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Pubblicata il: 30-11-2017
Autotrasportatori e contabilità semplificata per cassa
Una sas, esercente l’attività di autotrasporto, adotta dal 2017 la contabilità semplificata per cassa optando per la presunzione di incasso / pagamento delle operazioni annotate nei registri IVA. Considerato che la società, ai sensi dell’art. 74, comma 4, DPR n. 633/72, può annotare le fatture emesse entro il trimestre successivo rispetto a quello di emissione, si chiede se le fatture emesse nell'ultimo trimestre 2017 rilevino, ai fini reddituali, nel 2017 o nel 2018.
Con riguardo all'applicazione del regime di contabilità semplificata per cassa di cui all’art. 66, TUIR si rammenta che l’art. 18, comma 5, DPR n. 600/73 consente di optare per una specifica presunzione, vincolante per almeno un triennio, in base alla quale i ricavi si intendono incassati e i costi pagati alla data di annotazione del documento contabile sui registri IVA. In merito l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.4.2017, n. 11/E ha precisato che tale scelta può essere esercitata “a prescindere dal regime dagli stessi applicato e dalle specifiche regole alle quali gli stessi soggiacciono”. A tal fine la stessa Agenzia propone proprio l’esempio degli autotrasportatori, che derogando alla regola generale di cui all’art. 23, DPR n. 633/72, possono annotare le fatture entro il trimestre successivo a quello di emissione. Di conseguenza, le fatture emesse nel quarto trimestre 2017 e annotate (ai sensi del citato art. 74, comma 4) nel primo trimestre 2018 rileveranno, ai fini reddituali, nel 2018.
Pubblicata il: 30-11-2017Canone affitto azienda e contabilità semplificata per cassa
Una snc, che adotta la contabilità semplificata per cassa, gestisce un bar a seguito di un contratto di affitto d’azienda. Detto canone, ai fini reddituali, è deducibile soltanto se pagato nell’anno?
Il regime di contabilità semplificata per cassa disciplinato dall’art. 66, TUIR non è un regime di cassa puro bensì un regime “misto” cassa / competenza. Ciò comporta che, ai fini reddituali, i ricavi e le spese rilevano in base a quanto incassato / pagato nell’anno, fermo restando, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.4.2017, n. 11/E, l’applicazione del principio di competenza per alcuni componenti positivi e negativi espressamente richiamati dal citato art. 66. Sul punto l’Agenzia evidenzia che rilevano per competenza i seguenti componenti negativi di reddito: − minusvalenze e sopravvenienze passive (art. 101, TUIR); − quote di ammortamento di beni materiali, anche ad uso promiscuo, e immateriali e canoni di leasing (artt. 64, comma 2, 102 e 103, TUIR); − perdite di beni strumentali e perdite su crediti (art. 101, TUIR); − accantonamenti di quiescenza e previdenza (art. 105, TUIR); − spese per prestazioni di lavoro (art. 95, TUIR); − oneri di utilità sociale (art. 100, TUIR); − spese relative a più esercizi (art. 108, TUIR); − oneri fiscali e contributivi (art. 99, commi 1 e 3, TUIR); − interessi di mora (art. 109, comma 7, TUIR). In merito al quesito posto, considerato che l’affitto d’azienda non è ricompreso nelle predette fattispecie, i relativi canoni risultano deducibili nell'anno in cui si verifica il pagamento, ossia in base al principio di cassa.
Pubblicata il: 11-10-2017Opzione “metodo da bilancio” e mod. IRAP 2017
Una Snc in contabilità ordinaria intende(va) optare, dal 2017, per la determinazione della base imponibile IRAP con il metodo “da bilancio”. Avendo già inviato il modello IRAP 2017 privo dell’opzione, può ora regolarizzare l’omissione con la remissione in bonis?
Le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria (per obbligo / opzione) possono determinare la base imponibile IRAP utilizzando uno dei 2 seguenti metodi alternativi: - a valori fiscali ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97, che costituisce il regime naturale; - a valori di bilancio ex art. 5, D.Lgs. n. 446/97, previa manifestazione di un’apposita opzione, irrevocabile per 3 periodi d’imposta, al termine dei quali si intende tacitamente rinnovata. I soggetti che intendono esercitare l’opzione per il metodo “da bilancio” per il triennio 2017 – 2019 devono comunicare la stessa compilando la Sezione VII del quadro IS del mod. IRAP 2017 (rigo IS35, campo 1), da presentare entro il 31.10.2017. La mancata compilazione di tale Sezione può essere regolarizzata tramite la c.d. “remissione in bonis” entro il termine di presentazione del mod. IRAP del periodo d’imposta successivo (così, l’omessa opzione nel mod. IRAP 2017 può essere regolarizzata entro il 30.9.2018), presentando un mod. IRAP 2017 integrativo e versando “contestualmente” la sanzione (non compensabile) pari a € 258. Nel caso di specie, considerato che il termine di presentazione delle dichiarazioni scade il prossimo 31.10, qualora il mod. IRAP 2017 sia già stato presentato privo della compilazione della citata Sezione VII, è possibile inviare una dichiarazione “correttiva nei termini”, senza dover versare alcuna sanzione.
Pubblicata il: 11-10-2017Insufficiente versamento imposta estromissione immobile
Nel 2016 un imprenditore individuale ha estromesso l’immobile dall'impresa. È stato riscontrato che l’imposta sostitutiva è stata versata per errore in misura inferiore rispetto a quanto dovuto. È possibile utilizzare il ravvedimento operoso? Se si, con quali codici tributo?
Come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2016, n. 26/E l’opzione per l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale si perfeziona con l’indicazione in dichiarazione dei redditi (Sezione XXII del quadro RQ del mod. REDDITI 2017 PF) dei valori dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva. La stessa Agenzia evidenzia che l’omesso / insufficiente / tardivo versamento dell’imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento dell’estromissione. L’Ufficio provvederà all'iscrizione a ruolo di quanto non versato. Il contribuente può comunque regolarizzare la violazione con il ravvedimento operoso. A tal fine si ritiene che per il versamento della sanzione ridotta e degli interessi di mora siano utilizzabili rispettivamente i codici tributo “8913” e “1992”.
Pubblicata il: 11-10-2017Revoca cedolare secca e aumento canone
Un privato nel mese di ottobre 2015 ha prorogato un contratto di locazione a cedolare secca fino al 2019. Ora, in occasione dell’inizio della prossima annualità (ottobre 2017), intende revocare l’applicazione della cedolare secca. Non applicando più tale tassazione può richiedere
all'inquilino l’aumento del canone in base all'adeguamento ISTAT?
Nella Circolare 1.6.2011, n. 26/E l’Agenzia delle Entrate ha specificato che “nel caso in cui l'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto … sia revocata a valere dalla seconda annualità, resta comunque valida la rinuncia del locatore agli aggiornamenti del canone per un periodo corrispondente a quello della prima annualità per il quale il locatore si è avvalso di tale regime. Pertanto, il locatore non può richiedere gli aggiornamenti del canone relativi alla seconda annualità”. Detto aggiornamento può quindi essere richiesto a decorrere dalla terza annualità. Applicando quanto sopra al caso in esame, per l’annualità ottobre 2017 – settembre 2018 il locatore deve mantenere inalterato il canone. L’aumento dello stesso in base alla variazione ISTAT potrà essere applicato a decorrere dall'annualità ottobre 2018 – settembre 2019.
