Intranet Confartigianato Imprese Como

Le faq fiscali

 

Hai cercato: - trovate: 1109 faq

    Pubblicata il: 03-03-2017

    Oggetto

    Soggetto forfetario e cessioni intraUE

    Domanda

    Una ditta forfetaria intende acquistare beni dalla Cina. Dopo l’importazione i beni sono venduti a clienti privati (italiani) nonché (in minima parte) a soggetti passivi UE. Tali ultime cessioni come vanno fatturate?

    Risposta

    In base a quanto disposto dall’art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014, stante il richiamo all’art. 41, comma 2-bis, D.Lgs. n. 331/93, le cessioni di beni effettuate da contribuenti forfetari nei confronti di soggetti passivi comunitari non sono considerate cessioni intracomunitarie. Le stesse sono considerate come cessioni interne senza diritto alla rivalsa. Per le operazioni nei confronti di soggetti passivi comunitari, nella fattura va indicata la dicitura “Non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, DL n. 331/93”. Nei confronti dei clienti privati (italiani), la ditta emetterà una fattura senza applicazione dell’IVA con la consueta dicitura “Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014, regime forfetario”. In entrambe le cessioni inoltre, in presenza di una fattura di importo superiore a € 77,47 è necessario apporre la marca da bollo da € 2,00. Merita evidenziare che in ogni caso in base alle regole generali del regime forfetario l’IVA dovuta in sede di importazione dei beni non risulta detraibile.

    Pubblicata il: 03-03-2017

    Oggetto

    Provvigioni agente italiano a società sammarinese

    Domanda

    Un agente di commercio italiano ha ricevuto l’incarico da un’azienda con sede a San Marino di intermediare i suoi prodotti in Italia. Considerato che la spedizione dei beni da San Marino costituisce un’importazione in Italia, è
    corretto fatturare le provvigioni non imponibili ai fini IVA ai sensi dell’art. 9, lett. d), DPR n. 633/72?

    Risposta

    La risposta è negativa. Il caso di specie riguarda l’effettuazione di servizi di intermediazione nei confronti di un operatore non residente in Italia. Tale fattispecie rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 7-ter, DPR n. 633/72 ai sensi del quale la territorialità dell’operazione è individuata nello Stato di stabilimento del committente. Di conseguenza l’agente di commercio italiano, in relazione alle provvigioni effettuate per l’attività di intermediazione svolta in Italia, deve emettere fattura senza indicazione dell’IVA ai sensi del citato art. 7-ter.

    Pubblicata il: 03-03-2017

    Oggetto

    Dichiarazioni d’intento ricevute e compilazione quadro VI mod. IVA 2017

    Domanda

    Un soggetto nel 2016 ha ricevuto una dichiarazione d’intento da un suo cliente. Nel corso dell’anno non ha emesso alcuna fattura a tale soggetto. Si chiede se la dichiarazione d’intento ricevuta debba essere comunque riportata nel quadro VI del mod. IVA 2017.

    Risposta

    La risposta è positiva. Come disposto dall’art. 1, comma 1, lett. c), DL n. 746/83 “il cedente o prestatore riepiloga nella dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute”. Dalle istruzioni al mod. IVA 2017 si può desumere altresì che nel quadro VI “devono essere riepilogati …. i dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute” nel 2016. La compilazione del quadro VI prescinde quindi dall’utilizzo della dichiarazione d’intento da parte dell’esportatore abituale, ossia dall’emissione da parte del “fornitore” in esame di 1 o più fatture senza IVA.

    Pubblicata il: 03-03-2017

    Oggetto

    Cessazione attività e utilizzo credito IVA

    Domanda

    Un contribuente nel 2016 ha conferito la propria azienda in una snc. Ai fini IVA non è stata applicata la continuità tra i 2 soggetti (la ditta individuale ha chiuso la partita IVA e la snc ha richiesto la propria partiva IVA) e quindi per il 2016 saranno presentate 2 “autonome” dichiarazioni annuali. Poiché dalla dichiarazione relativa alla ex ditta individuale risulta un credito IVA (circa € 2.500) si chiede, se in luogo del rimborso, è possibile utilizzare tale credito per il versamento del saldo / acconto IRPEF 2016 / 2017 nel prossimo mese di giugno.

    Risposta

    La risposta è positiva. Non avendo scelto il rimborso del credito IVA risultante dal mod. IVA 2017, al contribuente è concesso di utilizzare lo stesso in compensazione nel mod. F24, con il rispetto delle consuete condizioni. Merita sottolineare che il credito IVA 2016 e il relativo utilizzo dovranno essere evidenziati nella Sezione II del quadro RX del mod. REDDITI 2018.

    Pubblicata il: 14-02-2017

    Oggetto

    Applicazione regime ordinario nel 2017 e comunicazione all’Agenzia delle Entrate

    Domanda

    Un soggetto ha iniziato l’attività di commercio al minuto nel mese di giugno 2016 applicando il regime ordinario, in quanto non riteneva di possedere i requisiti per il regime forfetario. I ricavi 2016 ammontano a circa € 32.000 che ragguagliati ad anno risultano pari a € 48.000, inferiori al
    limite (€ 50.000) per l’adozione del regime forfetario. Nel 2017 tuttavia continua ad applicare il regime ordinario. Tale situazione configura l’ipotesi di opzione per il regime ordinario in luogo del regime forfetario? Se si, l’opzione va comunicata nel mod. IVA 2017 o 2018?

    Risposta

    L’opzione per il regime ordinario è stata effettuata dal contribuente nel 2017, tramite il comportamento concludente, nel momento in cui ha deciso di applicare tale regime in luogo del regime “naturale” (forfetario). Avendo conseguito nel 2016 un ammontare di ricavi ragguagliato ad anno inferiore al limite (€ 50.000) correlato all’attività svolta (“commercio al dettaglio”) per il 2017 il contribuente dovrebbe applicare “naturalmente”, in presenza degli altri requisiti previsti dalla norma, il regime forfetario. La scelta di continuare ad applicare il regime ordinario vincolerà il contribuente per il triennio 2017–2019. Tale opzione va comunicata all’Agenzia delle Entrate tramite l’apposita casella contenuta nel quadro VO del mod. IVA 2018. Il fatto che il contribuente abbia adottato nel 2016 il regime ordinario, in quanto “non riteneva di possedere i requisiti per il regime forfetario”, non rappresenta un’“opzione” dalla quale far discendere il vincolo triennale.