Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 08-07-2016

    Oggetto

    Pignoramento presso terzi – redditi fondiari

    Domanda

    A seguito del mancato incasso dei canoni di locazione, un soggetto ha attivato la procedura del pignoramento presso terzi. Per il 2015 il proprietario ha ricevuto una CU 2016 relativa alle somme incassate tramite il datore di lavoro del conduttore – debitore riferite ai canoni non dichiarati, in quanto lo stesso disponeva della sentenza di sfratto. Tali somme non sono state assoggettate a ritenuta d’acconto. Si chiede in quale quadro della dichiarazione dei redditi devono essere riportate tali somme.

    Risposta

    In linea generale i canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non incassati in presenza della sentenza di sfratto: − non vanno dichiarati nella dichiarazione relativa all’anno di mancato incasso; − vanno assoggettati a tassazione separata qualora siano incassati in anni successivi a quello di riferimento, indicandoli nel quadro RM. In particolare, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 12.5.2000, n. 95/E, “i canoni pregressi percepiti dal locatore devono essere assoggettati a tassazione separata ai sensi dell’art. 16 [17], comma 1, lett. n-bis) del TUIR [somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti]”. Secondo quanto precisato nelle istruzioni del mod. UNICO 2016 PF, le somme percepite dal creditore pignoratizio (nel caso in esame, il locatore) vanno indicate nel relativo quadro di riferimento. Nel caso specifico, le somme percepite nel 2015, a titolo di canoni di locazione pregressi, vanno dichiarate nella Sezione III del quadro RM del mod. UNICO 2016 PF.

    Pubblicata il: 08-07-2016

    Oggetto

    Trasformazione sas in ditta individuale e estromissione immobile strumentale

    Domanda

    Il 21.12.2015 il socio accomandante di una sas (padre) ha donato la propria quota al socio accomandatario (figlio). Alla medesima data la società è stata “trasformata” in ditta individuale. Si chiede se il figlio (titolare della ditta individuale) può ora estromettere l’immobile strumentale.

    Risposta

    La risposta è negativa. Come disposto dall’art. 1, comma 121, Finanziaria 2016 e ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2016, n. 26/E, per poter beneficiare delle agevolazioni previste in materia di estromissione degli immobili è necessario che alla data del 31.10.2015 il soggetto interessato rivesta la qualifica di imprenditore individuale e la conservi fino all’1.1.2016. Nel caso di specie il soggetto risulta essere imprenditore individuale soltanto alla data dell’1.1.2016. Di conseguenza lo stesso non può beneficiare delle agevolazioni previste dalla Finanziaria 2016 in materia di estromissione dell’immobile.

    Pubblicata il: 08-07-2016

    Oggetto

    Assegnazione agevolata terreno acquistato da privati

    Domanda

    La Alfa srl ha acquistato nel 2008 un’area edificabile da privati (l’acquisto non è stato quindi assoggettato ad IVA). Nel 2016 la società intende assegnare tale terreno (tuttora edificabile) ai soci. Quale trattamento va applicato ai fini IVA?

    Risposta

    Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2016, n. 26/E, le disposizioni della Finanziaria 2016 contenenti le agevolazioni usufruibili in materia di assegnazioni di beni ai soci non prevedono specifici richiami al regime IVA applicabile. Di conseguenza l’Agenzia precisa che le stesse “saranno assoggettate ad IVA secondo le regole ordinarie”. In particolare nella citata Circolare n. 26/E l’Agenzia, dopo aver rammentato che le assegnazioni di beni a soci costituiscono cessioni di beni ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 6), DPR n. 633/72, conferma che risultano escluse da IVA le assegnazioni di beni per i quali, all’atto dell’acquisto, non è stata detratta la relativa imposta. Sono ricompresi in tale ambito (fuori campo IVA) gli acquisti di beni ante 1973, gli acquisti da privati e i beni apportati dai soci. Tenendo presente quanto sopra, l’assegnazione in esame risulta fuori campo IVA e pertanto la stessa sarà assoggettata ad imposta di registro in misura proporzionale (7,5%) e alle imposte ipocatastali in misura fissa (€ 50 + € 50).

    Pubblicata il: 08-07-2016

    Oggetto

    Voucher e studi di settore

    Domanda

    Nel corso del 2015 una società che gestisce un ristorante ha sostenuto delle spese di lavoro sotto forma di voucher. In quale rigo del quadro A “Personale addetto all’attività” del modello dati studi di settore devono essere indicati tali costi?

    Risposta

    Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 28.7.2015, n. 28/E, le spese per prestazioni di lavoro accessorio ex art. 70, D.Lgs. n. 276/2003, sostenute mediante l’acquisto di buono orario (c.d. “voucher”), vanno indicate nel quadro F “Elementi contabili” a rigo F19.

    Pubblicata il: 14-06-2016

    Oggetto

    Trasferimento detrazione IRPEF 50% del comodatario deceduto

    Domanda

    Nel 2014 un padre ha sostenuto spese per lavori di manutenzione straordinaria
    dell’appartamento, utilizzato quale abitazione principale, di proprietà del figlio (tra figlio e padre è stato stipulato un contratto di comodato), per le quali ha iniziato a usufruire della detrazione IRPEF del 50%. Nel 2015 il padre è deceduto. Il figlio, proprietario dell’immobile, può fruire delle quote residue della detrazione del de cuius?

    Risposta

    In caso di decesso dell’avente diritto la fruizione della detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio si trasmette all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto degli interventi agevolati. Ciò richiede che a seguito del decesso l’immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori sia trasferito agli eredi. Nel caso in esame, però, l’immobile non è entrato nell’asse ereditario in quanto già di proprietà del figlio; quindi verrebbe meno il (potenziale) trasferimento della detrazione dal de cuius all’erede. Tuttavia, relativamente a tale situazione, l’Agenzia delle Entrate, nella recente Circolare 6.5.2016, n. 18/E, ha ammesso il trasferimento delle quote residue della detrazione del de cuius in capo al figlio, in considerazione del fatto che quest’ultimo è comunque “erede del de cuius e, in qualità di proprietario dell’immobile, ha titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione”. Va evidenziato che nel caso di specie l’Agenzia subordina il trasferimento del diritto alla detrazione alla detenzione materiale e diretta dell’immobile da parte dell’erede.