Hai cercato: - trovate: 1066 faq
-
Pubblicata il: 13-06-2017
Detrazione ristrutturazione parti comuni per proprietario di un negozio
Il proprietario di un negozio ubicato al piano terra di un condominio nel 2016 ha sostenuto spese per la ristrutturazione edilizia di parti comuni condominiali (sistemazione della facciata e del tetto), come risultante dal piano di riparto rilasciato dall'amministratore. Per tali spese è possibile fruire della detrazione IRPEF del 50% prevista per gli interventi di recupero edilizio?
La detrazione IRPEF del 50% per interventi di recupero edilizio spetta soltanto in relazione agli interventi eseguiti su immobili residenziali e relative pertinenze. Sono quindi escluse da tale agevolazione le spese relative ad interventi effettuati su immobili ad uso non abitativo. Con riferimento ai lavori aventi ad oggetto le parti comuni condominiali, al fine di determinare se le stesse sono detraibili o meno per il proprietario di un negozio, va tenuto presente quanto specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 24.2.98, n. 57 ed in particolare che “in caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate ai fini del calcolo della detrazione soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza. Utilizzando, quindi, un principio di «prevalenza» della funzione residenziale rispetto all'intero edificio, è possibile ammettere alla detrazione fiscale, nel caso delle spese sostenute per le parti comuni di un edificio anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (purché soggetto passivo dell'Irpef) qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50 per cento. Qualora tale percentuale sia inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificioâ€. Nel caso in esame, quindi, il proprietario del negozio può fruire della detrazione del 50% se il condominio di cui fa parte l’unità immobiliare risulta essere a prevalente destinazione abitativa.
Pubblicata il: 23-05-2017Cessione autovettura usata e regime del margine
Nel 2009 una srl ha acquistato un’autovettura usata (la fattura è stata emessa senza indicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 36, DL n. 41/95). La stessa, che risulta completamente ammortizzata, a breve deve essere ceduta. La fattura va emessa con IVA (22%)?
Il regime IVA speciale c.d. “del margine†riservato alle cessioni di beni usati riguarda i beni acquistati da privati. Il regime risulta applicabile anche agli acquisti da soggetti IVA che: - non hanno potuto detrarre l’IVA ex art. 19-bis1, DPR n. 633/72 (in tal caso la fattura ricevuta è stata emessa esente IVA ai sensi dell’art. 10, n. 27-quinquies, DPR n. 633/72); - hanno applicato il regime speciale in esame (in tal caso la fattura ricevuta è stata emessa senza indicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 36, DL n. 41/95). Tenendo presente quanto sopra, anche la cessione posta in essere dalla srl va assoggettata al regime del margine (nella fattura dovrà essere riportata l’indicazione “regime del margine – beni usati ex art. 36, DL n. 41/95â€). Nel caso di specie, considerato che il corrispettivo di cessione risulta inferiore al prezzo di acquisto, si configura un “margine negativo†non rilevante al fine della determinazione dell’IVA. Detto importo costituirà la plusvalenza conseguita ai fini delle imposte sui redditi.
Pubblicata il: 23-05-2017Detrazione IVA biglietto aereo
Relativamente alla trasferta dell’amministratore di una srl è stato acquistato un biglietto aereo Verona – Roma. Nella fattura ricevuta è esposta l’IVA del 10%. È detraibile?
La risposta è negativa. Come previsto dall’art. 19-bis1, comma 1, lett. e), DPR n. 633/72 “salvo che formino oggetto dell’attività propria dell’impresa†non è detraibile l’imposta relativa alle prestazioni di trasporto di persone.
Pubblicata il: 23-05-2017Operazioni soggette a reverse charge e Comunicazione liquidazioni periodiche IVA
Come vanno gestite le operazioni da assoggettare a reverse charge nel quadro VP del modello della Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA?
Con riferimento alle operazioni per le quali l’imposta è dovuta dall'acquirente / committente in applicazione del reverse charge, le istruzioni specificano che la stessa va ricompresa, quale IVA esigibile, a rigo VP4 e, quale IVA detratta, a rigo VP5. Inoltre, l’ammontare (imponibile) dell’acquisto del bene / servizio derivante dall'integrazione della fattura ovvero dall'emissione dell’autofattura va ricompreso a rigo VP3. Va evidenziato che il corrispondente importo risultante dall'annotazione nel registro delle fatture emesse / corrispettivi, non costituendo una operazione attiva, non va riportato a rigo VP2.
Pubblicata il: 23-05-2017Mancanza di operazioni nel periodo e Comunicazione liquidazioni periodiche IVA
In sede di predisposizione di una Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA di un soggetto mensile è stato riscontrata l’assenza di dati per i mesi di febbraio e marzo. La Comunicazione va quindi inviata soltanto con la liquidazione IVA di gennaio?
Con riferimento all'analogo obbligo previsto dall'art. 1, comma 2, DPR n. 100/98, in vigore fino al 2001, nella Circolare 9.6.99, n. 127 (quesito 1.2), il Ministero delle Finanze aveva specificato che in mancanza di operazioni (attive / passive) non sussisteva l’obbligo di presentare la dichiarazione IVA periodica. Ciò in considerazione del fatto che “come precisato con circolare n. 19 del 10 luglio 1979, l’obbligo di annotazione non sussiste per i soggetti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione né attiva né passiva ovvero hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti ed hanno optato per la dispensa dagli adempimenti†ex art. 36-bis, DPR n. 633/72. È opportuno che l’Agenzia delle Entrate intervenga per confermare il predetto chiarimento e pertanto se, anche con riferimento al nuovo obbligo in esame, in mancanza di dati per il periodo di riferimento (mese / trimestre) non sia necessario inviare il quadro VP “in biancoâ€.