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Pubblicata il: 04-07-2017
Tassazione indennità maternità professionista
Un professionista (ingegnere) ha incassato nel 2016 un importo pari a circa € 13.000 a titolo di indennità di maternità, per la quale l’INARCASSA ha inviato la relativa CU 2017. Tale somma va dichiarata nel quadro RC del mod. REDDITI 2017 PF quale reddito di lavoro dipendente assimilato? In caso di risposta positiva è corretto non pagare l’IRAP?
Merita innanzitutto evidenziare che ai sensi dell’art. 6, comma 2, TUIR “i proventi conseguiti in sostituzione di redditi … e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi … costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”. Tali somme, tra le quali rientrano le indennità di maternità, vanno dichiarate utilizzando lo stesso quadro del modello di dichiarazione nel quale sarebbe stato dichiarato il reddito sostituito. Nel caso in esame, essendo l’indennità percepita da una professionista, l’ammontare lordo incassato rappresenta un “altro provento” da indicare a rigo RE3 del mod. REDDITI 2017 PF. L’ammontare della ritenuta alla fonte trattenuta e certificata da INARCASSA sarà ricompresa a rigo RE26 al fine dello scomputo dall’IRPEF dovuta per il 2016. L’indennità ha rilevanza anche ai fini IRAP in quanto, come previsto dalle istruzioni al quadro IQ, del mod. IRAP 2017, deve essere ricompresa a rigo IQ50.
Pubblicata il: 04-07-2017Semplificata per cassa e cessazione dell’attività
Una ditta in contabilità semplificata dal 2017 adotta il nuovo regime “per cassa”. Per la determinazione del reddito di tale anno le rimanenze finali 2016 costituiscono un costo deducibile. È intenzione del titolare cessare l’attività entro il 31.12.2017. Come vanno trattate le rimanenze ancora presenti al momento della cessazione dell’attività? Devono essere
assoggettate ad IVA?
Con riferimento alla questione prospettata merita evidenziare che con l’entrata in vigore dal 2017 del nuovo regime di contabilità semplificata “per cassa” non è stata modificata la disciplina IVA relativa all’autoconsumo. Quindi i beni ancora in rimanenza alla data di cessazione dell’attività oggetto di autoconsumo da parte del titolare della ditta individuale danno origine ad un’operazione rilevante ai fini IVA ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 5, DPR n. 633/72. Inoltre, ai fini delle imposte dirette, il comma 1 del nuovo art. 67, TUIR, dopo aver specificato che il reddito è costituito dalla differenza tra i ricavi di cui all’art. 85 percepiti nell’anno e le spese sostenute nello stesso anno, dispone che “la differenza è aumentata dei ricavi di cui all’articolo 57”, ossia del valore normale dei beni destinati al consumo personale / familiare dell’imprenditore. Nell’ambito della Circolare 13.4.2017, n. 11/E l’Agenzia delle Entrate conferma che i componenti positivi di cui al citato art. 57 “concorrono alla formazione del reddito secondo il criterio di competenza”.
Pubblicata il: 04-07-2017Distribuzione saldo attivo di rivalutazione e credito d’imposta
Una srl ha distribuito ai soci, nel corso del 2016, la riserva costituita dal saldo attivo di rivalutazione connesso con la rivalutazione dei beni d’impresa effettuata ai sensi del DL n. 185/2008.
Posto che detta riserva non era stata affrancata, ora l’ammontare distribuito è soggetto a tassazione. Alla società spetta un credito d’imposta pari all’imposta sostitutiva corrisposta per la rivalutazione stessa. In quale rigo del mod. REDDITI va indicato detto credito d’imposta?
La rivalutazione dei beni d’impresa ex DL n. 185/2008 ha comportato l’evidenziazione del c.d. “saldo attivo”, per un ammontare pari al maggior valore del bene al netto dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione. Detto saldo poteva essere alternativamente iscritto ad apposita riserva ovvero imputato a capitale. In caso di imputazione a riserva, il mancato affrancamento ha determinato il regime di sospensione d’imposta della stessa con la conseguenza che a seguito della relativa distribuzione, il saldo attivo, aumentato dell’imposta sostitutiva, concorre alla formazione del reddito imponibile della società ed è soggetto a tassazione in capo ai soci quale dividendo. Alla società è riconosciuto un credito d’imposta pari all’importo dell’imposta sostitutiva riferita al saldo attivo distribuito. Con riferimento al caso di specie, pertanto, nel mod. REDDITI 2017 SC la società dovrà effettuare una variazione in aumento per l’importo del saldo attivo distribuito, aumentato dell’imposta sostitutiva, ed evidenziare il credito d’imposta a rigo RN14, campo 4. A tal proposito merita segnalare che le istruzioni alla compilazione di tale rigo fanno riferimento soltanto ad alcune leggi di rivalutazione nonché al DM n. 86/2002. Tuttavia, poiché le successive norme di rivalutazione richiamano tale ultimo Decreto, anche il credito d’imposta collegato alle stesse dovrà essere ricompreso nel predetto rigo.
Pubblicata il: 20-06-2017Spese “contabilizzazione consumo di calore” e detrazione IRPEF
Dalla certificazione inviata dall'amministratore di condominio si desume la presenza di spese sostenute dal condominio per la “contabilizzazione del consumo individuale del calore”. Per tali spese spetta la detrazione IRPEF del 50% o del 65%?
Con l’intento di favorire il contenimento dei consumi energetici, l’art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 102/2014 ha previsto l’obbligo di installazione nei condomini dotati di una fonte di riscaldamento / raffreddamento centralizzata, di contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore / raffreddamento / acqua calda della singola unità immobiliare. Come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 6.5.2016, n. 18/E (quesito 3.1), la misura della detrazione IRPEF spettante è collegata all'intervento effettuato dal condominio. Infatti, in relazione alle spese in esame, spetta: − la detrazione del 65% (per un importo massimo della stessa pari a € 30.000) se i dispositivi sono stati installati in concomitanza con la sostituzione, integrale / parziale, dell’impianto di climatizzazione invernale esistente con un impianto dotato di caldaia a condensazione ovvero pompa di calore ad alta efficienza o con un impianto geotermico a bassa entalpia; − la detrazione del 50% se i dispositivi sono stati installati senza la sostituzione, integrale / parziale, dell’impianto di climatizzazione invernale.
Pubblicata il: 20-06-2017Contribuente forfetario e scomputo ritenuta d’acconto subita nel 2016
Un contribuente, procacciatore d’affari, dal 2016 ha adottato il regime forfetario. Nel 2016 ha incassato l’ultima fattura emessa (con IVA) a fine 2015 sulla quale è stata operata la ritenuta alla fonte. Non avendo scomputato la ritenuta nel mod. UNICO 2016 PF è possibile recuperarla ora
nel mod. REDDITI 2017 PF?
La risposta è positiva. Come disposto dall'art. 22, comma 1, lett. b), TUIR, dall'IRPEF dovuta si scomputano le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. Le ritenute operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi e anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi possono essere scomputate dall'imposta relativa al periodo d’imposta di competenza dei redditi o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo d’imposta nel quale sono state operate. Di conseguenza, il contribuente può scomputare la ritenuta d’acconto subita nel 2016 nel mod. REDDITI 2017 PF. A tal fine, poiché trattasi di un soggetto forfetario, la ritenuta va indicata a rigo RS40, nonché riportata, ai fini dello scomputo, a rigo RN33, campo 4 e/o a rigo LM41.
