Hai cercato: - trovate: 1085 faq
-
Pubblicata il: 09-05-2017
Compensi corrisposti da un forfetario per prestazioni professionali
à stato riscontrato che un soggetto forfetario ha pagato nel 2016 un compenso per prestazioni professionali ad un altro lavoratore autonomo per un ammontare pari ad ⏠1.000 (senza operare la ritenuta alla fonte). Il soggetto può continuare ad applicare il regime forfetario nel 2017?
Tra le condizioni richieste per lâapplicazione (ovvero lâuscita) del regime forfetario, la Finanziaria 2015 non menziona il sostenimento di spese afferenti compensi di lavoro autonomo. Di conseguenza il soggetto in esame, nel rispetto dei requisiti previsti, può continuare nel 2017 ad adottare il regime forfetario.
Pubblicata il: 09-05-2017Regime forfetario e nuda proprietĂ quota srl
Un contribuente nel 2016 ha aperto la partita IVA aderendo al regime forfetario. Ora il padre ha intenzione di donargli la nuda proprietĂ della quota di partecipazione in una srl. A seguito del possesso della partecipazione il figlio dovrĂ uscire dal regime forfetario?
La Finanziaria 2015 ha introdotto il regime forfetario riservato alle persone fisiche esercenti attivitĂ dâimpresa / lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti. In particolare il regime in esame non può essere adottato dai soggetti che, contemporaneamente all'esercizio dellâattivitĂ , partecipano a societĂ di persone / associazioni professionali / srl trasparenti. In merito al caso prospettato, la detenzione della nuda proprietĂ della quota di una srl (non trasparente) non risulta ostativa all'applicazione del regime in esame.
Pubblicata il: 09-05-2017AttivitĂ separate e Comunicazione liquidazioni periodiche IVA
Una ditta individuale, oltre all'attivitĂ alberghiera (mensile), esercita anche unâattivitĂ agricola (trimestrale). Il nostro studio tiene la contabilitĂ dellâalbergo mentre la contabilitĂ dellâattivitĂ
agricola è gestita dall'Associazione X. Con riferimento all'obbligo di invio all'Agenzia delle Entrate dei dati delle liquidazioni IVA, si chiede se sia possibile procedere nel seguente modo:
− lo studio invia i dati dellâattivitĂ alberghiera (liquidazioni
mensili);
− lâAssociazione X invia i dati dellâattivitĂ agricola (liquidazioni
trimestrali).
Introdotto lâobbligo dellâinvio trimestrale all'Agenzia delle Entrate dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. In particolare si specifica espressamente che âin caso di determinazione separata dellâimposta in presenza di piĂš attivitĂ , i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodoâ. Sul punto le istruzioni del modello utilizzabile per lâadempimento in esame precisano che âil contribuente che effettui, per le diverse attivitĂ esercitate, sia liquidazioni periodiche mensili che trimestrali deve, in via generale, presentare la Comunicazione con moduli distinti (mensili e trimestrali) con riferimento alle rispettive liquidazioniâ. Da quanto sopra si può desumere che non è possibile âsdoppiareâ lâinvio dei dati relativamente al riferimento temporale della Comunicazione (trimestre). CosĂŹ, relativamente all'invio riferito al primo trimestre la Comunicazione sarĂ composta da 4 moduli: 3 per le liquidazioni mensili (albergo) e 1 della liquidazione trimestrale (agricoltura).
Pubblicata il: 26-04-2017Utilizzo in compensazione crediti previdenziali e mod. 730
Un soggetto ha cessato lâattivitĂ professionale il 31.12.2015. Dal modello UNICO 2016 è emerso un credito relativo ai contributi previdenziali della Gestione separata INPS. Tale credito è stato utilizzato in compensazione per il pagamento del saldo 2015 / primo acconto 2016. PoichĂŠ per il 2016 il contribuente presenta il modello 730, è corretto riportare lâammontare del credito previdenziale utilizzando a rigo D7 il codice â3â?
La risposta è positiva. Considerato che lâammontare dei contributi previdenziali versati alla Gestione separata INPS sono stati dedotti nel quadro RP del modello UNICO, lâutilizzo in compensazione del relativo credito costituisce una sorta di ârimborsoâ nei confronti del contribuente. Al caso in esame trova applicazione quanto previsto dallâart. 17, comma 1, lett. n-bis), TUIR, e pertanto la somma utilizzata in compensazione va assoggettata a tassazione separata (con possibile opzione per la tassazione ordinaria). A tal fine il contribuente che presenta il modello 730 deve riportare la somma in esame nel quadro D,a rigo D7 âImposte ed oneri rimborsati nel 2016 e altri redditi a tassazione separataâ, indicando a campo 1 il codice â3â.
Pubblicata il: 26-04-2017Assegnazione agevolata immobili ai soci e scioglimento societĂ
Una societĂ di persone, dopo aver assegnato nel mese di settembre 2016 gli immobili (2) di
proprietĂ ai soci, ha deliberato lo scioglimento senza la messa in liquidazione. Dovendo
presentare la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello UNICO 2016 SP come vanno comunicati allâAgenzia delle Entrate i dati dellâassegnazione? Il âvecchioâ modello non contiene la specifica Sezione presente invece nel quadro RQ del modello REDDITI 2017 SP.
Con riferimento al quesito proposto merita evidenziare innanzitutto che nellâambito della Circolare 1.6.2016, n. 26/E, dedicata allâesame della disciplina dellâassegnazione agevolata di beni immobili ai soci introdotta dalla Finanziaria 2016, lâAgenzia delle Entrate ha specificato âche lâesercizio dellâopzione per lâassegnazione agevolata dei beni deve ritenersi perfezionato con lâindicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutivaâ. A tal fine nei modelli REDDITI 2017 SP e SC è stata introdotta, nel quadro RQ, la Sezione XXII riservata allâindicazione dei dati delle operazioni in esame. Ciò detto, in merito ai modelli da utilizzare da parte delle societĂ di persone nelle ipotesi di operazioni straordinarie, lâAgenzia delle Entrate nella Circolare 30.12.2014, n. 31/E (par. 8) ha chiarito che âin unâottica di semplificazione, lâart. 17 del decreto [D.Lgs. n. 175/2014] prevede che anche le societĂ di persone ed enti equiparati, con periodo dâimposta non coincidente con lâanno solare, utilizzino i ÂŤvecchi modelli dichiarativiÂť, ossia quelli approvati nel corso dello stesso anno nel quale si chiude il periodo dâimposta, cosĂŹ come le societĂ di capitaliâ. Ciò comporta quindi che una societĂ di persone cessata prima del 31.12.2016, per dichiarare i redditi relativi al 2016 non può utilizzare il ânuovoâ modello REDDITI 2017 SP bensĂŹ il âvecchioâ modello UNICO 2016 SP. Sul punto si evidenzia che mentre nel modello UNICO 2016 SC è presente nel quadro RQ la specifica Sezione XXII âAssegnazione o cessione di beni ai sociâ (in quanto prevista per i soggetti con periodo dâimposta âa cavalloâ dâanno) nel modello UNICO 2016 SP tale sezione è assente. In merito si rammenta altresĂŹ che le istruzioni precisano che âqualora il modello UNICO 2016 non consenta lâindicazione di alcuni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati nel 2017, questi dovranno essere forniti solo a richiesta dellâAgenzia delle Entrateâ. La societĂ di persone in esame dovrĂ quindi compilare ed inviare, per i redditi relativi alla frazione dâanno 2016, il modello UNICO 2016 SP, nel quale non potrĂ indicare i dati dellâassegnazione agevolata posta in essere nel 2016. LâAgenzia delle Entrate potrĂ richiedere alla societĂ i dati relativi allâassegnazione posta in essere nel 2016.
