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Pubblicata il: 14-10-2016
Acquisto autovettura da parte di esportatore abituale
Un esportatore abituale può acquistare unâautovettura nuova presso un concessionario senza addebito dellâIVA utilizzando il plafond?
Gli esportatori abituali possono acquistare beni / servizi senza IVA utilizzando il plafond a disposizione previo invio della c.d. dichiarazione dâintento. In base allâart. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72 il predetto beneficio non trova applicazione con riferimento allâacquisto di fabbricati e aree edificabili. Il Ministero delle Finanze nella Circolare 10.6.98, n. 145/E ha specificato che non possono essere acquistati senza IVA anche i beni / servizi per i quali lâIVA risulta indetraibile ai sensi degli artt. 19 e seguenti, DPR n. 633/72. Si ritiene quindi che, dovendo âsubireâ lâindetraibilitĂ dellâIVA del 60%, lâesportatore abituale NON possa acquistare lâautovettura (senza IVA) utilizzando il plafond.
Pubblicata il: 14-10-2016Correzione mod. 730/2016 precompilato
Un contribuente nel mod. 730/2016 precompilato ha dichiarato la propria moglie a carico. Questâultima però risulta essere in possesso di partita IVA in qualitĂ di professionista in regime dei minimi con un reddito 2015 di circa ⏠8.000. Per la correzione dellâerrore il marito può presentare un mod. 730 integrativo o deve presentare un mod. UNICO integrativo?
Come desumibile dalle istruzioni del mod. 730/2016 se il contribuente ha necessitĂ di correggere lo stesso, le modalitĂ di integrazione della dichiarazione originaria variano a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui piĂš favorevole. In particolare se dalla correzione / integrazione del mod. 730 deriva: − una maggior imposta a debito ovvero un minor credito è necessario presentare il mod. UNICO 2016 integrativo; − una minor imposta a debito, un maggior credito ovvero non deriva alcuna variazione dellâimposta / credito, è possibile presentare un mod. 730/2016 integrativo (entro il 25.10.2016) ovvero un mod. UNICO 2016 integrativo. Nel caso in esame, considerato che lâintegrazione comporta un minor credito / maggior debito, è necessario presentare il mod. UNICO 2016 integrativo.
Pubblicata il: 14-10-2016Omessa presentazione spesometro
Ă stato riscontrato lâomesso invio entro il 20.4.2016 dello spesometro 2015 per un soggetto trimestrale. Ă possibile inviare oggi la comunicazione beneficiando della riduzione della sanzione?
La comunicazione telematica delle cessioni / acquisti di beni e delle prestazioni di servizi rese / ricevute rilevanti ai fini IVA per il 2015 doveva essere inviata entro lâ11.4.2016 per i contribuenti mensili e il 20.4.2016 per gli altri soggetti. Come previsto dal comma 1 dellâart. 21, DL n. 78/2010 lâomessa / tardiva presentazione ovvero lâinvio con dati falsi / incompleti è sanzionata da ⏠250 a ⏠2.000 ex art. 11, D.Lgs. n. 471/97. La violazione può essere regolarizzata tramite il ravvedimento operoso. In particolare, la comunicazione in esame può essere regolarizzata entro 1 anno dallâomissione con il versamento della sanzione ridotta pari a ⏠31,25 (250 x 1/8), tramite il mod. F24 (codice tributo â8911â).
Pubblicata il: 30-09-2016Adozione regime dei minimi nel 2015 e compilazione rigo VO34 del mod. IVA 2016
Un contribuente ha aperto la partita IVA il 30.6.2015 e volendo aderire al regime dei minimi ha indicato il codice 1 nella casella âRegime fiscale agevolatoâ presente nel modello AA9/12 di inizio attivitĂ . Ă necessario allegare al mod. UNICO 2016 il quadro VO con la barratura di rigo VO34?
La casella 1 di rigo VO34 interessa il contribuente che ha iniziato lâattivitĂ nel 2015 ed essendo in possesso dei prescritti requisiti ha applicato il regime dei minimi âcome chiarito dalla risoluzione n. 67 del 23 luglio 2015â. Dopo aver evidenziato che, per i soggetti che iniziano lâattivitĂ nel 2015, lâapplicazione del regime dei minimi, âprorogatoâ dallâart. 10, comma 12-undeciesâ, DL n. 192/2014, âdiviene ⌠espressione di una specifica scelta del contribuente, soggetta ⌠alla disciplina in materia di opzioni prevista dal DPR n. 442 del 1997â, nella citata Risoluzione n. 67/E lâAgenzia ha chiarito che âcoloro che intraprendono unâattivitĂ di impresa, arte e professione nel corso del 2015 e, avendone i requisiti, intendono avvalersi della facoltĂ loro concessa âŚ, laddove non abbiano manifestato nel modello AA9 lâopzione per il regime fiscale di vantaggio, possono comunque avvalersene, dandone comunicazione, secondo le regole ordinarie, nella dichiarazione dei redditi relativa allâanno di imposta 2015 (da presentarsi nel 2016), allegando il modello relativo alle opzioni predisposto per la dichiarazione IVAâ. Tenendo presente quanto sopra, nel caso in esame non è richiesta la presentazione del quadro VO, in allegato al mod. UNICO 2016 PF, in quanto il contribuente ha giĂ manifestato la scelta per il regime dei minimi direttamente in sede di inizio dellâattivitĂ .
Pubblicata il: 30-09-2016Regime forfetario e verifica del limite dei ricavi
Una persona fisica subentra a decorrere dallâ1.10.2016 in unâattivitĂ di parrucchiera (codice attivitĂ 96.02.01) tramite acquisto dâazienda. Per il 2016 può applicare il regime forfetario? Può accedere al regime forfetario start up?
Con la Finanziaria 2015 il contribuente che intraprende unâattivitĂ dâimpresa / lavoro autonomo può âavvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività ⌠di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 54 âŚâ. Di conseguenza, nel caso di specie, il contribuente può applicare il regime forfetario qualora âprevedaâ il conseguimento nel 2016 (ottobre â dicembre) di ricavi non superiori a ⏠7.562 (30.000 x 92 / 365) e il rispetto degli altri requisiti. In sede di apertura della partita IVA va indicato il codice â2â nella specifica casella contenuta nella Sezione âRegimi fiscali agevolatiâ del mod. AA9/12. Per poter applicare il regime forfetario start up, ai sensi del quale lâimposta sostitutiva è dovuta nella misura del 5% per i primi 5 anni, in aggiunta alle condizioni: - di non aver esercitato, nei 3 anni precedenti, attivitĂ artistica, professionale o dâimpresa, anche in forma associata o familiare; - che lâattivitĂ da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attivitĂ precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo; qualora lâattivitĂ sia il proseguimento di unâattivitĂ esercitata da un altro soggetto, lâammontare dei ricavi dellâanno precedente non debba superare il limite di ricavi previsti per il regime forfetario. Per poter beneficiare del regime forfettario start up quindi va verificato, in particolare, il superamento o meno del limite di ricavi realizzati nel 2015 dal precedente titolare dellâattivitĂ (nel caso di specie ⏠30.000). Inoltre va evidenziato che, nella Circolare 4.5.2016, n. 10/E lâAgenzia delle Entrate ha precisato che se lâacquisto dellâazienda avviene in corso dâanno, i ricavi relativi allâanno di cessione dellâattivitĂ (2016) riferiti al cedente vanno considerati cumulativamente a quelli dellâacquirente. In caso di superamento del limite si verifica lâuscita dal regime forfetario dallâanno successivo (2017).
