Hai cercato: - trovate: 1109 faq
-
Pubblicata il: 07-04-2017
Rottamazione ruoli e omesso pagamento di rate di precedenti dilazioni
Un soggetto intende avvalersi della rottamazione dei ruoli relativamente ad una cartella di pagamento per la quale al 24.10.2016 aveva in essere un piano di rateazione. Lo stesso ha omesso il versamento di 2 rate, relative ai mesi di luglio ed agosto 2016. Per poter accedere alla definizione agevolata è sufficiente, come richiesto dalla norma, che detto soggetto sia in regola con le rate in scadenza nel periodo 1.10 – 31.12.2016 o deve versare anche le predette 2 rate scadute e non pagate?
La definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2016 consente l’estinzione del debito senza corresponsione di sanzioni ed interessi di mora, è possibile anche in presenza di carichi oggetto di piani rateali. A tal proposito va evidenziato che: - richiede che “risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016”; − l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 8.3.2017, n. 2/E, ha specificato che “sono ammessi anche i debiti oggetto di piani rateali in essere alla data di entrata in vigore della norma [24.10.2016] purché risultino adempiuti i versamenti con scadenza fino al 31 dicembre 2016”. Di fatto, per poter accedere alla rottamazione dei ruoli, è necessario che il soggetto interessato abbia effettuato tutti i versamenti in scadenza al 31.12.2016 e non soltanto quelli riferiti al periodo ottobre – dicembre 2016. Infatti, in presenza di precedenti rate scadute e non pagate, i versamenti delle rate di ottobre, novembre e dicembre vengono imputati alle rate precedenti, determinandosi così l’irregolarità proprio delle rate di ottobre – dicembre e l’inammissibilità alla definizione agevolata. Nel caso di specie, pertanto, per poter procedere alla rottamazione della cartella di pagamento il soggetto interessato deve effettuare il pagamento, oltre che delle rate del periodo ottobre – dicembre 2016, anche delle rate scadute nei mesi di luglio e agosto 2016.
Pubblicata il: 07-04-2017Estromissione agevolata immobili imprenditore individuale
Una ditta individuale in passato ha costruito alcuni immobili di tipo abitativo. Quelli che non è riuscita a vendere sono stati “trasferiti” a patrimonio, modificando l’attività da costruzione a locazione (ancora in corso). Il titolare sta valutando la scelta di chiudere l’attività previo
autoconsumo di detti immobili. È possibile considerare gli immobili “6strumentali” in quanto gli stessi sono lo strumento che consente l’esercizio dell’attività locativa e pertanto usufruire dell’estromissione agevolata?
L’esclusione dal patrimonio dell’impresa individuale, disciplinata dalla Finanziaria 2016, riproposta dalla Finanziaria 2017, riguarda gli immobili strumentali di cui all’art. 43, comma 2, TUIR, posseduti dall’imprenditore al 31.12.2016. Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2016, n. 26/E possono essere estromessi gli immobili: − strumentali per destinazione, ossia utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa, indipendentemente dalle specifiche caratteristiche; − strumentali per natura, ossia non suscettibili per le loro caratteristiche di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (categorie catastali B, C, D, E e A/10) che si considerano tali anche se non utilizzati direttamente dall’imprenditore o se dati in locazione o comodato. Nel caso di specie gli immobili non soddisfano le predette definizioni e pertanto non possono usufruire dell’estromissione agevolata.
Pubblicata il: 17-03-2017Servizi di partecipazione ad una fiera nell’UE
Una società italiana ha partecipato ad una fiera di settore svoltasi in Austria. Per le spese relative alla partecipazione a detta fiera (escluse quelle di catering) ha ricevuto una fattura senza indicazione dell’IVA austriaca. La stessa, invece, con riferimento ad alcuni biglietti acquistati per l’accesso alla fiera ha ricevuto una fattura con IVA austriaca. È corretto tale comportamento?
Alle prestazioni di servizi relative alla partecipazione a fiere / esposizioni (stand + altri servizi accessori) effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA è applicabile la regola generale di cui all’art. 7-ter, DPR n. 633/72. Ciò comporta che la fattura ricevuta, senza applicazione dell’imposta, va assoggettata ad IVA mediante il reverse charge. Come previsto dal par. 3 dell’art. 31-bis, Regolamento UE n. 1042/2013, in vigore dall’1.1.2017,non sono considerati servizi relativi a beni immobili la messa a disposizione di stand in fiere o luoghi d’esposizione, nonché i servizi correlati atti a consentire l’esposizione di prodotti (progettazione dello stand, trasporto e magazzinaggio dei prodotti, fornitura di macchinari, posa di cavi, assicurazione e pubblicità). Ciò nella misura in cui il prestatore del servizio non affitta semplicemente la nuda superficie ma fornisce un pacchetto di servizi necessari all’espositore per la promozione temporanea dei propri prodotti o della propria attività. Si rammenta che il DL n. 244/2016, Decreto c.d. “Mille proroghe”, ha ripristinato per il 2017 l’obbligo di presentare i modd. Intra con riferimento agli acquisti di beni / prestazioni di servizi ricevuti da un operatore UE. Diversamente, ai sensi dell’art. 7-quinquies, comma 1, lett. b), DPR n. 633/72, per le prestazioni di accesso a fiere / esposizioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA, rileva il luogo in cui le stesse sono materialmente effettuate. Ne consegue la correttezza della fattura estera emessa per i biglietti di accesso alla fiera.
Pubblicata il: 17-03-2017Contabilità semplificata “per cassa” 2017 e costi di competenza 2016
A gennaio 2017 sono state ricevute alcune fatture riguardanti costi (utenze) di competenza del 2016. Le stesse saranno pagate nel 2017. In applicazione della nuova contabilità semplificata per cassa tali costi sono deducibili nel 2017?
A decorrere dall’1.1.2017, a seguito della modifica dell’art. 66, TUIR ad opera dell’art. 1, commi da 17 a 23, Finanziaria 2017, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al principio di cassa, o meglio, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito del consueto incontro di inizio anno, ad un regime “improntato alla cassa”. In merito al caso prospettato va evidenziato che il citato comma 19, al fine di evitare che dal passaggio da un regime “per competenza” ad un regime “per cassa” possano generarsi ipotesi di salti o duplicazioni di tassazione / deduzione, dispone che “nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto alla determinazione del reddito delle imprese minori ai sensi dell'articolo 66 …, a un periodo d'imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d'impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi”. Di conseguenza il costo dell’utenza imputato e quindi dedotto (correttamente) per competenza nel 2016 risulta irrilevante per il 2017, anno nel quale si verifica il pagamento dello stesso. Ovviamente la fattura sarà oggetto di annotazione nel registro IVA degli acquisti nel 2017 al fine della detrazione della relativa imposta.
Pubblicata il: 17-03-2017Servizio pulizia aereoporto e reverse charge
Una srl deve fatturare il servizio di pulizia effettuato presso il locale aeroporto. La fattura va emessa senza IVA in applicazione di quanto previsto dalla lett. a-ter) dell’art. 17?
Il meccanismo dell’inversione contabile ha la funzione di contrastare le frodi IVA. Il timore del Legislatore è quello che, in particolari settori economici ritenuti a rischio, l’IVA detratta dall’acquirente / committente non sia versata dal cedente / prestatore. Al fine di evitare tale rischio, il Legislatore ha quindi previsto che il debitore dell’imposta sia l’acquirente / committente. Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 22.12.2015, n. 37/E, la ratio di tale meccanismo di assolvimento dell’imposta presuppone che l’operazione sia imponibile non avendo, infatti, alcun senso ipotizzare una frode IVA in un’operazione non imponibile IVA. In tale contesto nella citata Circolare n. 37/E l’Agenzia richiama, a titolo esemplificativo, le prestazioni di pulizia effettuate all’interno di edifici siti in porti o aeroporti e l’installazione di impianti negli stessi edifici, alle quali risulta applicabile il regime di non imponibilità disposto dall’art. 9, comma 1, n. 6, DPR n. 633/72, in base al quale “costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili … i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto”. L’Agenzia conclude specificando che “i servizi sopra indicati, ancorché riconducibili, in via di principio, nell’ambito applicativo dell’articolo 17, sesto comma, lett. a-ter), del DPR n. 633 del 1972, [prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici] del DPR n. 633 del 1972, non sono soggetti al meccanismo del reverse charge, trattandosi di servizi non imponibili ai sensi del citato articolo 9, comma 1, n. 6), del DPR n. 633 del 1972”.
