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Pubblicata il: 26-01-2017
Prestazione di servizi su immobile all’estero e subappalto lavori
Ad una srl (A) è stato affidato il rifacimento dell’impianto elettrico di un immobile sito in Francia. Parte dei lavori sono stati subappaltati ad un’altra srl (B). Come va emessa la fattura dalla srl (B) alla srl (A)? È applicabile il reverse charge?
Considerato che la prestazione di servizi in esame è riferita ad un immobile situato all’estero, come previsto dalla lett. a) del comma 1 dell’art. 7-quater, DPR 633/72, la stessa non si considera effettuata in Italia. Di conseguenza per la srl (B) l’operazione risulta fuori campo IVA ai sensi della citata lett. a). Posto che la prestazione va assoggettata ad IVA in Francia, va verificato il trattamento applicabile in base alla normativa francese alle prestazioni ivi effettuate da soggetti non residenti. Quest’ultima potrebbe richiedere alla srl (A) di identificarsi al fine di assoggettare ad IVA la prestazione nei confronti del committente francese. In tal caso la srl (A) potrebbe applicare l’IVA relativa alla prestazione commissionata alla srl (B) tramite il reverse charge. Non si esclude che la normativa francese preveda l’obbligo di identificazione anche alla srl (B)al fine di assoggettare ad IVA la prestazione ivi effettuata nei confronti della srl (A).
Pubblicata il: 11-01-2017Determinazione acconto IVA 2016 in assenza della base di riferimento 2015
Un medico effettua saltuariamente dei corsi di formazione per i quali emette fatture con IVA. Nel quarto trimestre 2015 non ha emesso alcuna fattura e pertanto il saldo della dichiarazione IVA è risultato pari a zero. Nel corso del quarto trimestre 2016 ha emesso 2 fatture con IVA nei confronti del locale Ordine dei medici. Si chiede conferma che per il 2016 non era dovuto il versamento dell’acconto IVA.
La risposta è positiva. Entro il 27.12.2016, i soggetti passivi IVA dovevano effettuare il versamento dell’acconto IVA 2016 determinato utilizzando uno dei 3 metodi a disposizione (storico, previsionale, operazioni effettuate). In particolare il metodo base da utilizzare è quello storico che prevede il versamento dell’88% della base di riferimento 2015. In alternativa è possibile utilizzare il metodo previsionale o quello delle operazioni effettuate al 20.12.2016. L’importo versato a titolo di acconto sarà scomputato dalla liquidazione periodica del mese di dicembre / quarto trimestre o in sede di dichiarazione annuale (soggetti trimestrali). Il versamento non è richiesto se l’importo dovuto è inferiore a € 103,29. In merito al quesito posto si conferma che per il 2016 in capo al medico non è sorto l’obbligo di effettuare il versamento dell’acconto IVA (ancorché nel quarto trimestre siano state emesse fatture con IVA), poiché applicando il metodo storico, non risulta individuabile la base di riferimento (IVA dovuta dalla dichiarazione IVA relativa al 2015).
Pubblicata il: 11-01-2017Acquisto intraUE di auto usata
Un professionista ha acquistato nel mese di dicembre 2016 un’autovettura usata da un soggetto passivo IVA tedesco. Ha ricevuto una fattura senza indicazione dell’IVA. Tale fattura va trattata come un “normale†acquisto intraUE?
Per poter applicare il corretto trattamento IVA all’acquisto in esame è necessario verificare come è stata “qualificata†la cessione che parte dal cedente UE. In base all’art. 38, comma 4, DL n. 331/93, ai fini dell’inquadramento di un’operazione intraUE, un autoveicolo è considerato usato qualora soddisfi (entrambe) le seguenti condizioni: − abbia percorso più di 6.000 Km; − sia ceduto decorsi 6 mesi dalla prima immatricolazione, dall’iscrizione in Pubblici registri o da altro Provvedimento equivalente. Come previsto dall’art. 37, comma 2, DL n. 41/95 se il cedente UE, soggetto passivo IVA, ha applicato il regime del margine, l’acquisto effettuato dall’operatore italiano non è considerato un’operazione intraUE in quanto l’IVA è applicata nello Stato UE del cedente. Nonostante l’acquisto non sia considerato intraUE è richiesta la presentazione da parte dell’operatore italiano del mod. Intra 2-bis ai soli fini statistici. Nel caso in cui il cedente UE non abbia effettuato la cessione in applicazione del regime del margine, per l’operatore italiano l’operazione va considerata un acquisto intraUE, con il rispetto delle consuete regole / obblighi. In merito si rammenta che l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 18.7.2003, n. 40/E, con l’obiettivo di prevenire fenomeni di evasione d’imposta riscontrati nel settore del commercio intraUE di auto usate, ha precisato che “la specificazione in fattura che la transazione è stata effettuata con applicazione del regime del margine non esime l’acquirente da responsabilità qualora in base ad elementi oggettivi si possa desumere che il cedente comunitario non poteva utilizzare il regime speciale in argomentoâ€.
Pubblicata il: 11-01-2017“Bonus mobili†giovani coppie 2017
In data 20.12.2016 due giovani coniugi hanno acquistato un appartamento da adibire ad abitazione principale. I primi giorni del 2017 inizieranno ad acquistare l’arredamento del nuovo appartamento. Potranno beneficiare dello specifico “bonus-mobili†previsto dalla Finanziaria 2016?
La Finanziaria 2016 ha introdotto una nuova detrazione IRPEF (da ripartire in 10 quote annuali) pari al 50%, su una spesa massima di € 16.000, per l’acquisto, da parte di giovani coppie, di mobili destinati all’arredo dell’abitazione. Si rammenta che sono considerate “giovani coppie†i coniugi o i conviventi more uxorio da almeno 3 anni in cui almeno uno dei due non abbia superato i 35 anni di età . La giovane coppia deve risultare acquirente di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione (l’acquisto può essere effettuato da entrambi o soltanto da uno di essi). Va evidenziato che il citato comma 75 dispone che la detrazione in esame riguarda le “spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016â€. Sul punto, nell’ambito della Finanziaria 2017 non è prevista la proroga di tale beneficio. Di conseguenza l’acquisto dei mobili nel 2017 da parte della giovane coppia non consente di usufruire della detrazione in esame.
Pubblicata il: 21-12-2016Società di persone con ACE e determinazione acconti IRPEF 2016 dei soci
I soci di una snc hanno usufruito nel 2015 dell’agevolazione ACE. Poiché dalle previsioni il reddito 2016 della società sarà inferiore a quello del 2015, i soci possono determinare il proprio acconto IRPEF di novembre su base previsionale?
Qualora si presuma di conseguire un reddito 2016 minore di quello del 2015, è consentito effettuare un versamento a titolo d’acconto inferiore (rispetto a quanto risulterebbe dovuto con il metodo storico) ovvero non effettuare alcun versamento. Ciò riguarda anche i soci di società di persone i quali tengono conto del minor reddito prodotto dalla società e ad essi imputato per trasparenza. Tuttavia, nell’effettuare il calcolo previsionale per l’acconto IRPEF 2016 dovuto dai soci, qualora la società di persone abbia beneficiato per il 2015 dell’agevolazione ACE, risulta opportuno considerare, oltre alla riduzione del reddito della società , anche la verosimile minore agevolazione ACE usufruibile per il 2016 collegabile alla modifica del calcolo dell’agevolazione, operante già per il 2016. Infatti, come desumibile dal Ddl della Finanziaria 2017, per tali soggetti la base imponibile ACE, in precedenza rappresentata dal patrimonio netto esistente al 31.12, sarà determinata, dal 2016, analogamente a quanto previsto per le società di capitali (incremento del capitale proprio). Tale modifica comporta che la riduzione del reddito della società al lordo dell’ACE sia “annullataâ€, in tutto o in parte, dalla minore deduzione ACE usufruibile. Di conseguenza potrebbe risultare che il reddito della società sia addirittura superiore a quello del 2015.