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Pubblicata il: 08-01-2018
Spese sanitarie e soggetti con handicap
Al fine di usufruire della deduzione delle spese sanitarie per persone con disabilità, quali sono le certificazioni attestanti le condizioni soggettive di tali persone?
Con la Risoluzione 23.9.2016, n. 79/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’ambito di applicazione della deducibilità delle spese mediche/di assistenza specifica riconosciuta ai soggetti invalidi in caso di “grave e permanente invalidità o menomazione”. In particolare l’Agenzia ha specificato che sono da considerarsi “disabili” sia le persone che hanno ottenuto l’attestazione dalla Commissione medica di cui alla Legge n. 104/92, sia coloro che sono stati ritenuti “invalidi” da altre Commissioni mediche pubbliche per il riconoscimento dell’invalidità civile, di guerra, ecc.. Tuttavia, per poter fruire della deduzione di cui all'art. 10, comma 1, lett. b), TUIR: − la certificazione rilasciata ai sensi della citata Legge è sufficiente; − il solo riconoscimento dell’invalidità civile non è sufficiente. In tal caso è necessario che sia accertata la grave e permanente invalidità/menomazione. Quest’ultima si considera comunque sussistere in tutti i casi in cui sia stata attestata l’invalidità totale o attribuita l’indennità di accompagnamento.
Pubblicata il: 08-01-2018Compenso a contribuente minimo e modello 770
Nel 2016 una s.n.c. ha pagato un compenso ad un contribuente minimo, senza operare la ritenuta alla fonte. A febbraio 2017 è stata inviata all'Agenzia delle Entrate la CU 2017. Si chiede se è necessario presentare ora anche il modello 770 entro il 31.10.2017.
Merita evidenziare che ai sensi dell’art. 4, comma 6-quinquies, DPR n. 322/98, la comunicazione all'Agenzia delle Entrate, tramite la Certificazione Unica, dei dati reddituali/previdenziali/assistenziali dei lavoratori dipendenti e assimilati nonché quelli relativi al lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi assolve l’adempimento dichiarativo relativamente ai dati in essa contenuti. Di conseguenza l’obbligo di presentare il modello 770 sussiste soltanto per i dati non inclusi nella CU (ad esempio, ritenute operate/versate, crediti vantati e relativo utilizzo).
Pubblicata il: 08-01-2018Comunicazione liquidazioni periodiche IVA e soggetti esonerati
Un medico con attività esente ha emesso nel mese di settembre una fattura alla Scuola di Formazione Medica con applicazione dello split payment.
A seguito di tale fattura doveva essere inviata la Comunicazione dei dati della liquidazione del terzo trimestre? Se si, è possibile regolarizzare ora l’omesso invio?
Sono esonerati dalla Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (tra tali soggetti rientrano coloro che effettuano esclusivamente operazioni esenti). Come specificato nelle istruzioni al modello utilizzabile per la Comunicazione in esame l’esonero sussiste “sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero”. A seguito dell’emissione di una fattura relativa ad un’operazione imponibile, ancorché con applicazione dello split payment, viene meno l’esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale e di conseguenza della predetta Comunicazione. Con riferimento al caso prospettato, pertanto, il medico doveva presentare entro il 30.11.2017 la Comunicazione dei dati della liquidazione del terzo trimestre 2017. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 28.7.2017, n. 104/E, l’omissione può essere regolarizzata tramite il ravvedimento operoso. Va evidenziato che, entro il 28.2.2018, il soggetto in esame dovrà inviare la Comunicazione dei dati della liquidazione relativa al quarto trimestre 2017.
Pubblicata il: 08-01-2018Emissione nota di credito e concordato preventivo
In presenza di un concordato preventivo quando è possibile emettere la nota di variazione al fine di portare in detrazione l’IVA in dichiarazione annuale?
La disciplina relativa alle note di variazione ai fini IVA contenuta nell'art. 26, DPR n. 633/72 è stata modificata dapprima con la Finanziaria 2016 e, successivamente, con la Finanziaria 2017. Quest’ultima ha reso inefficaci le modifiche apportate al citato art. 26 ad opera della Finanziaria 2016 con riferimento alle procedure concorsuali dichiarate a decorrere dall'1.1.2017. Con particolare riferimento al concordato preventivo, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 7.4.2017, n. 8/E evidenzia che “trattandosi di procedura concorsuale, la nota di variazione può essere emessa solo quando è definitivamente accertata l’infruttuosità della procedura”. Sul punto, richiamando i precedenti chiarimenti, l’Agenzia specifica che “occorre fare riferimento non solo al decreto di omologazione del concordato che, ai sensi dell’art. 181 della legge fallimentare chiude il concordato, ma anche al momento in cui il debitore adempie gli obblighi assunti nel concordato stesso. Ne consegue che laddove, in caso di mancato adempimento, ovvero in conseguenza di comportamenti dolosi, venga dichiarato il fallimento del debitore, la rettifica in diminuzione può essere eseguita, solo dopo che il piano di riparto dell’attivo sia divenuto definitivo ovvero, in assenza di un piano, dopo la scadenza del termine per il reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento”.
Pubblicata il: 08-01-2018Acconto IVA 2017 contribuente trimestrale
Un contribuente trimestrale con riferimento al mod. IVA 2017 presenta i seguenti dati:
- saldo a credito per € 858;
- acconto 2016 pari a € 712.
Come va determinato l’ammontare dell’acconto IVA 2017 dovuto entro il prossimo 27.12.2017?
Per i contribuenti trimestrali l’acconto IVA 2017, in caso di applicazione del metodo storico, va determinato con riferimento al saldo (a debito) effettivamente dovuto per il 2016, come risultante dal modello IVA 2017. In pratica, dopo aver verificato il saldo risultante dal modello IVA 2017 (a debito / a credito), è necessario considerare che in presenza di: - un saldo a debito, l’acconto 2017 corrisponde all'88% della somma tra quanto versato a titolo di acconto IVA 2016 e di saldo IVA 2016 (al netto degli interessi dell’1%). Così, ipotizzando un saldo 2016 a debito pari a € 600 (al netto degli interessi dell’1%) e un acconto versato di € 4.000, l’acconto IVA 2017 risulta pari a € 4.048 (4.600 x 88%); - un saldo a credito, l’acconto 2017 corrisponde all’88% della differenza tra quanto versato a titolo di acconto IVA 2016 e il credito IVA 2016. Così, ipotizzando un saldo 2016 a credito pari a € 300 e un acconto versato di € 2.000, l’acconto IVA 2017 risulta pari a € 1.496 (1.700 x 88%). Nel caso prospettato la differenza tra l’acconto IVA 2016 versato e il saldo 2016 a credito è negativa (712 – 858 = -146). Di conseguenza il contribuente non è tenuto al versamento dell’acconto IVA per il 2017.
