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Pubblicata il: 23-05-2017
Cessione autovettura usata e regime del margine
Nel 2009 una srl ha acquistato unâautovettura usata (la fattura è stata emessa senza indicazione dellâIVA ai sensi dellâart. 36, DL n. 41/95). La stessa, che risulta completamente ammortizzata, a breve deve essere ceduta. La fattura va emessa con IVA (22%)?
Il regime IVA speciale c.d. âdel margineâ riservato alle cessioni di beni usati riguarda i beni acquistati da privati. Il regime risulta applicabile anche agli acquisti da soggetti IVA che: - non hanno potuto detrarre lâIVA ex art. 19-bis1, DPR n. 633/72 (in tal caso la fattura ricevuta è stata emessa esente IVA ai sensi dellâart. 10, n. 27-quinquies, DPR n. 633/72); - hanno applicato il regime speciale in esame (in tal caso la fattura ricevuta è stata emessa senza indicazione dellâIVA ai sensi dellâart. 36, DL n. 41/95). Tenendo presente quanto sopra, anche la cessione posta in essere dalla srl va assoggettata al regime del margine (nella fattura dovrĂ essere riportata lâindicazione âregime del margine â beni usati ex art. 36, DL n. 41/95â). Nel caso di specie, considerato che il corrispettivo di cessione risulta inferiore al prezzo di acquisto, si configura un âmargine negativoâ non rilevante al fine della determinazione dellâIVA. Detto importo costituirĂ la plusvalenza conseguita ai fini delle imposte sui redditi.
Pubblicata il: 23-05-2017Detrazione IVA biglietto aereo
Relativamente alla trasferta dellâamministratore di una srl è stato acquistato un biglietto aereo Verona â Roma. Nella fattura ricevuta è esposta lâIVA del 10%. Ă detraibile?
La risposta è negativa. Come previsto dallâart. 19-bis1, comma 1, lett. e), DPR n. 633/72 âsalvo che formino oggetto dellâattivitĂ propria dellâimpresaâ non è detraibile lâimposta relativa alle prestazioni di trasporto di persone.
Pubblicata il: 23-05-2017Operazioni soggette a reverse charge e Comunicazione liquidazioni periodiche IVA
Come vanno gestite le operazioni da assoggettare a reverse charge nel quadro VP del modello della Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA?
Con riferimento alle operazioni per le quali lâimposta è dovuta dall'acquirente / committente in applicazione del reverse charge, le istruzioni specificano che la stessa va ricompresa, quale IVA esigibile, a rigo VP4 e, quale IVA detratta, a rigo VP5. Inoltre, lâammontare (imponibile) dellâacquisto del bene / servizio derivante dall'integrazione della fattura ovvero dall'emissione dellâautofattura va ricompreso a rigo VP3. Va evidenziato che il corrispondente importo risultante dall'annotazione nel registro delle fatture emesse / corrispettivi, non costituendo una operazione attiva, non va riportato a rigo VP2.
Pubblicata il: 23-05-2017Mancanza di operazioni nel periodo e Comunicazione liquidazioni periodiche IVA
In sede di predisposizione di una Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA di un soggetto mensile è stato riscontrata lâassenza di dati per i mesi di febbraio e marzo. La Comunicazione va quindi inviata soltanto con la liquidazione IVA di gennaio?
Con riferimento all'analogo obbligo previsto dall'art. 1, comma 2, DPR n. 100/98, in vigore fino al 2001, nella Circolare 9.6.99, n. 127 (quesito 1.2), il Ministero delle Finanze aveva specificato che in mancanza di operazioni (attive / passive) non sussisteva lâobbligo di presentare la dichiarazione IVA periodica. Ciò in considerazione del fatto che âcome precisato con circolare n. 19 del 10 luglio 1979, lâobbligo di annotazione non sussiste per i soggetti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione nĂŠ attiva nĂŠ passiva ovvero hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti ed hanno optato per la dispensa dagli adempimentiâ ex art. 36-bis, DPR n. 633/72. Ă opportuno che lâAgenzia delle Entrate intervenga per confermare il predetto chiarimento e pertanto se, anche con riferimento al nuovo obbligo in esame, in mancanza di dati per il periodo di riferimento (mese / trimestre) non sia necessario inviare il quadro VP âin biancoâ.
Pubblicata il: 09-05-2017Perdita dâesercizio e copertura con riserve da rivalutazione
Una srl presenta una perdita dâesercizio pari a circa ⏠45.000. Posto che la societĂ presenta in
bilancio una riserva derivante dalla rivalutazione dei beni dâimpresa ex DL n. 185/2008, può
utilizzarla ai fini della copertura di detta perdita?
La rivalutazione dei beni dâimpresa comporta lâevidenziazione del âsaldo attivo di rivalutazioneâ pari alla differenza tra il maggior valore del bene e lâimposta sostitutiva dovuta. Tale saldo può alternativamente essere: − accantonato ad apposita riserva; − imputato a capitale. Il saldo attivo accantonato a riserva è utilizzabile per la copertura di perdite. In tal caso, tuttavia, non si può procedere alla distribuzione di utili fino al reintegro / riduzione della riserva in misura corrispondente. Va evidenziato che, in linea generale, lâutilizzo delle riserve iscritte a bilancio ai fini della copertura delle perdite deve avvenire secondo un preciso ordine, in base al relativo grado di disponibilitĂ (nell'ordine: riserve facoltative, riserve straordinarie, fondi di rivalutazione monetaria, riserva sovrapprezzo e, infine, riserva legale). Tuttavia, posto che lâutilizzo delle riserve di rivalutazione è specificatamente disciplinato, si ritiene che la copertura delle perdite possa essere effettuata âprioritariamenteâ con tali riserve, anche qualora siano presenti altre riserve, senza necessitĂ di seguire il predetto ordine.
