Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 19-07-2017

    Oggetto

    Eccedenza ACE e trasformazione in credito IRAP

    Domanda

    Una srl presenta nel 2015 e nel 2016 un reddito imponibile interamente compensato da perdite pregresse. Per entrambe le annualità spetta la deduzione ACE, che tuttavia, in assenza di un reddito complessivo “capiente”, non è usufruibile a titolo di deduzione. La società sceglie di trasformare dette eccedenze ACE in credito d’imposta utilizzabile ai fini IRAP (in particolare, il credito 2015 è pari a € 2.500 e il credito 2016 è pari a € 3.000). Nel 2017, ai fini dell’utilizzo in compensazione dell’IRAP, la stessa potrà usufruire di 1/5 del credito 2015 e di 1/5 del credito 2016?

    Risposta

    L’agevolazione ACE è usufruibile quale deduzione dal reddito complessivo netto. Il mancato utilizzo, in presenza di un reddito complessivo “capiente”, comporta la perdita della deduzione con conseguente impossibilitĂ  di riporto ai periodi d’imposta successivi. Va inoltre considerato che la deduzione dal reddito complessivo, al netto di eventuali perdite pregresse, non può generare una perdita / maggiore perdita fiscale dell’esercizio. L’eventuale eccedenza ACE non utilizzata per incapienza del reddito complessivo è: − riportabile nei successivi periodi d’imposta senza alcun limite temporale e quantitativo; − trasformabile in un credito d’imposta, determinato applicando alla stessa l’aliquota IRES (ovvero, per i soggetti IRPEF, le aliquote per scaglioni). Detto credito d’imposta: − va ripartito in 5 quote annuali di pari importo; − va utilizzato in compensazione dell’IRAP. Nel caso di specie, la societĂ  non ha potuto usufruire della deduzione ACE a riduzione del reddito complessivo, posto che lo stesso è risultato abbattuto da perdite pregresse. Di conseguenza la stessa presenta un’eccedenza ACE sia per il 2015 che per il 2016, trasformate in credito d’imposta ai fini IRAP. Considerato che il credito d’imposta è usufruibile per quinti, nel 2017 ai fini della compensazione dell’IRAP la societĂ  utilizzerĂ  la seconda quota del credito 2015, pari a € 500 (la prima è stata utilizzata in compensazione nel 2016) e la prima quota del credito 2016, pari a € 600.

    Pubblicata il: 04-07-2017

    Oggetto

    Tassazione indennitĂ  maternitĂ  professionista

    Domanda

    Un professionista (ingegnere) ha incassato nel 2016 un importo pari a circa € 13.000 a titolo di indennità di maternità, per la quale l’INARCASSA ha inviato la relativa CU 2017. Tale somma va dichiarata nel quadro RC del mod. REDDITI 2017 PF quale reddito di lavoro dipendente assimilato? In caso di risposta positiva è corretto non pagare l’IRAP?

    Risposta

    Merita innanzitutto evidenziare che ai sensi dell’art. 6, comma 2, TUIR “i proventi conseguiti in sostituzione di redditi … e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi … costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”. Tali somme, tra le quali rientrano le indennità di maternità, vanno dichiarate utilizzando lo stesso quadro del modello di dichiarazione nel quale sarebbe stato dichiarato il reddito sostituito. Nel caso in esame, essendo l’indennità percepita da una professionista, l’ammontare lordo incassato rappresenta un “altro provento” da indicare a rigo RE3 del mod. REDDITI 2017 PF. L’ammontare della ritenuta alla fonte trattenuta e certificata da INARCASSA sarà ricompresa a rigo RE26 al fine dello scomputo dall’IRPEF dovuta per il 2016. L’indennità ha rilevanza anche ai fini IRAP in quanto, come previsto dalle istruzioni al quadro IQ, del mod. IRAP 2017, deve essere ricompresa a rigo IQ50.

    Pubblicata il: 04-07-2017

    Oggetto

    Semplificata per cassa e cessazione dell’attività

    Domanda

    Una ditta in contabilità semplificata dal 2017 adotta il nuovo regime “per cassa”. Per la determinazione del reddito di tale anno le rimanenze finali 2016 costituiscono un costo deducibile. È intenzione del titolare cessare l’attività entro il 31.12.2017. Come vanno trattate le rimanenze ancora presenti al momento della cessazione dell’attività? Devono essere
    assoggettate ad IVA?

    Risposta

    Con riferimento alla questione prospettata merita evidenziare che con l’entrata in vigore dal 2017 del nuovo regime di contabilità semplificata “per cassa” non è stata modificata la disciplina IVA relativa all’autoconsumo. Quindi i beni ancora in rimanenza alla data di cessazione dell’attività oggetto di autoconsumo da parte del titolare della ditta individuale danno origine ad un’operazione rilevante ai fini IVA ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 5, DPR n. 633/72. Inoltre, ai fini delle imposte dirette, il comma 1 del nuovo art. 67, TUIR, dopo aver specificato che il reddito è costituito dalla differenza tra i ricavi di cui all’art. 85 percepiti nell’anno e le spese sostenute nello stesso anno, dispone che “la differenza è aumentata dei ricavi di cui all’articolo 57”, ossia del valore normale dei beni destinati al consumo personale / familiare dell’imprenditore. Nell’ambito della Circolare 13.4.2017, n. 11/E l’Agenzia delle Entrate conferma che i componenti positivi di cui al citato art. 57 “concorrono alla formazione del reddito secondo il criterio di competenza”.

    Pubblicata il: 04-07-2017

    Oggetto

    Distribuzione saldo attivo di rivalutazione e credito d’imposta

    Domanda

    Una srl ha distribuito ai soci, nel corso del 2016, la riserva costituita dal saldo attivo di rivalutazione connesso con la rivalutazione dei beni d’impresa effettuata ai sensi del DL n. 185/2008.
    Posto che detta riserva non era stata affrancata, ora l’ammontare distribuito è soggetto a tassazione. Alla società spetta un credito d’imposta pari all’imposta sostitutiva corrisposta per la rivalutazione stessa. In quale rigo del mod. REDDITI va indicato detto credito d’imposta?

    Risposta

    La rivalutazione dei beni d’impresa ex DL n. 185/2008 ha comportato l’evidenziazione del c.d. “saldo attivo”, per un ammontare pari al maggior valore del bene al netto dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione. Detto saldo poteva essere alternativamente iscritto ad apposita riserva ovvero imputato a capitale. In caso di imputazione a riserva, il mancato affrancamento ha determinato il regime di sospensione d’imposta della stessa con la conseguenza che a seguito della relativa distribuzione, il saldo attivo, aumentato dell’imposta sostitutiva, concorre alla formazione del reddito imponibile della società ed è soggetto a tassazione in capo ai soci quale dividendo. Alla società è riconosciuto un credito d’imposta pari all’importo dell’imposta sostitutiva riferita al saldo attivo distribuito. Con riferimento al caso di specie, pertanto, nel mod. REDDITI 2017 SC la società dovrà effettuare una variazione in aumento per l’importo del saldo attivo distribuito, aumentato dell’imposta sostitutiva, ed evidenziare il credito d’imposta a rigo RN14, campo 4. A tal proposito merita segnalare che le istruzioni alla compilazione di tale rigo fanno riferimento soltanto ad alcune leggi di rivalutazione nonché al DM n. 86/2002. Tuttavia, poiché le successive norme di rivalutazione richiamano tale ultimo Decreto, anche il credito d’imposta collegato alle stesse dovrà essere ricompreso nel predetto rigo.

    Pubblicata il: 20-06-2017

    Oggetto

    Spese “contabilizzazione consumo di calore” e detrazione IRPEF

    Domanda

    Dalla certificazione inviata dall'amministratore di condominio si desume la presenza di spese sostenute dal condominio per la “contabilizzazione del consumo individuale del calore”. Per tali spese spetta la detrazione IRPEF del 50% o del 65%?

    Risposta

    Con l’intento di favorire il contenimento dei consumi energetici, l’art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 102/2014 ha previsto l’obbligo di installazione nei condomini dotati di una fonte di riscaldamento / raffreddamento centralizzata, di contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore / raffreddamento / acqua calda della singola unitĂ  immobiliare. Come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 6.5.2016, n. 18/E (quesito 3.1), la misura della detrazione IRPEF spettante è collegata all'intervento effettuato dal condominio. Infatti, in relazione alle spese in esame, spetta: − la detrazione del 65% (per un importo massimo della stessa pari a € 30.000) se i dispositivi sono stati installati in concomitanza con la sostituzione, integrale / parziale, dell’impianto di climatizzazione invernale esistente con un impianto dotato di caldaia a condensazione ovvero pompa di calore ad alta efficienza o con un impianto geotermico a bassa entalpia; − la detrazione del 50% se i dispositivi sono stati installati senza la sostituzione, integrale / parziale, dell’impianto di climatizzazione invernale.