Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 21-12-2016

    Oggetto

    Agevolazione ACE e delibera distribuzione utili

    Domanda

    Una srl a inizio novembre 2016 ha deliberato la distribuzione ai soci di riserve di utili. Il pagamento avverrà in 2 tranches, la prima entro dicembre 2016 e la seconda entro febbraio 2017. Ai fini ACE come rileverà tale distribuzione?

    Risposta

    Ai fini ACE, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 23.5.2014, n. 12/E, la distribuzione di riserve di utili da parte della società rileva, quale decremento del capitale proprio, a partire dall’inizio dell’esercizio in cui la relativa delibera è assunta e per l’intero importo deliberato. Pertanto, non va effettuato alcun ragguaglio né in base alla data in cui è intervenuta la delibera di distribuzione né a quanto distribuito. Nella fattispecie in esame, il decremento di capitale proprio rileva per la srl dall’1.1.2016 per l’intero importo deliberato.

    Pubblicata il: 21-12-2016

    Oggetto

    Trasferimento all’estero e IMU ex abitazione principale

    Domanda

    Un soggetto si è trasferito all’estero dal mese di settembre, provvedendo all’iscrizione all’AIRE. Nell’ex Comune di residenza possiede un appartamento che utilizzava quale abitazione principale (non di lusso). Come va trattato detto immobile ai fini IMU?

    Risposta

    L’art. 13, comma 2, DL n. 201/2011 dispone che dal 2015 è considerata abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da un cittadino italiano non residente in Italia e iscritto all'AIRE a condizione che: − detto soggetto sia pensionato; − l’immobile non risulti locato o dato in comodato d'uso. Ciò comporta che se il cittadino italiano residente all’estero, iscritto all’AIRE, non è un pensionato, ai fini IMU l’immobile è considerato “tenuto a disposizione†(nel caso specifico, per il periodo settembre – dicembre 2016). In merito si evidenzia che il Comune territorialmente competente potrebbe prevedere un’aliquota IMU ridotta applicabile agli immobili tenuti a disposizione da parte di cittadini italiani non residenti.

    Pubblicata il: 21-12-2016

    Oggetto

    Contribuente minimo e utilizzo credito imposta sostitutiva

    Domanda

    Un commerciante di abbigliamento ha adottato il regime dei minimi fino al 2015; dal 2016 applica il regime ordinario. Dal mod. UNICO 2016 PF è risultato un credito dell’imposta sostitutiva. Tale credito può essere utilizzato per il pagamento, in compensazione, dell’acconto IRPEF di novembre dovuto relativamente a due appartamenti locati non a cedolare secca?

    Risposta

    Il soggetto che fino al 2015 ha adottato il regime dei minimi e dal 2016 è passato al regime ordinario (contabilità semplificata / ordinaria) è comunque tenuto, per il 2016, al versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva, che sarà scomputato dall’IRPEF 2016. Qualora dal quadro LM del mod. UNICO 2016 PF sia risultato un credito dell’imposta sostitutiva, lo stesso può essere utilizzato in compensazione per il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva per il 2016. Detto credito può essere utilizzato anche per compensare l’acconto IRPEF 2016 dovuto dal contribuente per gli “altri†redditi.

    Pubblicata il: 21-12-2016

    Oggetto

    Correzione mod. UNICO 2016

    Domanda

    In un mod. UNICO 2016 PF inviato lo scorso 23.9.2016 è stata riscontrata l’errata inclusione, tra le spese sanitarie detraibili (rigo RP1), di una spesa veterinaria pari ad € 320. Volendo regolarizzare l’errore commesso in quale misura va applicata la sanzione ridotta?

    Risposta

    Considerato che la spesa veterinaria sostenuta nel 2015 va esposta tra le “Altre spese†del quadro RP del mod. UNICO 2016 (righi da RP8 a RP14, codice “29â€) e la detrazione spetta sull’importo eccedente la franchigia di € 129,11 e nel limite massimo di € 387,34, la correzione della violazione in esame incide sul saldo della dichiarazione originaria. La relativa regolarizzazione con il ravvedimento operoso richiede la presentazione del mod.UNICO 2016 PF integrativo, nonché il versamento della maggiore imposta dovuta, degli interessi di mora e della sanzione ridotta. Va evidenziato che, in presenza di una dichiarazione originaria a credito, con l’integrazione si riduce il credito spettante. Qualora il maggior credito originario sia stato utilizzato, è necessario procedere al relativo (ri)versamento. Relativamente alla sanzione ridotta applicabile, trattandosi di una violazione rilevabile dall’Ufficio in sede di controllo formale ex art. 36-ter, DPR n. 600/73, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 12.10.2016, n. 42/E, opera la sanzione ridotta prevista per l’omesso versamento (30%). In particolare, a prescindere dal fatto che il ravvedimento intervenga entro 90 giorni dal termine di presentazione del mod. UNICO 2016 (29.12.2016) ovvero entro il termine di presentazione del mod. UNICO 2017 (30.9.2017), è dovuta la sanzione ridotta pari al 3,75% (30%x 1/8) della maggiore imposta dovuta / differenza di credito utilizzato.

    Pubblicata il: 21-12-2016

    Oggetto

    Indennità di maternità e professionista forfetario

    Domanda

    Nel 2015 un avvocato ha richiesto alla Cassa Forense l’indennità di maternità per la nascita del proprio figlio. L’indennità è stata incassata nel 2016, anno nel quale il professionista adotta il regime forfetario (i compensi incassati nel 2016 ammonteranno a circa € 29.000). Considerato che l’indennità di maternità risulta pari ad € 7.000, per il 2017 l’avvocato fuoriesce dal regime forfetario per il superamento del limite di compensi previsto?

    Risposta

    Il mantenimento del regime forfetario richiede che l’ammontare dei compensi incassati nell’anno dal lavoratore autonomo non sia superiore al limite di € 30.000. È verosimile ipotizzare che l’indennità di maternità incassata nel 2016 sarà ricompresa nell’ammontare dei compensi da indicare a rigo LM2 del mod. UNICO 2017 PF. Sul punto, merita evidenziare che l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 30.5.2012, n. 17/E, con riferimento al regime dei minimi ha espressamente sostenuto che l’indennità di maternità, pur costituendo compenso per il professionista ai sensi dell’art. 6, TUIR, “non dovrà … essere considerata al fine della verifica del limite imposto dal comma 96 dell’art. 1 della legge n. 244 del 2007, in quanto non costituisce ricavo o compenso come risulta evidente dall’art. 68, comma 2, del D.lgs. 26 marzo del 2001, n. 151, secondo cui tale indennità [è] «pari all’80% del salario minimo giornaliero stabilito dall’art. 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 … nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla Tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al 2° comma del medesimo art. 1»â€. Si ritiene che il predetto chiarimento possa trovare applicazione anche con riferimento ad un professionista che adotta il regime forfetario. Pertanto il professionista, pur dovendo indicare a rigo LM2 del mod. UNICO 2017 PF l’ammontare dei compensi incassati nel 2016, pari a circa € 36.000, per il 2017 potrà continuare ad applicare il regime forfetario.