo d'imposta, anche se al termine dei lavori saranno state realizzate due o più unità immobiliari autonomeâ€.
Pubblicata il: 18-04-2016Assegnazione ai soci di immobile acquistato in reverse charge
Una società di persone intende assegnare ai soci un immobile strumentale acquistato nel 2011. Poiché l’acquisto è avvenuto con applicazione del reverse charge, è possibile considerare l’operazione fuori campo IVA in quanto è stata emessa una fattura senza IVA?
In caso di un immobile acquistato con applicazione del reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. abis), DPR n. 633/72 il debitore dell’IVA è l’acquirente (in luogo del cedente) che a tal fine integra la fattura ricevuta e la annota nel registro delle fatture emesse / corrispettivi. Lo stesso opera altresì la relativa detrazione dell’IVA a credito previa annotazione della stessa nel registro degli acquisti. Pertanto, l’assegnazione va posta in essere in regime di esenzione IVA ovvero di imponibilità . In caso di assegnazione esente IVA di un immobile per il quale all’acquisto l’imposta è stata detratta, la società dovrà operare la rettifica della detrazione dell’IVA a credito ex art. 19-bis2 in misura pari ai decimi mancanti al compimento del decennio dall’acquisto (nel caso di specie, per 4/10).
Pubblicata il: 30-03-2016Soggetto forfetario e rettifica detrazione per beni di costo non superiore a € 516,46
Un architetto passa al regime forfetario dal 2016. Nel 2015 ha acquistato alcune attrezzature sostenendo un costo non superiore a € 516,46 (dedotto integralmente). L’IVA relativa a tali acquisti deve essere oggetto di rettifica ai sensi dell’art. 19-bis2, DPR n. 633/72?
In considerazione del mutato regime di detrazione dell’IVA a credito, i soggetti che dal 2016 passano dal regime ordinario di determinazione dell’IVA al regime in esame, ai sensi dell’art. 19-bis2, comma 3, DPR n. 633/72 devono effettuare la rettifica della detrazione dell’IVA a credito operata con riferimento ai beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati, esistenti al 31.12.2015. Per i beni ammortizzabili, compresi quelli immateriali, la rettifica va eseguita se non sono trascorsi 5 anni dall’entrata in funzione ovvero per i beni immobili 10 anni dalla data di acquisto / ultimazione. In base a quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 28.1.2008, n. 7/E, con riferimento all’ingresso nel regime dei minimi, la rettifica dell’IVA deve essere eseguita anche con riferimento ai beni strumentali di importo non superiore ad € 516,46 e ai beni con coefficiente di ammortamento ai fini reddituali superiore al 25% “non ancora entrati in funzione al momento del passaggio al regime dei contribuenti minimi, ossia per i quali non sono state ancora eseguite le deduzioni integrali o delle relative quote di ammortamentoâ€. Nel caso di specie i beni sono entrati in funzione nel 2015 e già dedotti integralmente prima dell’ingresso nel regime forfetario (di fatto il relativo costo sarà dedotto nell’ambito del quadro RE del mod. UNICO 2016) e pertanto per gli stessi non va operata la rettifica “a sfavore†della detrazione dell’IVA a credito.