Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 03-03-2017

    Oggetto

    Cessazione attivitĂ  e utilizzo credito IVA

    Domanda

    Un contribuente nel 2016 ha conferito la propria azienda in una snc. Ai fini IVA non è stata applicata la continuità tra i 2 soggetti (la ditta individuale ha chiuso la partita IVA e la snc ha richiesto la propria partiva IVA) e quindi per il 2016 saranno presentate 2 “autonome” dichiarazioni annuali. Poiché dalla dichiarazione relativa alla ex ditta individuale risulta un credito IVA (circa € 2.500) si chiede, se in luogo del rimborso, è possibile utilizzare tale credito per il versamento del saldo / acconto IRPEF 2016 / 2017 nel prossimo mese di giugno.

    Risposta

    La risposta è positiva. Non avendo scelto il rimborso del credito IVA risultante dal mod. IVA 2017, al contribuente è concesso di utilizzare lo stesso in compensazione nel mod. F24, con il rispetto delle consuete condizioni. Merita sottolineare che il credito IVA 2016 e il relativo utilizzo dovranno essere evidenziati nella Sezione II del quadro RX del mod. REDDITI 2018.

    Pubblicata il: 14-02-2017

    Oggetto

    Applicazione regime ordinario nel 2017 e comunicazione all’Agenzia delle Entrate

    Domanda

    Un soggetto ha iniziato l’attività di commercio al minuto nel mese di giugno 2016 applicando il regime ordinario, in quanto non riteneva di possedere i requisiti per il regime forfetario. I ricavi 2016 ammontano a circa € 32.000 che ragguagliati ad anno risultano pari a € 48.000, inferiori al
    limite (€ 50.000) per l’adozione del regime forfetario. Nel 2017 tuttavia continua ad applicare il regime ordinario. Tale situazione configura l’ipotesi di opzione per il regime ordinario in luogo del regime forfetario? Se si, l’opzione va comunicata nel mod. IVA 2017 o 2018?

    Risposta

    L’opzione per il regime ordinario è stata effettuata dal contribuente nel 2017, tramite il comportamento concludente, nel momento in cui ha deciso di applicare tale regime in luogo del regime “naturale” (forfetario). Avendo conseguito nel 2016 un ammontare di ricavi ragguagliato ad anno inferiore al limite (€ 50.000) correlato all’attività svolta (“commercio al dettaglio”) per il 2017 il contribuente dovrebbe applicare “naturalmente”, in presenza degli altri requisiti previsti dalla norma, il regime forfetario. La scelta di continuare ad applicare il regime ordinario vincolerà il contribuente per il triennio 2017–2019. Tale opzione va comunicata all’Agenzia delle Entrate tramite l’apposita casella contenuta nel quadro VO del mod. IVA 2018. Il fatto che il contribuente abbia adottato nel 2016 il regime ordinario, in quanto “non riteneva di possedere i requisiti per il regime forfetario”, non rappresenta un’“opzione” dalla quale far discendere il vincolo triennale.

    Pubblicata il: 14-02-2017

    Oggetto

    SocietĂ  di persone in liquidazione e mod. IVA 2017

    Domanda

    In data 1.12.2016 una società di persone è stata posta in liquidazione volontaria. Ai fini reddituali si dovranno presentare 2 dichiarazioni (periodo ante liquidazione e periodo di liquidazione). La dichiarazione IVA va presentata in forma autonoma utilizzando 1 o 2 moduli?

    Risposta

    Ai fini IVA la messa in liquidazione di una società non determina la suddivisione dell’anno in 2 periodi (periodo ante liquidazione e periodo di liquidazione) come avviene ai fini reddituali e, pertanto, il periodo d’imposta è sempre coincidente con l’anno solare. La società in liquidazione presenterà la dichiarazione annuale IVA, nel termine e secondo le regole ordinarie, per l’intero anno in cui è intervenuta la liquidazione. Nel caso in esame, quindi, il mod. IVA 2017 va presentato entro il 28.2.2017 compilando 1 modulo.

    Pubblicata il: 14-02-2017

    Oggetto

    Regime dei minimi e compimento del 35° anno di età

    Domanda

    Un contribuente ha iniziato ad applicare il regime dei minimi dal 2013, quando aveva 32 anni. Il 2016, anno di compimento dei 35 anni, è l’ultimo anno di applicazione del regime agevolato?

    Risposta

    Il regime dei minimi ha, in linea di principio, una durata di 5 anni. Al fine di agevolare i giovani contribuenti l’art. 27, comma 1, DL n. 98/2011, prevede una deroga alla predetta durata quinquennale. Se il contribuente, infatti, ha meno di 35 anni, il regime dei minimi continua ad applicarsi fino al periodo d’imposta di compimento del 35° anno di età, anche se il quinquennio di cui sopra è decorso. Con riferimento al caso di specie, il contribuente nel 2016 non ha ancora completato il quinquennio (2013 - 2017). Lo stesso, quindi, mantenendo i requisiti di permanenza nel regime, potrà continuare ad applicare il regime dei minimi fino al 2017.

    Pubblicata il: 14-02-2017

    Oggetto

    Verifica limite richiesta rimborso credito IVA senza visto di conformitĂ  / garanzia

    Domanda

    Nel 2016 una srl ha richiesto il rimborso del credito IVA trimestrale pari a circa € 12.000 (terzo trimestre) presentando il mod. IVA TR senza apporre il visto di conformità. Dal mod. IVA 2017 risulterà un credito di circa € 38.000, che la società intende chiedere a rimborso per un importo non eccedente il nuovo limite di € 30.000, in modo da evitare di prestare la garanzia. Per la verifica del predetto limite va considerato anche il credito risultante dal mod. IVA TR?

    Risposta

    La risposta è positiva. Al fine di verificare la necessità di disporre del visto di conformità / prestare la garanzia vanno considerate tutte le richieste di rimborso del credito IVA presentate dal contribuente. Infatti, come desumibile dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 30.12.2014, n. 32/E, il predetto limite va calcolato facendo riferimento alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l’intero anno e non alla singola richiesta. Nel caso di specie, considerato che la società ha già richiesto a rimborso il credito IVA del terzo trimestre 2016 per un importo pari a € 12.000, per non dover prestare la garanzia ovvero disporre del visto di conformità l’ammontare del credito IVA annuale da richiedere a rimborso non può eccedere € 18.000. In tal caso la somma delle richieste a rimborso non eccede il nuovo limite introdotto dall’art. 7-quater, DL n. 193/2016 (€ 30.000).