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Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 11-10-2017

    Oggetto

    Spese riqualificazione energetica e bonus mobili

    Domanda

    Un soggetto nel 2017 sta ultimando dei lavori di riqualificazione energetica per i quali intende usufruire della detrazione IRPEF del 65%. La spesa prevista ammonta a circa € 40.000 e sarà pagata entro il 31.12.2017. Detto soggetto può fruire anche del c.d. “bonus mobili”?

    Risposta

    Per poter beneficiare del c.d. “bonus mobili” è necessario che le spese per le quali si intende fruire della detrazione IRPEF del 50% siano relative all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione. A tal fine l’Agenzia delle Entrate ha più volte ribadito che va fatto riferimento agli interventi di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e c) e comma 3, TUIR. Con particolare riferimento agli interventi di riqualificazione energetica, nella Circolare 21.5.2014, n. 11/E,l'Agenzia ha precisato che qualora: − si applichi la lett. h) del comma 1 del citato art. 16-bis (e quindi la detrazione IRPEF del 50%); − gli interventi effettuati si configurino “quanto meno come interventi di «manutenzione straordinaria», ove effettuati su singole unità immobiliari residenziali”; anche tali lavori costituiscono presupposto “valido” per poter fruire del “bonus” in esame. Diversamente, in caso di applicazione di quanto previsto dalla Legge n. 296/206 e quindi della detrazione del 65%, non si realizza il presupposto per poter fruire della detrazione IRPEF per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

    Pubblicata il: 11-10-2017

    Oggetto

    Acquisto da San Marino senza IVA e Comunicazione dati fatture

    Domanda

    Per gli acquisti da San Marino senza applicazione dell’IVA dal 2017 è stata soppressa la specifica Comunicazione da effettuare all'Agenzia delle Entrate. Tali operazioni devono essere ricomprese nella Comunicazione dei dati delle fatture emesse /ricevute? Se si, come vanno comunicati i dati dell’autofattura?

    Risposta

    Come noto, a seguito dell’introduzione del “nuovo” spesometro, a decorrere dal 2017 è stata soppressa la specifica comunicazione degli acquisti (senza IVA) di beni da San Marino. In relazione agli acquisti in esame l’acquirente italiano deve: − integrare la fattura emessa dal fornitore sammarinese con l’indicazione dell’IVA dovuta; − provvedere all'annotazione della stessa nel registro delle fatture emesse / corrispettivi e in quello degli acquisti. Gli acquisti in esame vanno comunicati all'Agenzia delle Entrate tramite lo spesometro con le modalità previste per le operazioni assoggettate al reverse charge e pertanto: − i dati vanno riportati una sola volta, quali “fatture ricevute”; − oltre a comunicare l’aliquota e l’imposta va indicato il codice “N6” nel campo “Natura”.

    Pubblicata il: 11-10-2017

    Oggetto

    Pagamento fatture emesse ante 1.7.2017 e applicazione split payment

    Domanda

    Un professionista (ingegnere) ha emesso nel mese di maggio 2017 una fattura ad un Comune per l’acconto di un progetto dallo stessUn professionista (ingegnere) ha emesso nel mese di maggio 2017 una fattura ad un Comune
    per l’acconto di un progetto dallo stesso predisposto in base all’art. 6, comma 5, DPR n. 633/72,
    ossia con “IVA ad esigibilità differita”.
    Il Comune gli ha comunicato che lo pagherà entro fine settembre. Considerata l’introduzione, a
    decorrere dall’1.7.2017, dello split payment è necessario “rifare” la fattura in base alle nuoveUn professionista (ingegnere) ha emesso nel mese di maggio 2017 una fattura ad un Comune
    per l’acconto di un progetto dallo stesso predisposto in base all’art. 6, comma 5, DPR n. 633/72,
    ossia con “IVA ad esigibilità differita”.
    Il Comune gli ha comunicato che lo pagherà entro fine settembre. Considerata l’introduzione, a
    decorrere dall’1.7.2017, dello split payment è necessario “rifare” la fattura in base alle nuove
    regole ovvero emettere una nota di credito per l’IVA non incassata? predisposto in base all’art. 6, comma 5, DPR n. 633/72,
    ossia con “IVA ad esigibilità differita”.
    Il Comune gli ha comunicato che lo pagherà entro fine settembre. Considerata l’introduzione, a
    decorrere dall’1.7.2017, dello split payment è necessario “rifare” la fattura in base alle nuove
    regole ovvero emettere una nota di credito per l’IVA non incassata?

    Risposta

    Un professionista (ingegnere) ha emesso nel mese di maggio 2017 una fattura ad un Comune per l’acconto di un progetto dallo stesso predisposto in base all’art. 6, comma 5, DPR n. 633/72, ossia con “IVA ad esigibilità differita”. Il Comune gli ha comunicato che lo pagherà entro fine settembre. Considerata l’introduzione, a decorrere dall’1.7.2017, dello split payment è necessario “rifare” la fattura in base alle nuove regole ovvero emettere una nota di credito per l’IVA non incassata?

    Risposta

    Un professionista (ingegnere) ha emesso nel mese di maggio 2017 una fattura ad un Comune per l’acconto di un progetto dallo stesso predisposto in base all’art. 6, comma 5, DPR n. 633/72, ossia con “IVA ad esigibilità differita”. Il Comune gli ha comunicato che lo pagherà entro fine settembre. Considerata l’introduzione, a decorrere dall’1.7.2017, dello split payment è necessario “rifare” la fattura in base alle nuove regole ovvero emettere una nota di credito per l’IVA non incassata?

    Pubblicata il: 11-10-2017

    Oggetto

    Pagamento fatture emesse ante 1.7.2017 e applicazione split payment

    Domanda

    Un professionista (ingegnere) ha emesso nel mese di maggio 2017 una fattura ad un Comune per l’acconto di un progetto dallo stessUn professionista (ingegnere) ha emesso nel mese di maggio 2017 una fattura ad un Comune
    per l’acconto di un progetto dallo stesso predisposto in base all’art. 6, comma 5, DPR n. 633/72,
    ossia con “IVA ad esigibilità differita”.
    Il Comune gli ha comunicato che lo pagherà entro fine settembre. Considerata l’introduzione, a
    decorrere dall’1.7.2017, dello split payment è necessario “rifare” la fattura in base alle nuoveUn professionista (ingegnere) ha emesso nel mese di maggio 2017 una fattura ad un Comune
    per l’acconto di un progetto dallo stesso predisposto in base all’art. 6, comma 5, DPR n. 633/72,
    ossia con “IVA ad esigibilità differita”.
    Il Comune gli ha comunicato che lo pagherà entro fine settembre. Considerata l’introduzione, a
    decorrere dall’1.7.2017, dello split payment è necessario “rifare” la fattura in base alle nuove
    regole ovvero emettere una nota di credito per l’IVA non incassata? predisposto in base all’art. 6, comma 5, DPR n. 633/72,
    ossia con “IVA ad esigibilità differita”.
    Il Comune gli ha comunicato che lo pagherà entro fine settembre. Considerata l’introduzione, a
    decorrere dall’1.7.2017, dello split payment è necessario “rifare” la fattura in base alle nuove
    regole ovvero emettere una nota di credito per l’IVA non incassata?

    Risposta

    Un professionista (ingegnere) ha emesso nel mese di maggio 2017 una fattura ad un Comune per l’acconto di un progetto dallo stesso predisposto in base all’art. 6, comma 5, DPR n. 633/72, ossia con “IVA ad esigibilità differita”. Il Comune gli ha comunicato che lo pagherà entro fine settembre. Considerata l’introduzione, a decorrere dall’1.7.2017, dello split payment è necessario “rifare” la fattura in base alle nuove regole ovvero emettere una nota di credito per l’IVA non incassata?

    Risposta

    Un professionista (ingegnere) ha emesso nel mese di maggio 2017 una fattura ad un Comune per l’acconto di un progetto dallo stesso predisposto in base all’art. 6, comma 5, DPR n. 633/72, ossia con “IVA ad esigibilità differita”. Il Comune gli ha comunicato che lo pagherà entro fine settembre. Considerata l’introduzione, a decorrere dall’1.7.2017, dello split payment è necessario “rifare” la fattura in base alle nuove regole ovvero emettere una nota di credito per l’IVA non incassata?

    Pubblicata il: 11-10-2017

    Oggetto

    Omesso versamento diritto CCIAA 2017

    Domanda

    Una ditta individuale non ha versato il diritto CCIAA 2017. È possibile applicare il ravvedimento operoso? Se si, la regolarizzazione può essere effettuata con la sanzione ridotta del 3,75%?

    Risposta

    Nel caso di specie trova applicazione l’art. 6, DL n. 54/2005, in base al quale è possibile regolarizzare l’omesso versamento entro 1 anno dalla scadenza, con applicazione della sanzione ridotta del 6% (1/5 del 30%). È comunque opportuno verificare presso la competente CCIAA la misura delle sanzioni applicabili, in quanto si riscontrano comportamenti difformi.