Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 09-05-2017

    Oggetto

    Perdita d’esercizio e copertura con riserve da rivalutazione

    Domanda

    Una srl presenta una perdita d’esercizio pari a circa € 45.000. Posto che la società presenta in
    bilancio una riserva derivante dalla rivalutazione dei beni d’impresa ex DL n. 185/2008, può
    utilizzarla ai fini della copertura di detta perdita?

    Risposta

    La rivalutazione dei beni d’impresa comporta l’evidenziazione del “saldo attivo di rivalutazione” pari alla differenza tra il maggior valore del bene e l’imposta sostitutiva dovuta. Tale saldo può alternativamente essere: − accantonato ad apposita riserva; − imputato a capitale. Il saldo attivo accantonato a riserva è utilizzabile per la copertura di perdite. In tal caso, tuttavia, non si può procedere alla distribuzione di utili fino al reintegro / riduzione della riserva in misura corrispondente. Va evidenziato che, in linea generale, l’utilizzo delle riserve iscritte a bilancio ai fini della copertura delle perdite deve avvenire secondo un preciso ordine, in base al relativo grado di disponibilitĂ  (nell'ordine: riserve facoltative, riserve straordinarie, fondi di rivalutazione monetaria, riserva sovrapprezzo e, infine, riserva legale). Tuttavia, posto che l’utilizzo delle riserve di rivalutazione è specificatamente disciplinato, si ritiene che la copertura delle perdite possa essere effettuata “prioritariamente” con tali riserve, anche qualora siano presenti altre riserve, senza necessitĂ  di seguire il predetto ordine.

    Pubblicata il: 09-05-2017

    Oggetto

    Compensi corrisposti da un forfetario per prestazioni professionali

    Domanda

    È stato riscontrato che un soggetto forfetario ha pagato nel 2016 un compenso per prestazioni professionali ad un altro lavoratore autonomo per un ammontare pari ad € 1.000 (senza operare la ritenuta alla fonte). Il soggetto può continuare ad applicare il regime forfetario nel 2017?

    Risposta

    Tra le condizioni richieste per l’applicazione (ovvero l’uscita) del regime forfetario, la Finanziaria 2015 non menziona il sostenimento di spese afferenti compensi di lavoro autonomo. Di conseguenza il soggetto in esame, nel rispetto dei requisiti previsti, può continuare nel 2017 ad adottare il regime forfetario.

    Pubblicata il: 09-05-2017

    Oggetto

    Regime forfetario e nuda proprietĂ  quota srl

    Domanda

    Un contribuente nel 2016 ha aperto la partita IVA aderendo al regime forfetario. Ora il padre ha intenzione di donargli la nuda proprietĂ  della quota di partecipazione in una srl. A seguito del possesso della partecipazione il figlio dovrĂ  uscire dal regime forfetario?

    Risposta

    La Finanziaria 2015 ha introdotto il regime forfetario riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti. In particolare il regime in esame non può essere adottato dai soggetti che, contemporaneamente all'esercizio dell’attività, partecipano a società di persone / associazioni professionali / srl trasparenti. In merito al caso prospettato, la detenzione della nuda proprietà della quota di una srl (non trasparente) non risulta ostativa all'applicazione del regime in esame.

    Pubblicata il: 09-05-2017

    Oggetto

    AttivitĂ  separate e Comunicazione liquidazioni periodiche IVA

    Domanda

    Una ditta individuale, oltre all'attività alberghiera (mensile), esercita anche un’attività agricola (trimestrale). Il nostro studio tiene la contabilità dell’albergo mentre la contabilità dell’attività
    agricola è gestita dall'Associazione X. Con riferimento all'obbligo di invio all'Agenzia delle Entrate dei dati delle liquidazioni IVA, si chiede se sia possibile procedere nel seguente modo:
    − lo studio invia i dati dell’attivitĂ  alberghiera (liquidazioni
    mensili);
    − l’Associazione X invia i dati dell’attivitĂ  agricola (liquidazioni
    trimestrali).

    Risposta

    Introdotto l’obbligo dell’invio trimestrale all'Agenzia delle Entrate dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. In particolare si specifica espressamente che “in caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo”. Sul punto le istruzioni del modello utilizzabile per l’adempimento in esame precisano che “il contribuente che effettui, per le diverse attività esercitate, sia liquidazioni periodiche mensili che trimestrali deve, in via generale, presentare la Comunicazione con moduli distinti (mensili e trimestrali) con riferimento alle rispettive liquidazioni”. Da quanto sopra si può desumere che non è possibile “sdoppiare” l’invio dei dati relativamente al riferimento temporale della Comunicazione (trimestre). Così, relativamente all'invio riferito al primo trimestre la Comunicazione sarà composta da 4 moduli: 3 per le liquidazioni mensili (albergo) e 1 della liquidazione trimestrale (agricoltura).

    Pubblicata il: 26-04-2017

    Oggetto

    Utilizzo in compensazione crediti previdenziali e mod. 730

    Domanda

    Un soggetto ha cessato l’attività professionale il 31.12.2015. Dal modello UNICO 2016 è emerso un credito relativo ai contributi previdenziali della Gestione separata INPS. Tale credito è stato utilizzato in compensazione per il pagamento del saldo 2015 / primo acconto 2016. Poiché per il 2016 il contribuente presenta il modello 730, è corretto riportare l’ammontare del credito previdenziale utilizzando a rigo D7 il codice “3”?

    Risposta

    La risposta è positiva. Considerato che l’ammontare dei contributi previdenziali versati alla Gestione separata INPS sono stati dedotti nel quadro RP del modello UNICO, l’utilizzo in compensazione del relativo credito costituisce una sorta di “rimborso” nei confronti del contribuente. Al caso in esame trova applicazione quanto previsto dall’art. 17, comma 1, lett. n-bis), TUIR, e pertanto la somma utilizzata in compensazione va assoggettata a tassazione separata (con possibile opzione per la tassazione ordinaria). A tal fine il contribuente che presenta il modello 730 deve riportare la somma in esame nel quadro D,a rigo D7 “Imposte ed oneri rimborsati nel 2016 e altri redditi a tassazione separata”, indicando a campo 1 il codice “3”.