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Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 05-12-2017

    Oggetto

    Venditore porta a porta e apertura partita IVA

    Domanda

    Un incaricato alla vendita porta a porta a fine novembre 2017 ha maturato provvigioni per un importo superiore a € 5.000. Tale superamento obbliga il contribuente a richiedere la partita IVA o è possibile attendere il
    momento dell’incasso delle provvigioni?

    Risposta

    La Legge n. 173/2005 dei c.d. porta a porta “è di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro”. Come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 27.1.2006, n. 18/E “sino al raggiungimento di un reddito annuo derivante dall'attività di vendita diretta a domicilio pari a 5.000 euro, essi non sono da considerarsi soggetti passivi IVA”. La stessa Agenzia precisa che, ai fini della verifica del superamento del limite, va considerata la deduzione forfetaria del 22% prevista ai fini reddituali dall'art. 25- bis, comma 6, DPR n. 600/73. Di conseguenza il limite delle provvigioni oltre il quale “scatta” la soggettività passiva IVA risulta pari a € 6.410,26. In particolare, il venditore porta a porta assumerà la qualifica di soggetto passivo IVA a partire dalla prima operazione che determina il superamento del predetto limite. L'assoggettamento ad IVA, come precisato nella citata Risoluzione n. 18/E, riguarda esclusivamente le operazioni “che determinano la quota di reddito eccedente”.

    Pubblicata il: 05-12-2017

    Oggetto

    Obbligo fattura elettronica dall'1.1.2019

    Domanda

    L’obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica dall'1.1.2019 è applicabile anche alle cessioni / prestazioni effettuate nei confronti di privati?

    Risposta

    Come previsto espressamente dall’art. 77, comma 1, lett. a), n. 3, del ddl della Finanziaria 2018 “per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato … sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di interscambio”. La citata disposizione esonera da tale obbligo esclusivamente i contribuenti minimi / forfetari. Collegata con tale previsione è la soppressione, a decorrere dall'1.1.2019, dell’art. 21, DL n. 78/2010, relativo all’obbligo di invio all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse / ricevute. Inoltre in base al n. 7 della citata lett. a) “in caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse … la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni” di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 471/97. Tanto premesso, dalla lettura delle nuove disposizioni non si desume alcun riferimento alla rilevanza della qualifica dei destinatari delle fatture elettroniche. Di conseguenza la fattura in forma elettronica interessa sia i clienti soggetti passivi sia i clienti privati. Si ritiene opportuno attendere comunque il testo definitivo della Finanziaria 2018.

    Pubblicata il: 05-12-2017

    Oggetto

    Montaggio e smontaggio mobili

    Domanda

    Una sas esercita l’attività di montaggio e smontaggio di mobili nei confronti di rivenditori di mobili. Alla fattura emessa è applicabile il reverse charge?

    Risposta

    La risposta è negativa. L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 27.3.2015, n. 14/E, ha precisato che nell'ambito di applicazione del reverse charge di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter), DPR n. 633/72, relativamente alle prestazioni di completamento di edifici, rientra l’attività individuata con il codice ATECO 43.32.02 (posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili). La stessa Agenzia ha specificato comunque che la posa in opera di “arredi” è esclusa dall'applicazione del reverse charge, in quanto non rientrante nella nozione di completamento relativo ad edifici. Nel caso di specie, pertanto, la fattura nei confronti dei rivenditori di mobili va emessa con applicazione dell’IVA.

    Pubblicata il: 05-12-2017

    Oggetto

    Cessione beni a soggetto italiano identificato in UE

    Domanda

    Un srl ha ceduto ad una ditta italiana dei beni trasportati per conto della stessa in Francia. La ditta italiana (cliente) dispone in Francia di una identificazione diretta ai fini IVA. È corretto fatturare la cessione alla posizione IVA francese della ditta italiana senza IVA ai sensi
    dell’art. 41, DL n. 331/93?

    Risposta

    Nell'ipotesi oggetto del quesito nella fattura emessa dalla srl italiana va indicato, quale soggetto acquirente, la partita IVA francese relativa all'identificazione in Francia della ditta italiana (cliente). L’operazione va inquadrata tra le cessioni intraUE non imponibili IVA ai sensi dell’art. 41, DL n. 331/93.

    Pubblicata il: 30-11-2017

    Oggetto

    Mod. IVA TR integrativo con visto di conformità

    Domanda

    Un contribuente ha presentato entro lo scorso 31.10 il mod. IVA TR per la richiesta in compensazione del credito IVA del terzo trimestre 2017. Ancorché il credito sia di importo superiore a € 5.000 non è stato apposto il visto di conformità. Intendendo comunque utilizzare nel mod. F24 il credito per un importo superiore al predetto limite, è possibile presentare ora un mod. IVA TR integrativo?

    Risposta

    Il DL n. 50/2017 ha esteso l’obbligo di apposizione del visto di conformità anche all'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale. Sul punto, nella Risoluzione 28.7.2017, n. 103/E, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che “il visto di conformità è … obbligatorio se l’istanza con cui viene chiesto di poter compensare il credito IVA infrannuale è di importo superiore a € 5.000 euro annui, anche quando alla richiesta non faccia seguito alcun effettivo utilizzo in compensazione”. È esclusa “la possibilità di prendere a riferimento l’effettivo credito compensato nel trimestre, in analogia rispetto a quanto è stato detto con riguardo ai crediti emergenti dalla dichiarazione annuale”. La stessa Agenzia riconosce, nel caso in cui sia stato presentato un mod. IVA TR con un credito di importo superiore a € 5.000 “erroneamente senza apposizione del visto”, la possibilità di presentare un mod. IVA TR “integrativo” con il visto di conformità, al fine di poter compensare l’intero ammontare ivi indicato. A tal fine nel nuovo modello va barrata la specifica casella “Modifica istanza precedente” presente nel Frontespizio.