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Pubblicata il: 17-03-2017
Contabilità semplificata “per cassa” 2017 e costi di competenza 2016
A gennaio 2017 sono state ricevute alcune fatture riguardanti costi (utenze) di competenza del 2016. Le stesse saranno pagate nel 2017. In applicazione della nuova contabilitĂ semplificata per cassa tali costi sono deducibili nel 2017?
A decorrere dall’1.1.2017, a seguito della modifica dell’art. 66, TUIR ad opera dell’art. 1, commi da 17 a 23, Finanziaria 2017, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al principio di cassa, o meglio, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito del consueto incontro di inizio anno, ad un regime “improntato alla cassa”. In merito al caso prospettato va evidenziato che il citato comma 19, al fine di evitare che dal passaggio da un regime “per competenza” ad un regime “per cassa” possano generarsi ipotesi di salti o duplicazioni di tassazione / deduzione, dispone che “nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto alla determinazione del reddito delle imprese minori ai sensi dell'articolo 66 …, a un periodo d'imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d'impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi”. Di conseguenza il costo dell’utenza imputato e quindi dedotto (correttamente) per competenza nel 2016 risulta irrilevante per il 2017, anno nel quale si verifica il pagamento dello stesso. Ovviamente la fattura sarà oggetto di annotazione nel registro IVA degli acquisti nel 2017 al fine della detrazione della relativa imposta.
Pubblicata il: 17-03-2017Servizio pulizia aereoporto e reverse charge
Una srl deve fatturare il servizio di pulizia effettuato presso il locale aeroporto. La fattura va emessa senza IVA in applicazione di quanto previsto dalla lett. a-ter) dell’art. 17?
Il meccanismo dell’inversione contabile ha la funzione di contrastare le frodi IVA. Il timore del Legislatore è quello che, in particolari settori economici ritenuti a rischio, l’IVA detratta dall’acquirente / committente non sia versata dal cedente / prestatore. Al fine di evitare tale rischio, il Legislatore ha quindi previsto che il debitore dell’imposta sia l’acquirente / committente. Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 22.12.2015, n. 37/E, la ratio di tale meccanismo di assolvimento dell’imposta presuppone che l’operazione sia imponibile non avendo, infatti, alcun senso ipotizzare una frode IVA in un’operazione non imponibile IVA. In tale contesto nella citata Circolare n. 37/E l’Agenzia richiama, a titolo esemplificativo, le prestazioni di pulizia effettuate all’interno di edifici siti in porti o aeroporti e l’installazione di impianti negli stessi edifici, alle quali risulta applicabile il regime di non imponibilità disposto dall’art. 9, comma 1, n. 6, DPR n. 633/72, in base al quale “costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili … i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto”. L’Agenzia conclude specificando che “i servizi sopra indicati, ancorché riconducibili, in via di principio, nell’ambito applicativo dell’articolo 17, sesto comma, lett. a-ter), del DPR n. 633 del 1972, [prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici] del DPR n. 633 del 1972, non sono soggetti al meccanismo del reverse charge, trattandosi di servizi non imponibili ai sensi del citato articolo 9, comma 1, n. 6), del DPR n. 633 del 1972”.
Pubblicata il: 03-03-2017Soggetto forfetario e cessioni intraUE
Una ditta forfetaria intende acquistare beni dalla Cina. Dopo l’importazione i beni sono venduti a clienti privati (italiani) nonché (in minima parte) a soggetti passivi UE. Tali ultime cessioni come vanno fatturate?
In base a quanto disposto dall’art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014, stante il richiamo all’art. 41, comma 2-bis, D.Lgs. n. 331/93, le cessioni di beni effettuate da contribuenti forfetari nei confronti di soggetti passivi comunitari non sono considerate cessioni intracomunitarie. Le stesse sono considerate come cessioni interne senza diritto alla rivalsa. Per le operazioni nei confronti di soggetti passivi comunitari, nella fattura va indicata la dicitura “Non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, DL n. 331/93”. Nei confronti dei clienti privati (italiani), la ditta emetterà una fattura senza applicazione dell’IVA con la consueta dicitura “Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014, regime forfetario”. In entrambe le cessioni inoltre, in presenza di una fattura di importo superiore a € 77,47 è necessario apporre la marca da bollo da € 2,00. Merita evidenziare che in ogni caso in base alle regole generali del regime forfetario l’IVA dovuta in sede di importazione dei beni non risulta detraibile.
Pubblicata il: 03-03-2017Provvigioni agente italiano a societĂ sammarinese
Un agente di commercio italiano ha ricevuto l’incarico da un’azienda con sede a San Marino di intermediare i suoi prodotti in Italia. Considerato che la spedizione dei beni da San Marino costituisce un’importazione in Italia, è
corretto fatturare le provvigioni non imponibili ai fini IVA ai sensi dell’art. 9, lett. d), DPR n. 633/72?
La risposta è negativa. Il caso di specie riguarda l’effettuazione di servizi di intermediazione nei confronti di un operatore non residente in Italia. Tale fattispecie rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 7-ter, DPR n. 633/72 ai sensi del quale la territorialità dell’operazione è individuata nello Stato di stabilimento del committente. Di conseguenza l’agente di commercio italiano, in relazione alle provvigioni effettuate per l’attività di intermediazione svolta in Italia, deve emettere fattura senza indicazione dell’IVA ai sensi del citato art. 7-ter.
Pubblicata il: 03-03-2017Dichiarazioni d’intento ricevute e compilazione quadro VI mod. IVA 2017
Un soggetto nel 2016 ha ricevuto una dichiarazione d’intento da un suo cliente. Nel corso dell’anno non ha emesso alcuna fattura a tale soggetto. Si chiede se la dichiarazione d’intento ricevuta debba essere comunque riportata nel quadro VI del mod. IVA 2017.
La risposta è positiva. Come disposto dall’art. 1, comma 1, lett. c), DL n. 746/83 “il cedente o prestatore riepiloga nella dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute”. Dalle istruzioni al mod. IVA 2017 si può desumere altresì che nel quadro VI “devono essere riepilogati …. i dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute” nel 2016. La compilazione del quadro VI prescinde quindi dall’utilizzo della dichiarazione d’intento da parte dell’esportatore abituale, ossia dall’emissione da parte del “fornitore” in esame di 1 o più fatture senza IVA.