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Pubblicata il: 09-05-2017
Perdita dâesercizio e copertura con riserve da rivalutazione
Una srl presenta una perdita dâesercizio pari a circa ⏠45.000. Posto che la societĂ presenta in
bilancio una riserva derivante dalla rivalutazione dei beni dâimpresa ex DL n. 185/2008, può
utilizzarla ai fini della copertura di detta perdita?
La rivalutazione dei beni dâimpresa comporta lâevidenziazione del âsaldo attivo di rivalutazioneâ pari alla differenza tra il maggior valore del bene e lâimposta sostitutiva dovuta. Tale saldo può alternativamente essere: − accantonato ad apposita riserva; − imputato a capitale. Il saldo attivo accantonato a riserva è utilizzabile per la copertura di perdite. In tal caso, tuttavia, non si può procedere alla distribuzione di utili fino al reintegro / riduzione della riserva in misura corrispondente. Va evidenziato che, in linea generale, lâutilizzo delle riserve iscritte a bilancio ai fini della copertura delle perdite deve avvenire secondo un preciso ordine, in base al relativo grado di disponibilitĂ (nell'ordine: riserve facoltative, riserve straordinarie, fondi di rivalutazione monetaria, riserva sovrapprezzo e, infine, riserva legale). Tuttavia, posto che lâutilizzo delle riserve di rivalutazione è specificatamente disciplinato, si ritiene che la copertura delle perdite possa essere effettuata âprioritariamenteâ con tali riserve, anche qualora siano presenti altre riserve, senza necessitĂ di seguire il predetto ordine.
Pubblicata il: 09-05-2017Compensi corrisposti da un forfetario per prestazioni professionali
à stato riscontrato che un soggetto forfetario ha pagato nel 2016 un compenso per prestazioni professionali ad un altro lavoratore autonomo per un ammontare pari ad ⏠1.000 (senza operare la ritenuta alla fonte). Il soggetto può continuare ad applicare il regime forfetario nel 2017?
Tra le condizioni richieste per lâapplicazione (ovvero lâuscita) del regime forfetario, la Finanziaria 2015 non menziona il sostenimento di spese afferenti compensi di lavoro autonomo. Di conseguenza il soggetto in esame, nel rispetto dei requisiti previsti, può continuare nel 2017 ad adottare il regime forfetario.
Pubblicata il: 09-05-2017Regime forfetario e nuda proprietĂ quota srl
Un contribuente nel 2016 ha aperto la partita IVA aderendo al regime forfetario. Ora il padre ha intenzione di donargli la nuda proprietĂ della quota di partecipazione in una srl. A seguito del possesso della partecipazione il figlio dovrĂ uscire dal regime forfetario?
La Finanziaria 2015 ha introdotto il regime forfetario riservato alle persone fisiche esercenti attivitĂ dâimpresa / lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti. In particolare il regime in esame non può essere adottato dai soggetti che, contemporaneamente all'esercizio dellâattivitĂ , partecipano a societĂ di persone / associazioni professionali / srl trasparenti. In merito al caso prospettato, la detenzione della nuda proprietĂ della quota di una srl (non trasparente) non risulta ostativa all'applicazione del regime in esame.
Pubblicata il: 09-05-2017AttivitĂ separate e Comunicazione liquidazioni periodiche IVA
Una ditta individuale, oltre all'attivitĂ alberghiera (mensile), esercita anche unâattivitĂ agricola (trimestrale). Il nostro studio tiene la contabilitĂ dellâalbergo mentre la contabilitĂ dellâattivitĂ
agricola è gestita dall'Associazione X. Con riferimento all'obbligo di invio all'Agenzia delle Entrate dei dati delle liquidazioni IVA, si chiede se sia possibile procedere nel seguente modo:
− lo studio invia i dati dellâattivitĂ alberghiera (liquidazioni
mensili);
− lâAssociazione X invia i dati dellâattivitĂ agricola (liquidazioni
trimestrali).
Introdotto lâobbligo dellâinvio trimestrale all'Agenzia delle Entrate dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. In particolare si specifica espressamente che âin caso di determinazione separata dellâimposta in presenza di piĂš attivitĂ , i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodoâ. Sul punto le istruzioni del modello utilizzabile per lâadempimento in esame precisano che âil contribuente che effettui, per le diverse attivitĂ esercitate, sia liquidazioni periodiche mensili che trimestrali deve, in via generale, presentare la Comunicazione con moduli distinti (mensili e trimestrali) con riferimento alle rispettive liquidazioniâ. Da quanto sopra si può desumere che non è possibile âsdoppiareâ lâinvio dei dati relativamente al riferimento temporale della Comunicazione (trimestre). CosĂŹ, relativamente all'invio riferito al primo trimestre la Comunicazione sarĂ composta da 4 moduli: 3 per le liquidazioni mensili (albergo) e 1 della liquidazione trimestrale (agricoltura).
Pubblicata il: 26-04-2017Utilizzo in compensazione crediti previdenziali e mod. 730
Un soggetto ha cessato lâattivitĂ professionale il 31.12.2015. Dal modello UNICO 2016 è emerso un credito relativo ai contributi previdenziali della Gestione separata INPS. Tale credito è stato utilizzato in compensazione per il pagamento del saldo 2015 / primo acconto 2016. PoichĂŠ per il 2016 il contribuente presenta il modello 730, è corretto riportare lâammontare del credito previdenziale utilizzando a rigo D7 il codice â3â?
La risposta è positiva. Considerato che lâammontare dei contributi previdenziali versati alla Gestione separata INPS sono stati dedotti nel quadro RP del modello UNICO, lâutilizzo in compensazione del relativo credito costituisce una sorta di ârimborsoâ nei confronti del contribuente. Al caso in esame trova applicazione quanto previsto dallâart. 17, comma 1, lett. n-bis), TUIR, e pertanto la somma utilizzata in compensazione va assoggettata a tassazione separata (con possibile opzione per la tassazione ordinaria). A tal fine il contribuente che presenta il modello 730 deve riportare la somma in esame nel quadro D,a rigo D7 âImposte ed oneri rimborsati nel 2016 e altri redditi a tassazione separataâ, indicando a campo 1 il codice â3â.