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Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 11-04-2017

    Oggetto

    Verifica condizioni assunzione qualifica “micro-imprese”

    Domanda

    Per verificare il possesso dei requisiti previsti dal nuovo art. 2435-ter, C.c., per poter essere qualificata “micro-impresa”, beneficiando delle relative agevolazioni in tema di composizione del bilancio d’esercizio, una società deve considerare il triennio 2014-2016 ovvero soltanto gli anni
    2014-2015?

    Risposta

    In base al nuovo art. 2435-ter, C.c., possono assumere la qualifica di “micro-impresa” le società che nel primo esercizio o, successivamente, per 2 esercizi consecutivi, non superano 2 dei 3 seguenti limiti: − attivo di Stato patrimoniale: € 175.000 − ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 350.000 − dipendenti occupati in media nell’esercizio: 5 unità Al fine di verificare la sussistenza, per il 2016, dei requisiti di “micro-impresa”, con conseguente possibilità di redigere il bilancio in forma semplificata, si ritiene necessario avere riguardo ai dati degli esercizi 2015 e 2016. Tale interpretazione è rinvenibile anche nel Documento congiunto recentemente pubblicato da Confindustria e CNDCEC avente ad oggetto le “Problematiche e soluzioni operative per il passaggio alle disposizioni del D.Lgs. 139/2015 e ai Principi contabili nazionali”, nel quale viene affermato che “tale impostazione consentirebbe … un’adozione delle nuove previsioni immediata e in linea con le previsioni dell’Unione, volte a ridurre gli oneri amministrativi per le realtà di minori dimensioni. L’alternativa di dover verificare il rispetto dei limiti anche per il 2014 in questa specifica fase sembrerebbe eccessiva”.

    Pubblicata il: 11-04-2017

    Oggetto

    Conferimento ditta individuale in società di persone e presentazione spesometro

    Domanda

    Una ditta individuale è stata conferita in una snc di nuova costituzione il 31.3.2017. Come va presentato lo spesometro della ditta individuale relativo al 2016?

    Risposta

    In presenza di operazioni straordinarie, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.5.2011, n. 24/E, qualora l’operazione comporti l’estinzione del dante causa (come nella fattispecie in esame) spetta al soggetto subentrante (nel caso in esame, la snc) comunicare, oltre alle proprie, anche le operazioni del soggetto estinto. Lo spesometro relativo alle operazioni 2016 della ditta individuale dovranno quindi essere comunicate dalla neocostituita snc. Per le operazioni della ditta individuale relative al periodo 1.1 – 30.3.2017, in applicazione di quanto previsto dal “nuovo spesometro” e chiarito dall’Agenzia nella Circolare 7.2.2017, n. 1/E, la snc dovrà inviare entro il 18.9.2017 una distinta comunicazione (oltre alla propria).

    Pubblicata il: 11-04-2017

    Oggetto

    Estromissione immobile ditta individuale e spesometro

    Domanda

    La fattura emessa (esente IVA) in occasione dell’estromissione dell’immobile da parte del titolare di una ditta individuale va indicata nello spesometro 2016?

    Risposta

    L’obbligo di inviare lo spesometro interessa i soggetti passivi che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA. In particolare, costituisce un’operazione rilevante ai fini IVA ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 5, DPR n. 633/72 la destinazione dei beni d’impresa all’uso / consumo personale dell’imprenditore o ad altre finalità estranee all’impresa. Di conseguenza l’(auto)fattura emessa nel 2016 in esenzione IVA in occasione dell’estromissione dell’immobile va inserita nello spesometro. Si evidenzia che nel campo relativo al codice fiscale della controparte va riportata la partita IVA della ditta individuale.

    Pubblicata il: 11-04-2017

    Oggetto

    Acquisti da San Marino e spesometro

    Domanda

    Con riferimento alla predisposizione dello spesometro 2016, devono essere comunicati gli acquisti di merce effettuati da San Marino?

    Risposta

    La Repubblica di San Marino a decorrere dal 24.2.2014 non è più considerata uno Stato “black-list”. In relazione agli acquisti di beni effettuati da operatori sammarinesi è necessario distinguere le seguenti 2 fattispecie: − acquisti senza addebito dell’IVA da parte del cedente; − acquisti con addebito dell’IVA da parte del cedente (con “transito” dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Pesaro). I primi, per i quali l’imposta è stata assolta dall’acquirente, essendo stati oggetto della specifica comunicazione (mensile) tramite il quadro SE del Modello polivalente, non devono essere ricompresi nello spesometro. I secondi, essendo stati “acquisiti” dall’Agenzia delle Entrate (l’imposta è stata liquidata dall’Ufficio di Pesaro) e comunicati dall’Ufficio Tributario di San Marino tramite i modd. Intra, si ritiene possibile escluderli dallo spesometro.

    Pubblicata il: 07-04-2017

    Oggetto

    Nuova detrazione 50% IVA acquisto unità immobiliare classe energetica A / B

    Domanda

    Un contribuente ha acquistato a marzo 2016 un appartamento nuovo, categoria catastale A/2, classe energetica B, da utilizzare come seconda casa.
    Considerato che il prezzo non è stato interamente pagato nel 2016 (a fine 2015 è stato versato un acconto pari al 20%) nel modello 730/2017 il contribuente potrà beneficiare della nuova detrazione IRPEF dell’IVA pagata per l’acquisto, così come previsto dalla Finanziaria 2016?

    Risposta

    La Finanziaria 2016 riconosce alle persone fisiche la possibilità di usufruire della detrazione IRPEF pari al 50% dell’IVA relativa all’acquisto dall’impresa costruttrice / ristrutturatrice di unità immobiliari residenziali di classe energetica A / B, per gli acquisti effettuati dall’1.1 al 31.12.2016. Per individuare la spesa agevolabile, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 18.5.2016, n. 20/E, assume rilevanza il principio di cassa e pertanto “è necessario che il pagamento dell’IVA avvenga nel periodo di imposta 2016”. Di conseguenza non risulta agevolabile l’IVA relativa agli acconti pagati nel 2015, “anche se il rogito risulta stipulato nell’anno 2016”. Nel caso di specie, pertanto, la detrazione IRPEF spettante è rappresentata dal 50% dell’IVA pagata nel 2016 in sede di saldo; è quindi soltanto con riferimento a tale importo che nel modello 730/2017 l’acquirente potrà beneficiare dell’agevolazione in esame. Con riferimento all’IVA pagata nel 2015 relativamente al versamento dell’acconto non è possibile fruire della detrazione.