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Pubblicata il: 17-03-2017
Servizio pulizia aereoporto e reverse charge
Una srl deve fatturare il servizio di pulizia effettuato presso il locale aeroporto. La fattura va emessa senza IVA in applicazione di quanto previsto dalla lett. a-ter) dell’art. 17?
Il meccanismo dell’inversione contabile ha la funzione di contrastare le frodi IVA. Il timore del Legislatore è quello che, in particolari settori economici ritenuti a rischio, l’IVA detratta dall’acquirente / committente non sia versata dal cedente / prestatore. Al fine di evitare tale rischio, il Legislatore ha quindi previsto che il debitore dell’imposta sia l’acquirente / committente. Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 22.12.2015, n. 37/E, la ratio di tale meccanismo di assolvimento dell’imposta presuppone che l’operazione sia imponibile non avendo, infatti, alcun senso ipotizzare una frode IVA in un’operazione non imponibile IVA. In tale contesto nella citata Circolare n. 37/E l’Agenzia richiama, a titolo esemplificativo, le prestazioni di pulizia effettuate all’interno di edifici siti in porti o aeroporti e l’installazione di impianti negli stessi edifici, alle quali risulta applicabile il regime di non imponibilità disposto dall’art. 9, comma 1, n. 6, DPR n. 633/72, in base al quale “costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili … i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto”. L’Agenzia conclude specificando che “i servizi sopra indicati, ancorché riconducibili, in via di principio, nell’ambito applicativo dell’articolo 17, sesto comma, lett. a-ter), del DPR n. 633 del 1972, [prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici] del DPR n. 633 del 1972, non sono soggetti al meccanismo del reverse charge, trattandosi di servizi non imponibili ai sensi del citato articolo 9, comma 1, n. 6), del DPR n. 633 del 1972”.
Pubblicata il: 03-03-2017Soggetto forfetario e cessioni intraUE
Una ditta forfetaria intende acquistare beni dalla Cina. Dopo l’importazione i beni sono venduti a clienti privati (italiani) nonché (in minima parte) a soggetti passivi UE. Tali ultime cessioni come vanno fatturate?
In base a quanto disposto dall’art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014, stante il richiamo all’art. 41, comma 2-bis, D.Lgs. n. 331/93, le cessioni di beni effettuate da contribuenti forfetari nei confronti di soggetti passivi comunitari non sono considerate cessioni intracomunitarie. Le stesse sono considerate come cessioni interne senza diritto alla rivalsa. Per le operazioni nei confronti di soggetti passivi comunitari, nella fattura va indicata la dicitura “Non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, DL n. 331/93”. Nei confronti dei clienti privati (italiani), la ditta emetterà una fattura senza applicazione dell’IVA con la consueta dicitura “Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014, regime forfetario”. In entrambe le cessioni inoltre, in presenza di una fattura di importo superiore a € 77,47 è necessario apporre la marca da bollo da € 2,00. Merita evidenziare che in ogni caso in base alle regole generali del regime forfetario l’IVA dovuta in sede di importazione dei beni non risulta detraibile.
Pubblicata il: 03-03-2017Provvigioni agente italiano a societĂ sammarinese
Un agente di commercio italiano ha ricevuto l’incarico da un’azienda con sede a San Marino di intermediare i suoi prodotti in Italia. Considerato che la spedizione dei beni da San Marino costituisce un’importazione in Italia, è
corretto fatturare le provvigioni non imponibili ai fini IVA ai sensi dell’art. 9, lett. d), DPR n. 633/72?
La risposta è negativa. Il caso di specie riguarda l’effettuazione di servizi di intermediazione nei confronti di un operatore non residente in Italia. Tale fattispecie rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 7-ter, DPR n. 633/72 ai sensi del quale la territorialità dell’operazione è individuata nello Stato di stabilimento del committente. Di conseguenza l’agente di commercio italiano, in relazione alle provvigioni effettuate per l’attività di intermediazione svolta in Italia, deve emettere fattura senza indicazione dell’IVA ai sensi del citato art. 7-ter.
Pubblicata il: 03-03-2017Dichiarazioni d’intento ricevute e compilazione quadro VI mod. IVA 2017
Un soggetto nel 2016 ha ricevuto una dichiarazione d’intento da un suo cliente. Nel corso dell’anno non ha emesso alcuna fattura a tale soggetto. Si chiede se la dichiarazione d’intento ricevuta debba essere comunque riportata nel quadro VI del mod. IVA 2017.
La risposta è positiva. Come disposto dall’art. 1, comma 1, lett. c), DL n. 746/83 “il cedente o prestatore riepiloga nella dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute”. Dalle istruzioni al mod. IVA 2017 si può desumere altresì che nel quadro VI “devono essere riepilogati …. i dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute” nel 2016. La compilazione del quadro VI prescinde quindi dall’utilizzo della dichiarazione d’intento da parte dell’esportatore abituale, ossia dall’emissione da parte del “fornitore” in esame di 1 o più fatture senza IVA.
Pubblicata il: 03-03-2017Cessazione attivitĂ e utilizzo credito IVA
Un contribuente nel 2016 ha conferito la propria azienda in una snc. Ai fini IVA non è stata applicata la continuità tra i 2 soggetti (la ditta individuale ha chiuso la partita IVA e la snc ha richiesto la propria partiva IVA) e quindi per il 2016 saranno presentate 2 “autonome” dichiarazioni annuali. Poiché dalla dichiarazione relativa alla ex ditta individuale risulta un credito IVA (circa € 2.500) si chiede, se in luogo del rimborso, è possibile utilizzare tale credito per il versamento del saldo / acconto IRPEF 2016 / 2017 nel prossimo mese di giugno.
La risposta è positiva. Non avendo scelto il rimborso del credito IVA risultante dal mod. IVA 2017, al contribuente è concesso di utilizzare lo stesso in compensazione nel mod. F24, con il rispetto delle consuete condizioni. Merita sottolineare che il credito IVA 2016 e il relativo utilizzo dovranno essere evidenziati nella Sezione II del quadro RX del mod. REDDITI 2018.
