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Pubblicata il: 21-12-2016
Definizione agevolata ruoli e compensazione somme dovute con crediti tributari
Un contribuente ha presentato il mod. DA1 per chiedere la definizione di una cartella notificatagli nel 2015. Avendo a disposizione un credito IRPEF, potrĂ compensare la somma richiesta da Equitalia?
La risposta è negativa. L’art. 6, DL n. 193/2016 prevede le seguenti modalitĂ di versamento delle somme dovute per la definizione agevolata dei ruoli: − domiciliazione sul c/c bancario. Tale scelta va specificata dall’interessato nell’apposito mod. DA1 utilizzabile per l’istanza di definizione in esame. In tal caso Equitalia trasmetterĂ all’interessato, unitamente alla “Comunicazione di adesione”, il modulo per attivare l’addebito in conto presso la banca; − bollettini precompilati. L’Agente della riscossione provvederĂ ad allegare i bollettini precompilati alla comunicazione inviata al debitore, se quest’ultimo non ha richiesto di eseguire il versamento con la modalitĂ di cui al precedente punto; − presso gli sportelli dell’Agente della riscossione. Non essendo previsto il versamento tramite il mod. F24, al contribuente non risulta possibile compensare le somme dovute per la definizione agevolata dei ruoli con i crediti tributari a disposizione.
Pubblicata il: 21-12-2016Applicazione reverse charge da parte di Enti ecclesiastici
Un artigiano ha installato un impianto antincendio presso un immobile di proprietĂ di un Ente ecclesiastico in possesso di partita IVA. Come va emessa la fattura?
L’art. 17, comma 6, lett. a-ter), DPR n. 633/72 dispone l’applicazione del reverse charge “alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”. In merito, nella Circolare 27.3.2015, n. 14/E, l’Agenzia delle Entrate, dopo aver precisato che, al fine di individuare le suddette prestazioni, va fatto riferimento “unicamente ai codici attività della Tabella ATECO 2007”, ha ricompreso tra le attività di installazione di impianti relativi ad edifici l’“installazione di impianti di spegnimento antincendio” contraddistinta dal codice 43.22.03. La stessa Agenzia, nella citata Circolare n. 14/E, ha affrontato il trattamento applicabile agli acquisti di servizi “promiscui” da parte di un ente non commerciale, ossia destinati in parte allo svolgimento dell’attività istituzionale e in parte allo svolgimento dell’attività commerciale, specificando che al fine di individuare la modalità di applicazione dell’IVA va fatto “riferimento a criteri oggettivi”. Nel caso di specie (installazione dell’impianto antincendio) va individuata la parte di immobile utilizzata dall’Ente ecclesiastico per lo svolgimento dell’attività commerciale, assoggettando la stessa a reverse charge, e la parte di immobile utilizzata per lo svolgimento dell’attività istituzionale, da fatturare “ordinariamente” con IVA.
Pubblicata il: 21-12-2016Errata applicazione reverse charge da parte del prestatore
Una società ha commissionato un lavoro sul capannone di sua proprietà . Il prestatore del servizio ha emesso la fattura con applicazione del reverse charge anziché con applicazione dell’IVA. La fattura ricevuta è stata integrata ed annotata nel registro delle fatture emesse e degli acquisti. Per tale irregolarità possono essere imputate delle violazioni alla società ?
Merita evidenziare che il regime sanzionatorio in materia di reverse charge, disciplinato dall’art.6, D.Lgs. n. 471/97, è stato oggetto di revisione ad opera del D.Lgs. n. 158/2015. In particolare, a decorrere dall’1.1.2016, in base al nuovo comma 9-bis.2 del citato art. 6, “qualora, in assenza dei requisiti prescritti per l’applicazione dell’inversione contabile l’imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi … sia stata erroneamente assolta dal cessionario o committente, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione … il cedente o il prestatore non è tenuto all’assolvimento dell’imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro”. Il secondo periodo del citato comma dispone che “al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cessionario o committente”.
Pubblicata il: 21-12-2016Frazionamento appartamento acquistato con agevolazioni “prima casa”
Un soggetto ha acquistato nel 2013 un appartamento e il relativo box pertinenziale beneficiando delle agevolazioni “prima casa”. Ora intende frazionarlo in 2 unità immobiliari al fine di cedere una delle due. Tale scelta comporta la perdita dell’agevolazione usufruita in sede di acquisto?
Va innanzitutto evidenziato che il mero frazionamento dell’immobile per il quale si è usufruito delle agevolazioni fiscali “ prima casa” non fa venir meno le stesse. L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione 16.2.2006, n. 31/E, ha affrontato il caso di un contribuente che, dopo avere acquistato un immobile con le agevolazioni “prima casa”, prima del decorso di 5 anni, ceda una parte dello stesso. Secondo l’Agenzia, verificandosi tale situazione, il contribuente decade dall’agevolazione limitatamente alla quota parte di immobile ceduto. Nel caso di specie se la cessione dell’unità immobiliare risultante dal frazionamento dell’appartamento, acquistato con le agevolazioni “prima casa”, avviene entro il quinquennio, in capo al contribuente si verifica il venir meno del beneficio usufruito all’atto dell’acquisto.
Pubblicata il: 21-12-2016Cessione quadro acquistato da casa d’aste
Un commerciante ha acquistato un quadro (dipinto a mano) da una casa d’aste. Come va fatturata la successiva cessione da parte del commerciante?
L’art. 40-bis, DL n. 41/95 dispone che per le cessioni di oggetti d’arte effettuate dalle case d’aste l’IVA è calcolata in base al regime del margine sulla “differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e l'importo che l'organizzatore corrisponde al committente. Il prezzo dovuto dal cessionario del bene è comprensivo della commissione e delle altre spese accessorie ... L'importo che l'organizzatore corrisponde al committente è costituito dal prezzo di aggiudicazione … al netto della commissione che l'organizzatore … riceve dal committente in virtù del contratto di mandato”. La successiva cessione del quadro, da parte del commerciante, dovrà essere effettuata in applicazione del regime del margine, adottando il metodo globale / ordinario a seconda che il quadro abbia un costo inferiore / superiore a € 516,46.