Hai cercato: - trovate: 1109 faq
-
Pubblicata il: 07-09-2017
Spese di riqualificazione energetica 2013 – 2014 senza comunicazione
Un contribuente ha effettuato un intervento di riqualificazione energetica, iniziato nel 2012 e proseguito - finito nel 2013, sostenendo le relative spese sia nel 2012 che nel 2013. Per detto intervento il contribuente non ha inviato all'Agenzia delle Entrate la Comunicazione all'epoca prevista in presenza di lavori che si protraggono in più periodi d’imposta e non ha fruito della relativa detrazione IRPEF in dichiarazione dei redditi. Considerata la soppressione dell’obbligo di invio di tale Comunicazione, il contribuente può ora fruire delle “residue” rate della detrazione?
Con riferimento alla Comunicazione per lavori che proseguono per più periodi d’imposta,soppressa a decorrere dal 13.12.2014, va rammentato che l’Agenzia delle Entrate: - nella Circolare 23.4.2010, n. 21/E ha specificato che “l’omesso invio del modello non possa comportare la decadenza dal beneficio fiscale in commento; - deve ritenersi, invece, applicabile la sanzione in misura fissa (da euro 258 a euro 2.065) prevista dall'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n, 471 del 1997, per l’omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie”; - nella Circolare 30.12.2014, n. 31/E ha specificato che “in applicazione del principio espresso dall'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 472 del 1997 (c.d. principio del favor rei) devono ritenersi non applicabili le sanzioni indicate nella citata Circolare n. 21/E del 2010 anche in relazione a fattispecie di omesso o irregolare invio della comunicazione commesse prima dell’entrata in vigore del decreto [che ne ha disposto la soppressione] per le quali, alla medesima data, non sia intervenuto provvedimento di irrogazione definitivo”. Da quanto sopra deriva, quindi, che in capo al contribuente sussiste il diritto a fruire della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, fermo restando il rispetto degli altri adempimenti richiesti.
Pubblicata il: 07-09-2017Detrazione spese di recupero edilizio su immobile del coniuge
A fronte di interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati nell'appartamento di proprietà della moglie al 100%, al fine di fruire della detrazione IRPEF spettante per dette spese in qualità di familiare convivente, il marito, la cui residenza risulta essere in un altro immobile, può autocertificare che l’immobile oggetto dei lavori è quello nel quale i coniugi convivono?
Al fine di poter fruire della detrazione IRPEF prevista per le spese di recupero del patrimonio edilizio in qualità di familiare convivente del proprietario dell’immobile oggetto dei lavori, fermo restando che la stessa spetta al soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa, nella Circolare 4.4.2017, n. 7/E l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che per i familiari è “sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi”. Sul punto, nella citata Circolare n. 7/E, l’Agenzia rammenta altresì che al fine in esame: - lo status di convivenza deve sussistere già alla data di inizio lavori; - l’immobile oggetto dei lavori non deve essere necessariamente l’abitazione principale dei coniugi/familiari ma può essere uno qualsiasi degli immobili in cui si esplica la convivenza, purché tale immobile sia a disposizione degli stessi. Da quanto sopra si può quindi concludere che il marito, per i lavori effettuati nell'appartamento di esclusiva proprietà della moglie, può fruire della detrazione per le spese sostenute, autocertificando che detto appartamento è uno degli immobili nei quali la coppia esplica la convivenza.
Pubblicata il: 05-09-2017Attività di riparazione di unità da diporto e acquisto carburante
Una S.r.l. esercita l’attività di riparazione di imbarcazioni da diporto. È possibile usufruire della non imponibilità IVA prevista dall'art. 8-bis per l’acquisto di carburante?
La risposta è negativa. Come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 29.9.2011, n.43/E, la non imponibilità IVA prevista dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 8-bis, DPR n. 633/72, trova applicazione esclusivamente a favore dei soggetti che utilizzano le unità da diporto quali beni strumentali all'esercizio di attività commerciali (ad esempio, noleggio).
Pubblicata il: 05-09-2017Importi relativi a vitto e alloggio fruiti dalla c.d. “badante”
Nella “certificazione” attestante quanto erogato alla c.d. “badante” sono indicati anche gli importi relativi al vitto - alloggio fruiti dalla stessa. Detti importi devono essere dichiarati?
Sì, in quanto gli importi relativi al vitto - alloggio fruito dalla “badante” costituiscono compenso - retribuzione in natura e come tali concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente da dichiarare nel quadro RC del mod. REDDITI 2017 PF (o nel quadro C del modello 730).
Pubblicata il: 05-09-2017Bonus arredo per giovani coppie acquirenti dell’abitazione principale
Il c.d “bonus arredo per giovani coppie” può essere fruito anche nel caso in cui la coppia costruisca la propria abitazione principale anziché acquistarla?
La Finanziaria 2016 ha riconosciuto la detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute nel 2016, nel limite di € 16.000, per l’arredo dell’abitazione principale acquistata da una giovane coppia (uno dei 2 componenti non deve aver superato i 35 anni). Al fine di poter fruire di tale detrazione è necessario indicare la spesa sostenuta nell'apposito rigo RP58 del modello REDDITI 2017 PF. In merito ai requisiti richiesti e all'ambito di applicazione di tale agevolazione l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti nella Circolare 4.4.2017, n. 7/E. In particolare in tale occasione è stato chiarito che “non è preclusa l’applicazione dell’agevolazione anche nel caso in cui l’immobile sia acquisito tramite contratto d’appalto, sempreché l’immobile sia ultimato entro il 2015 o il 2016”.
