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Pubblicata il: 31-01-2017
Dichiarazione vincite scommesse online
Un soggetto nel 2016 ha realizzato una serie di vincite presso un’agenzia di scommesse online con sede legale a Londra. L’agenzia opera in Italia con concessione rilasciata dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS). Le somme così incassate devono essere dichiarate nel mod. UNICO 2017?
In merito al quesito posto si rammenta innanzitutto che in base all’art. 67, comma 1, lett. d), TUIR sono considerati redditi diversi “le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali”. Va evidenziato altresì che l’art. 69, comma 1, TUIR, dispone che “… i premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 67 costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione”. Ciò comporta che, in linea di principio, le vincite derivanti dalle scommesse online costituiscono un reddito diverso da assoggettare a tassazione, da dichiarare nel quadro RL del mod. UNICO PF, per l’importo percepito nell’anno. Sul punto si evidenzia che il soggetto estero erogatore della vincita potrebbe assumere in Italia la qualifica di sostituto d’imposta. In tal caso è tenuto ad applicare alle somme in esame, ai sensi dell’art. 30, comma 1, DPR n. 600/73, una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. Ciò esonera il soggetto percettore dai predetti adempimenti dichiarativi.
Pubblicata il: 31-01-2017Limite di reddito “coniuge a carico”
A seguito del decesso del marito (aprile 2016) alla moglie è stata concessa la pensione di reversibilità . Per il 2016 la moglie possiede un reddito da pensione superiore al limite per essere considerata “a carico”. Nel mod. UNICO 2017, che la moglie deve presentare per il marito, è possibile indicare che la stessa è a carico per “4 mesi”, ossia per il periodo (gennaio – aprile
2016) in cui il marito era vivo?
La risposta è negativa. Ai sensi dell’art. 12, comma 2, TUIR si considera familiare fiscalmente a carico il soggetto che presenta un reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili non superiore a € 2.840,51. A tal fine va fatto riferimento al reddito prodotto nell’anno di riferimento, non assumendo rilevanza il fatto che il reddito sia riferito ad una parte dell’anno. Di conseguenza, in caso di superamento del predetto limite, il familiare va considerato per tutto l’anno “non a carico”. Ciò comporta, quindi, che nel mod. UNICO 2017 PF del marito deceduto non è possibile indicare la moglie come fiscalmente a carico, poiché quest’ultima percependo la pensione di reversibilità possiede per il 2016 un reddito complessivo superiore a € 2.840,51.
Pubblicata il: 31-01-2017Spese accatastamento e detrazione 50%
Nell’ambito di un intervento di ristrutturazione del proprio immobile un soggetto ha dovuto provvedere al riaccatastamento dello stesso. Ha quindi pagato la fattura di un geometra per complessivi € 634. Per tale spesa è possibile beneficiare della detrazione del 50%?
La risposta è positiva. L’art. 16-bis, TUIR che disciplina la detrazione IRPEF per le spese di recupero del patrimonio edilizio, al comma 2 dispone espressamente che tra dette spese “sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia”. Ciò è ribadito dalle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi, nelle quali tra le spese che danno diritto alla detrazione sono citate anche le “altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento”, la “relazione di conformità ” degli interventi alle leggi vigenti, le “perizie” e i “sopralluoghi”. Con riferimento al quesito posto si conferma quindi che il contribuente può beneficiare della detrazione IRPEF del 50% anche con riferimento all’onorario del geometra.
Pubblicata il: 26-01-2017Revoca opzione regime ordinario e adozione regime forfetario dal 2017
Un soggetto, in possesso dei requisiti per il regime forfetario, nel 2015 ha applicato il regime ordinario. Nel 2016 ha continuato ad applicare il regime ordinario ancorché, come riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E, avrebbe potuto revocare la predetta scelta e adottare il regime forfetario. Ora, non avendo superato i limiti previsti, il soggetto può applicare il regime forfetario dal 2017 facendo riferimento a quanto chiarito dall’Agenzia per il 2016?
Ai sensi dell’art. 1, comma 70, Finanziaria 2015, i soggetti che, pur essendo in possesso dei requisiti di ricavi / compensi e delle ulteriori condizioni richieste per adottare il regime forfetario, scelgono di applicare il regime ordinario, sono vincolati a tale scelta per almeno un triennio. Nell’ambito della Circolare 4.4.2016, n. 10/E, l’Agenzia delle Entrate “tenuto conto delle significative modifiche” apportate al regime forfetario ad opera della Finanziaria 2016 ha riconosciuto ai soggetti che nel 2015 avevano optato per il regime ordinario di revocare tale scelta e adottare dall’1.1.2016 il regime forfetario. Ciò in considerazione di quanto previsto dall’art. 1, DPR n. 442/97 ai sensi del quale è consentita “la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative”. Nel caso di specie non è possibile fare riferimento al predetto chiarimento in quanto la revoca dell’opzione per il regime ordinario senza il rispetto del triennio è stata consentita nel 2016 a seguito delle citate “significative” novità legislative in vigore da tale anno. Di conseguenza, ai sensi del citato comma 70 il soggetto in esame che nel 2015 ha optato (applicato) il regime ordinario è vincolato a tale regime fino al 2017.
Pubblicata il: 26-01-2017Acquisto di un bene nuovo e riconoscimento del “maxi ammortamento”
A fine dicembre 2016 una società ha acquistato un bene strumentale nuovo effettuando un investimento pari a circa € 40.000. Verosimilmente il bene entrerà in funzione non prima della fine del mese di gennaio 2017. Si chiede conferma che ancorché il bene entri in funzione nel 2017 la società non perderà la possibilità di usufruire del maxi ammortamento.
La Finanziaria 2016, ha introdotto il c.d. “maxi ammortamento” che consente alle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi di incrementare il costo di acquisizione del 40% al (solo) fine di dedurre maggiori quote di ammortamento / canoni di leasing. In base alla citata norma la maggiorazione spetta per i beni acquisiti nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016. In merito all’individuazione del periodo di effettuazione dell’investimento, l’Agenzia nella Circolare 26.5.2016, n. 23/E ha ribadito che, sia per le imprese che per i lavoratori autonomi, è necessario avere riguardo al principio di competenza ex art. 109, commi 1 e 2, TUIR, in base al quale le spese di “acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietĂ o di altro diritto reale”, senza tener conto di clausole di riserva della proprietĂ . Inoltre, per fruire dell’agevolazione la stessa Agenzia ha sottolineato che è necessaria l’entrata in funzione del bene; infatti, l’ammortamento decorre, ai sensi dell’art. 102, comma 1, TUIR, dalla data in cui si verifica tale evento. Ciò richiede di porre attenzione a 2 momenti: − il primo, collegato con la verifica dell’effettuazione dell’investimento nel periodo agevolato (15.10.2015 – 31.12.2016); − il secondo, collegato con l’individuazione del momento a partire dal quale il soggetto interessato inizia a fruire dell’agevolazione (incremento del costo fiscalmente ammortizzabile e quindi deducibilitĂ del maxi ammortamento / canone), costituito dall’entrata in funzione del bene. In merito al quesito posto si evidenzia quindi che il c.d. “maxi ammortamento”: − spetta, poichĂ© l’acquisto del bene strumentale nuovo è stato effettuato entro il 31.12.2016; − risulta applicabile (deducibile) dal 2017 (“esercizio di entrata in funzione del bene”).