Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 14-10-2016

    Oggetto

    Acquisto autovettura da parte di esportatore abituale

    Domanda

    Un esportatore abituale può acquistare un’autovettura nuova presso un concessionario senza addebito dell’IVA utilizzando il plafond?

    Risposta

    Gli esportatori abituali possono acquistare beni / servizi senza IVA utilizzando il plafond a disposizione previo invio della c.d. dichiarazione d’intento. In base all’art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72 il predetto beneficio non trova applicazione con riferimento all’acquisto di fabbricati e aree edificabili. Il Ministero delle Finanze nella Circolare 10.6.98, n. 145/E ha specificato che non possono essere acquistati senza IVA anche i beni / servizi per i quali l’IVA risulta indetraibile ai sensi degli artt. 19 e seguenti, DPR n. 633/72. Si ritiene quindi che, dovendo “subire” l’indetraibilità dell’IVA del 60%, l’esportatore abituale NON possa acquistare l’autovettura (senza IVA) utilizzando il plafond.

    Pubblicata il: 14-10-2016

    Oggetto

    Correzione mod. 730/2016 precompilato

    Domanda

    Un contribuente nel mod. 730/2016 precompilato ha dichiarato la propria moglie a carico. Quest’ultima però risulta essere in possesso di partita IVA in qualità di professionista in regime dei minimi con un reddito 2015 di circa € 8.000. Per la correzione dell’errore il marito può presentare un mod. 730 integrativo o deve presentare un mod. UNICO integrativo?

    Risposta

    Come desumibile dalle istruzioni del mod. 730/2016 se il contribuente ha necessitĂ  di correggere lo stesso, le modalitĂ  di integrazione della dichiarazione originaria variano a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui piĂš favorevole. In particolare se dalla correzione / integrazione del mod. 730 deriva: − una maggior imposta a debito ovvero un minor credito è necessario presentare il mod. UNICO 2016 integrativo; − una minor imposta a debito, un maggior credito ovvero non deriva alcuna variazione dell’imposta / credito, è possibile presentare un mod. 730/2016 integrativo (entro il 25.10.2016) ovvero un mod. UNICO 2016 integrativo. Nel caso in esame, considerato che l’integrazione comporta un minor credito / maggior debito, è necessario presentare il mod. UNICO 2016 integrativo.

    Pubblicata il: 14-10-2016

    Oggetto

    Omessa presentazione spesometro

    Domanda

    È stato riscontrato l’omesso invio entro il 20.4.2016 dello spesometro 2015 per un soggetto trimestrale. È possibile inviare oggi la comunicazione beneficiando della riduzione della sanzione?

    Risposta

    La comunicazione telematica delle cessioni / acquisti di beni e delle prestazioni di servizi rese / ricevute rilevanti ai fini IVA per il 2015 doveva essere inviata entro l’11.4.2016 per i contribuenti mensili e il 20.4.2016 per gli altri soggetti. Come previsto dal comma 1 dell’art. 21, DL n. 78/2010 l’omessa / tardiva presentazione ovvero l’invio con dati falsi / incompleti è sanzionata da € 250 a € 2.000 ex art. 11, D.Lgs. n. 471/97. La violazione può essere regolarizzata tramite il ravvedimento operoso. In particolare, la comunicazione in esame può essere regolarizzata entro 1 anno dall’omissione con il versamento della sanzione ridotta pari a € 31,25 (250 x 1/8), tramite il mod. F24 (codice tributo “8911”).

    Pubblicata il: 30-09-2016

    Oggetto

    Adozione regime dei minimi nel 2015 e compilazione rigo VO34 del mod. IVA 2016

    Domanda

    Un contribuente ha aperto la partita IVA il 30.6.2015 e volendo aderire al regime dei minimi ha indicato il codice 1 nella casella “Regime fiscale agevolato” presente nel modello AA9/12 di inizio attività. È necessario allegare al mod. UNICO 2016 il quadro VO con la barratura di rigo VO34?

    Risposta

    La casella 1 di rigo VO34 interessa il contribuente che ha iniziato l’attività nel 2015 ed essendo in possesso dei prescritti requisiti ha applicato il regime dei minimi “come chiarito dalla risoluzione n. 67 del 23 luglio 2015”. Dopo aver evidenziato che, per i soggetti che iniziano l’attività nel 2015, l’applicazione del regime dei minimi, “prorogato” dall’art. 10, comma 12-undecies”, DL n. 192/2014, “diviene … espressione di una specifica scelta del contribuente, soggetta … alla disciplina in materia di opzioni prevista dal DPR n. 442 del 1997”, nella citata Risoluzione n. 67/E l’Agenzia ha chiarito che “coloro che intraprendono un’attività di impresa, arte e professione nel corso del 2015 e, avendone i requisiti, intendono avvalersi della facoltà loro concessa …, laddove non abbiano manifestato nel modello AA9 l’opzione per il regime fiscale di vantaggio, possono comunque avvalersene, dandone comunicazione, secondo le regole ordinarie, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2015 (da presentarsi nel 2016), allegando il modello relativo alle opzioni predisposto per la dichiarazione IVA”. Tenendo presente quanto sopra, nel caso in esame non è richiesta la presentazione del quadro VO, in allegato al mod. UNICO 2016 PF, in quanto il contribuente ha già manifestato la scelta per il regime dei minimi direttamente in sede di inizio dell’attività.

    Pubblicata il: 30-09-2016

    Oggetto

    Regime forfetario e verifica del limite dei ricavi

    Domanda

    Una persona fisica subentra a decorrere dall’1.10.2016 in un’attività di parrucchiera (codice attività 96.02.01) tramite acquisto d’azienda. Per il 2016 può applicare il regime forfetario? Può accedere al regime forfetario start up?

    Risposta

    Con la Finanziaria 2015 il contribuente che intraprende un’attività d’impresa / lavoro autonomo può “avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività … di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 54 …”. Di conseguenza, nel caso di specie, il contribuente può applicare il regime forfetario qualora “preveda” il conseguimento nel 2016 (ottobre – dicembre) di ricavi non superiori a € 7.562 (30.000 x 92 / 365) e il rispetto degli altri requisiti. In sede di apertura della partita IVA va indicato il codice “2” nella specifica casella contenuta nella Sezione “Regimi fiscali agevolati” del mod. AA9/12. Per poter applicare il regime forfetario start up, ai sensi del quale l’imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 5% per i primi 5 anni, in aggiunta alle condizioni: - di non aver esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare; - che l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo; qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi dell’anno precedente non debba superare il limite di ricavi previsti per il regime forfetario. Per poter beneficiare del regime forfettario start up quindi va verificato, in particolare, il superamento o meno del limite di ricavi realizzati nel 2015 dal precedente titolare dell’attività (nel caso di specie € 30.000). Inoltre va evidenziato che, nella Circolare 4.5.2016, n. 10/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che se l’acquisto dell’azienda avviene in corso d’anno, i ricavi relativi all’anno di cessione dell’attività (2016) riferiti al cedente vanno considerati cumulativamente a quelli dell’acquirente. In caso di superamento del limite si verifica l’uscita dal regime forfetario dall’anno successivo (2017).