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Pubblicata il: 20-06-2017
Spese “contabilizzazione consumo di calore” e detrazione IRPEF
Dalla certificazione inviata dall'amministratore di condominio si desume la presenza di spese sostenute dal condominio per la “contabilizzazione del consumo individuale del calore”. Per tali spese spetta la detrazione IRPEF del 50% o del 65%?
Con l’intento di favorire il contenimento dei consumi energetici, l’art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 102/2014 ha previsto l’obbligo di installazione nei condomini dotati di una fonte di riscaldamento / raffreddamento centralizzata, di contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore / raffreddamento / acqua calda della singola unitĂ immobiliare. Come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 6.5.2016, n. 18/E (quesito 3.1), la misura della detrazione IRPEF spettante è collegata all'intervento effettuato dal condominio. Infatti, in relazione alle spese in esame, spetta: − la detrazione del 65% (per un importo massimo della stessa pari a € 30.000) se i dispositivi sono stati installati in concomitanza con la sostituzione, integrale / parziale, dell’impianto di climatizzazione invernale esistente con un impianto dotato di caldaia a condensazione ovvero pompa di calore ad alta efficienza o con un impianto geotermico a bassa entalpia; − la detrazione del 50% se i dispositivi sono stati installati senza la sostituzione, integrale / parziale, dell’impianto di climatizzazione invernale.
Pubblicata il: 20-06-2017Contribuente forfetario e scomputo ritenuta d’acconto subita nel 2016
Un contribuente, procacciatore d’affari, dal 2016 ha adottato il regime forfetario. Nel 2016 ha incassato l’ultima fattura emessa (con IVA) a fine 2015 sulla quale è stata operata la ritenuta alla fonte. Non avendo scomputato la ritenuta nel mod. UNICO 2016 PF è possibile recuperarla ora
nel mod. REDDITI 2017 PF?
La risposta è positiva. Come disposto dall'art. 22, comma 1, lett. b), TUIR, dall'IRPEF dovuta si scomputano le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. Le ritenute operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi e anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi possono essere scomputate dall'imposta relativa al periodo d’imposta di competenza dei redditi o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo d’imposta nel quale sono state operate. Di conseguenza, il contribuente può scomputare la ritenuta d’acconto subita nel 2016 nel mod. REDDITI 2017 PF. A tal fine, poiché trattasi di un soggetto forfetario, la ritenuta va indicata a rigo RS40, nonché riportata, ai fini dello scomputo, a rigo RN33, campo 4 e/o a rigo LM41.
Pubblicata il: 20-06-2017Autovettura in leasing e deducibilitĂ maxi ammortamento (40%)
Nel 2016 un agente di commercio ha acquisito in leasing un’autovettura (coefficiente ammortamento 25%). L’ammontare dei canoni complessivamente dovuti è pari a € 30.000. La quota capitale ammonta a € 27.000, la quota interessi a € 3.000. Il contratto ha la durata di 3 anni. Posto che, in relazione al leasing, il maxi ammortamento deducibile corrisponde ad un
maggior canone pari al 40% della quota capitale, come previsto dalla Finanziaria 2016, detta maggior quota in quali / quante annualità è deducibile?
Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 26.5.2016, n. 23/E, la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi, riconosciuta dalla Finanziaria 2016 per il periodo 15.10.2015 – 31.12.2016 e prorogata, con alcune modifiche, dalla Finanziaria 2017 al 31.12.2017 (ovvero 30.6.2018 al sussistere di specifiche condizioni), è fruibile: − per quanto riguarda i beni acquistati, in base ai coefficienti stabiliti dal DM 31.12.88, ridotti alla metĂ per il primo esercizio per i soggetti titolari di reddito d’impresa; − per quanto riguarda le autovetture ex art. 164, comma 1, lett, b), TUIR, in leasing, in un periodo pari al “periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito” dal citato DM 31.12.88. Così, qualora l’ammortamento civilistico sia determinato applicando un coefficiente inferiore rispetto a quello ammesso fiscalmente, il maxi ammortamento va comunque calcolato sulla base del coefficiente fiscale. Analogamente, in presenza di beni in leasing, se la durata del contratto è superiore rispetto a quella minima prevista fiscalmente, il maggior canone è deducibile in un periodo pari a quello minimo fiscale. Nel caso di specie, pertanto, mentre i canoni “ordinari” sono deducibili per la durata civilistica del contratto (5 anni), la maggiorazione del 40% dei canoni è deducibile in 4 anni (periodo di ammortamento fiscale). Va comunque considerato che, trattandosi di un’autovettura di un agente di commercio, ai fini della deducibilitĂ dei canoni / maggiori canoni va tenuto conto del limite di € 25.822,84, ex art. 164, TUIR. Si rammenta che qualora in un periodo d’imposta l’agevolazione fruita risulti inferiore al limite massimo consentito, la differenza non dedotta non potrĂ essere recuperata in alcun modo nei periodi d’imposta successivi.
Pubblicata il: 13-06-2017Contribuente forfetario e rimborso spese
Un professionista forfetario sostiene delle spese per conto del proprio cliente, per le quali in fattura chiede il rimborso. Tali somme possono non essere considerate compensi e quindi non concorrere al reddito con
l’abbattimento del 22%?
Relativamente ai rimborsi spese è necessario distinguere a seconda che si tratti di: − rimborsi spese addebitati da un lavoratore autonomo al proprio cliente. In tal caso i rimborsi costituiscono “compenso” e, come specificato dal Ministero delle Finanze nella Risoluzione 20.3.98, n. 20/E (nel caso di specie si trattava di spese di viaggio, vitto e alloggio), devono essere assoggettati alla ritenuta alla fonte da parte del cliente (sostituto d’imposta); − rimborsi collegati a spese anticipate in nome e per conto del cliente (ad esempio, imposte, diritti di cancelleria e di visura) ed intestate a quest’ultimo. Gli stessi, come chiarito nella CM 15.12.73, n. 1, non costituiscono compenso per il percipiente e, di conseguenza, non sono soggetti a ritenuta alla fonte. Con riferimento al caso prospettato, quindi, le somme addebitate in fattura dal professionista forfetario a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest’ultimo, “compenso” che concorrerĂ alla formazione del reddito nella misura del 78% (coefficiente reddituale applicabile dai soggetti esercenti attivitĂ professionali). Va evidenziato che per il contribuente forfetario detti rimborsi - compensi non sono soggetti alla ritenuta alla fonte.
Pubblicata il: 13-06-2017Invio pratica ENEA per impianti di domotica
Considerato che il produttore / installatore dell’impianto ha rilasciato la certificazione attestante il rispetto dei requisiti richiesti, si chiede se, al fine di fruire della detrazione IRPEF del 65% prevista per l’acquisto e installazione degli impianti di domotica, sia necessario l’invio della pratica ENEA.
La Finanziaria 2016 ha introdotto la possibilitĂ di fruire della detrazione IRPEF del 65% delle spese sostenute dall'1.1.2016 per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto di impianti termici delle unitĂ abitative. Al fine di poter fruire di tale detrazione è necessario indicare la spesa sostenuta nella Sezione IV “Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico … ” del mod. 730 / REDDITI 2017 PF con il codice “7” appositamente istituito. In merito agli adempimenti richiesti per fruire di tale detrazione, confermando quanto riportato dall’ENEA nello specifico Vademecum disponibile sul proprio sito Internet, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.4.2017, n. 7/E specifica che “per fruire della detrazione in commento è necessario compilare ed inviare all'ENEA: − l’Allegato E: sia in caso di semplice installazione, non connessa con la sostituzione del generatore di calore o con l’installazione di pannelli solari, che nel caso di installazione connessa con la sostituzione del generatore di calore; − l’Allegato F: in caso di installazione connessa con l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda”.