Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 30-09-2016

    Oggetto

    Regime forfetario e verifica del limite dei ricavi

    Domanda

    Una persona fisica subentra a decorrere dall’1.10.2016 in un’attività di parrucchiera (codice attività 96.02.01) tramite acquisto d’azienda. Per il 2016 può applicare il regime forfetario? Può accedere al regime forfetario start up?

    Risposta

    Con la Finanziaria 2015 il contribuente che intraprende un’attività d’impresa / lavoro autonomo può “avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività … di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 54 …”. Di conseguenza, nel caso di specie, il contribuente può applicare il regime forfetario qualora “preveda” il conseguimento nel 2016 (ottobre – dicembre) di ricavi non superiori a € 7.562 (30.000 x 92 / 365) e il rispetto degli altri requisiti. In sede di apertura della partita IVA va indicato il codice “2” nella specifica casella contenuta nella Sezione “Regimi fiscali agevolati” del mod. AA9/12. Per poter applicare il regime forfetario start up, ai sensi del quale l’imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 5% per i primi 5 anni, in aggiunta alle condizioni: - di non aver esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare; - che l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo; qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi dell’anno precedente non debba superare il limite di ricavi previsti per il regime forfetario. Per poter beneficiare del regime forfettario start up quindi va verificato, in particolare, il superamento o meno del limite di ricavi realizzati nel 2015 dal precedente titolare dell’attività (nel caso di specie € 30.000). Inoltre va evidenziato che, nella Circolare 4.5.2016, n. 10/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che se l’acquisto dell’azienda avviene in corso d’anno, i ricavi relativi all’anno di cessione dell’attività (2016) riferiti al cedente vanno considerati cumulativamente a quelli dell’acquirente. In caso di superamento del limite si verifica l’uscita dal regime forfetario dall’anno successivo (2017).

    Pubblicata il: 30-09-2016

    Oggetto

    Attività di autotrasporto e utilizzo dichiarazioni d’intento

    Domanda

    Un autotrasportatore che opera prevalentemente con l’estero emette fatture senza IVA in applicazione dell’art. 7-ter, DPR n. 633/72. Si chiede se, per evitare di generare un credito IVA nei confronti dell’Erario, può utilizzare le dichiarazione d’intento.

    Risposta

    Al fine di evitare che i soggetti che effettuano abitualmente operazioni con l’estero (non imponibili) presentino rilevanti crediti IVA l’art. 8, DPR n. 633/72 prevede la possibilità di acquistare beni o servizi senza applicazione dell’IVA. A tal fine è necessario acquisire lo status di esportatore abituale, riconosciuto a coloro che nell’anno precedente ovvero negli ultimi 12 mesi hanno registrato esportazioni / operazioni assimilate e cessioni intraUE, per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari. Quest’ultimo va assunto al netto delle cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle operazioni di cui all’art. 21, comma 6-bis, DPR n. 633/72 (cessioni / prestazioni nei confronti di operatori UE / extraUE). Considerato che le operazioni di cui all’art. 7-ter, DPR n. 633/72 non rientrano tra quelle la cui “presenza” consente di acquisire lo status di esportatore abituale,l’autotrasportatore non può beneficiare della possibilità di acquistare / importare beni / servizi senza IVA tramite le dichiarazioni d’intento.

    Pubblicata il: 22-09-2016

    Oggetto

    Assegnazione immobile “parzialmente” strumentale

    Domanda

    Una snc esercente l’attività di falegnameria, a seguito della riduzione di attività, dal 2014 ha concesso parte del capannone a terzi per uso deposito.
    Considerato che la disciplina dell’assegnazione agevolata esclude dal beneficio gli immobili utilizzati “esclusivamente” per l’esercizio dell’attività, il capannone in esame può essere assegnato?

    Risposta

    Come disposto dalla Finanziaria 2016 e confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2016, n. 26/E, possono essere oggetto di assegnazione agevolata gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione di cui all’art. 43, comma 2, primo periodo, TUIR non “utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa da parte della società”. La stessa Agenzia nella citata Circolare n. 26/E evidenzia che “sono, invece, esclusi dall’agevolazione i beni immobili i quali, pur essendo per le loro caratteristiche qualificabili tra quelli strumentali per natura, in quanto non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, sono tuttavia utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa …”. Il capannone in esame non può essere considerato utilizzato “esclusivamente” per l’esercizio dell’attività bensì parzialmente, in quanto in parte locato a terzi (ad uso deposito). Di conseguenza la società può procedere con l’assegnazione dello stesso.

    Pubblicata il: 22-09-2016

    Oggetto

    Estromissione immobile agevolata e rettifica della detrazione

    Domanda

    In merito all’estromissione agevolata dell’immobile di una ditta individuale, considerato che è stata emessa una fattura esente IVA si rende necessario operare la rettifica della detrazione dell’IVA a credito relativa ad una manutenzione straordinaria effettuata nel 2010. Per tale rettifica va emessa una fattura? Quando va versata all’Erario?

    Risposta

    Nell’ambito della disciplina dell’estromissione agevolata dell’immobile strumentale di cui al comma 121, Finanziaria 2016, ai fini IVA sono applicabili le regole ordinarie. In particolare la presenza di un’estromissione esente IVA richiede al contribuente di determinare la rettifica della detrazione dell’IVA a credito che, ai sensi dell’art. 19-bis2, DPR n. 633/72, va operata in misura pari ai decimi mancanti al compimento del decennio dall’acquisto (la stessa va operata anche per le spese incrementative del valore dell’immobile). A livello operativo la rettifica sarà indicata nel quadro VF del mod. IVA 2017 e concorrerà alla determinazione del saldo IVA 2016, da versare entro il 16.3.2017. Per la rettifica in esame non va emessa alcuna fattura.

    Pubblicata il: 22-09-2016

    Oggetto

    Fondo patrimoniale e applicazione cedolare secca

    Domanda

    Due coniugi hanno costituito un fondo patrimoniale “apportando” l’abitazione principale in comproprietà tra gli stessi e altri immobili di esclusiva proprietà di uno dei 2. Per un appartamento locato, in sede di prossimo rinnovo, è intenzione delle parti optare per l’applicazione della cedolare
    secca. Si chiede se anche il coniuge non proprietario dell’appartamento locato può beneficiare della tassazione agevolata.

    Risposta

    In presenza di un fondo patrimoniale costituito ex art. 167, C.c., i redditi dei beni oggetto dello stesso, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b), TUIR, sono imputati al 50% a favore di ciascuno dei coniugi, a prescindere dal fatto che il singolo coniuge sia o meno proprietario del bene e della percentuale di proprietà dello stesso. Il rapporto tra fondo patrimoniale e applicazione della cedolare secca è stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.6.2012, n. 20/E nella quale è specificato che “il principio di imputazione del reddito disposto in generale dall’art. 4 del TUIR possa valere anche in sede di applicazione della cedolare secca”. Ciò consente quindi anche al coniuge non proprietario di “optare autonomamente per l’applicazione del regime della cedolare secca sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo”.