Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 09-05-2017

    Oggetto

    Compensi corrisposti da un forfetario per prestazioni professionali

    Domanda

    È stato riscontrato che un soggetto forfetario ha pagato nel 2016 un compenso per prestazioni professionali ad un altro lavoratore autonomo per un ammontare pari ad € 1.000 (senza operare la ritenuta alla fonte). Il soggetto può continuare ad applicare il regime forfetario nel 2017?

    Risposta

    Tra le condizioni richieste per l’applicazione (ovvero l’uscita) del regime forfetario, la Finanziaria 2015 non menziona il sostenimento di spese afferenti compensi di lavoro autonomo. Di conseguenza il soggetto in esame, nel rispetto dei requisiti previsti, può continuare nel 2017 ad adottare il regime forfetario.

    Pubblicata il: 09-05-2017

    Oggetto

    Regime forfetario e nuda proprietĂ  quota srl

    Domanda

    Un contribuente nel 2016 ha aperto la partita IVA aderendo al regime forfetario. Ora il padre ha intenzione di donargli la nuda proprietĂ  della quota di partecipazione in una srl. A seguito del possesso della partecipazione il figlio dovrĂ  uscire dal regime forfetario?

    Risposta

    La Finanziaria 2015 ha introdotto il regime forfetario riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti. In particolare il regime in esame non può essere adottato dai soggetti che, contemporaneamente all'esercizio dell’attività, partecipano a società di persone / associazioni professionali / srl trasparenti. In merito al caso prospettato, la detenzione della nuda proprietà della quota di una srl (non trasparente) non risulta ostativa all'applicazione del regime in esame.

    Pubblicata il: 09-05-2017

    Oggetto

    AttivitĂ  separate e Comunicazione liquidazioni periodiche IVA

    Domanda

    Una ditta individuale, oltre all'attività alberghiera (mensile), esercita anche un’attività agricola (trimestrale). Il nostro studio tiene la contabilità dell’albergo mentre la contabilità dell’attività
    agricola è gestita dall'Associazione X. Con riferimento all'obbligo di invio all'Agenzia delle Entrate dei dati delle liquidazioni IVA, si chiede se sia possibile procedere nel seguente modo:
    − lo studio invia i dati dell’attivitĂ  alberghiera (liquidazioni
    mensili);
    − l’Associazione X invia i dati dell’attivitĂ  agricola (liquidazioni
    trimestrali).

    Risposta

    Introdotto l’obbligo dell’invio trimestrale all'Agenzia delle Entrate dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. In particolare si specifica espressamente che “in caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo”. Sul punto le istruzioni del modello utilizzabile per l’adempimento in esame precisano che “il contribuente che effettui, per le diverse attività esercitate, sia liquidazioni periodiche mensili che trimestrali deve, in via generale, presentare la Comunicazione con moduli distinti (mensili e trimestrali) con riferimento alle rispettive liquidazioni”. Da quanto sopra si può desumere che non è possibile “sdoppiare” l’invio dei dati relativamente al riferimento temporale della Comunicazione (trimestre). Così, relativamente all'invio riferito al primo trimestre la Comunicazione sarà composta da 4 moduli: 3 per le liquidazioni mensili (albergo) e 1 della liquidazione trimestrale (agricoltura).

    Pubblicata il: 26-04-2017

    Oggetto

    Utilizzo in compensazione crediti previdenziali e mod. 730

    Domanda

    Un soggetto ha cessato l’attività professionale il 31.12.2015. Dal modello UNICO 2016 è emerso un credito relativo ai contributi previdenziali della Gestione separata INPS. Tale credito è stato utilizzato in compensazione per il pagamento del saldo 2015 / primo acconto 2016. Poiché per il 2016 il contribuente presenta il modello 730, è corretto riportare l’ammontare del credito previdenziale utilizzando a rigo D7 il codice “3”?

    Risposta

    La risposta è positiva. Considerato che l’ammontare dei contributi previdenziali versati alla Gestione separata INPS sono stati dedotti nel quadro RP del modello UNICO, l’utilizzo in compensazione del relativo credito costituisce una sorta di “rimborso” nei confronti del contribuente. Al caso in esame trova applicazione quanto previsto dall’art. 17, comma 1, lett. n-bis), TUIR, e pertanto la somma utilizzata in compensazione va assoggettata a tassazione separata (con possibile opzione per la tassazione ordinaria). A tal fine il contribuente che presenta il modello 730 deve riportare la somma in esame nel quadro D,a rigo D7 “Imposte ed oneri rimborsati nel 2016 e altri redditi a tassazione separata”, indicando a campo 1 il codice “3”.

    Pubblicata il: 26-04-2017

    Oggetto

    Assegnazione agevolata immobili ai soci e scioglimento societĂ 

    Domanda

    Una societĂ  di persone, dopo aver assegnato nel mese di settembre 2016 gli immobili (2) di
    proprietĂ  ai soci, ha deliberato lo scioglimento senza la messa in liquidazione. Dovendo
    presentare la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello UNICO 2016 SP come vanno comunicati all’Agenzia delle Entrate i dati dell’assegnazione? Il “vecchio” modello non contiene la specifica Sezione presente invece nel quadro RQ del modello REDDITI 2017 SP.

    Risposta

    Con riferimento al quesito proposto merita evidenziare innanzitutto che nell’ambito della Circolare 1.6.2016, n. 26/E, dedicata all’esame della disciplina dell’assegnazione agevolata di beni immobili ai soci introdotta dalla Finanziaria 2016, l’Agenzia delle Entrate ha specificato “che l’esercizio dell’opzione per l’assegnazione agevolata dei beni deve ritenersi perfezionato con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva”. A tal fine nei modelli REDDITI 2017 SP e SC è stata introdotta, nel quadro RQ, la Sezione XXII riservata all’indicazione dei dati delle operazioni in esame. Ciò detto, in merito ai modelli da utilizzare da parte delle società di persone nelle ipotesi di operazioni straordinarie, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.12.2014, n. 31/E (par. 8) ha chiarito che “in un’ottica di semplificazione, l’art. 17 del decreto [D.Lgs. n. 175/2014] prevede che anche le società di persone ed enti equiparati, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, utilizzino i «vecchi modelli dichiarativi», ossia quelli approvati nel corso dello stesso anno nel quale si chiude il periodo d’imposta, così come le società di capitali”. Ciò comporta quindi che una società di persone cessata prima del 31.12.2016, per dichiarare i redditi relativi al 2016 non può utilizzare il “nuovo” modello REDDITI 2017 SP bensì il “vecchio” modello UNICO 2016 SP. Sul punto si evidenzia che mentre nel modello UNICO 2016 SC è presente nel quadro RQ la specifica Sezione XXII “Assegnazione o cessione di beni ai soci” (in quanto prevista per i soggetti con periodo d’imposta “a cavallo” d’anno) nel modello UNICO 2016 SP tale sezione è assente. In merito si rammenta altresì che le istruzioni precisano che “qualora il modello UNICO 2016 non consenta l’indicazione di alcuni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati nel 2017, questi dovranno essere forniti solo a richiesta dell’Agenzia delle Entrate”. La società di persone in esame dovrà quindi compilare ed inviare, per i redditi relativi alla frazione d’anno 2016, il modello UNICO 2016 SP, nel quale non potrà indicare i dati dell’assegnazione agevolata posta in essere nel 2016. L’Agenzia delle Entrate potrà richiedere alla società i dati relativi all’assegnazione posta in essere nel 2016.