Il quadro normativo ha subito un`importante accelerazione con la pubblicazione della Legge 29 dicembre 2025, n. 198 (conversione del D.L. 159/2025, noto come "Decreto Sicurezza"), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025.
1. Il Nuovo "Badge di Cantiere" Elettronico
Il provvedimento (Art. 3, D.L. 159/2025) introduce l`evoluzione digitale della tessera di riconoscimento già prevista dal Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/08).
- Caratteristiche Tecniche: Non sarà più un semplice cartoncino o tessera plastificata. Il nuovo badge deve essere dotato di un codice univoco anticontraffazione e potrà essere rilasciato in formato digitale, interoperabile con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l`Inclusione Sociale e Lavorativa).
- Contenuti Obbligatori: Oltre a foto e generalità, deve indicare chiaramente il datore di lavoro e, per i lavoratori autonomi, il committente.
- Integrazione SIISL: Per i lavoratori assunti tramite la piattaforma nazionale, il badge verrà generato automaticamente in modalità digitale.
2. Tempistiche e Operatività
È fondamentale chiarire alle imprese che, sebbene la legge sia in vigore dal 31 dicembre 2025, l`obbligo tecnico del nuovo badge "anticontraffazione" non è ancora sanzionabile nel suo nuovo formato fino all`emanazione dei decreti attuativi.
- Decreto Attuativo: Il Ministero del Lavoro ha tempo fino al 1° marzo 2026 per definire le specifiche tecniche (QR code, RFID, modalità di controllo).
- Regime Transitorio: In attesa dei decreti, resta pienamente vigente l`obbligo della tessera di riconoscimento ex Art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/08. Le imprese devono quindi continuare ad assicurarsi che ogni lavoratore (inclusi i subappaltatori) esponga il tesserino tradizionale.
3. Ambito di Applicazione e Sanzioni
L`obbligo riguarda tutti i cantieri edili, sia pubblici che privati, in regime di appalto o subappalto.
- Sanzioni per il Datore di Lavoro: In caso di mancata fornitura del tesserino (o del futuro badge digitale), le sanzioni restano quelle previste dall`Art. 55 del D.Lgs. 81/08 (sanzione amministrativa pecuniaria).
- Sanzioni per il Lavoratore: Il lavoratore che non espone il tesserino è punibile con sanzione amministrativa (Art. 59, D.Lgs. 81/08).
- Patente a Crediti: Il nuovo decreto ha raddoppiato le sanzioni per chi opera in cantiere senza la Patente a Crediti o con un punteggio inferiore a 15 crediti.
Tabella Riassuntiva
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Requisito
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Stato Attuale
|
Novità 2026
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Formato
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Cartaceo/Plastico (Art. 18 & 26)
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Digitale/Elettronico con codice univoco
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Dati
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Foto, Dati Anagrafici, Datore
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Idem + Integrazione SIISL + Codice Anticontraffazione
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Scadenza
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In vigore (Tesserino Tradizionale)
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1° Marzo 2026 (Definizione specifiche tecniche)
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Piattaforma
|
Aziendale
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Interoperabile con Banca Dati Nazionale (INL)
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Il quadro normativo ha subito un`importante accelerazione con la pubblicazione della Legge 29 dicembre 2025, n. 198 (conversione del D.L. 159/2025, noto come "Decreto Sicurezza"), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025.
1. Il Nuovo "Badge di Cantiere" Elettronico
Il provvedimento (Art. 3, D.L. 159/2025) introduce l`evoluzione digitale della tessera di riconoscimento già prevista dal Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/08).
Caratteristiche Tecniche: Non sarà più un semplice cartoncino o tessera plastificata. Il nuovo badge deve essere dotato di un codice univoco anticontraffazione e potrà essere rilasciato in formato digitale, interoperabile con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l`Inclusione Sociale e Lavorativa).
Contenuti Obbligatori: Oltre a foto e generalità, deve indicare chiaramente il datore di lavoro e, per i lavoratori autonomi, il committente.
Integrazione SIISL: Per i lavoratori assunti tramite la piattaforma nazionale, il badge verrà generato automaticamente in modalità digitale.
2. Tempistiche e Operatività
È fondamentale chiarire alle imprese che, sebbene la legge sia in vigore dal 31 dicembre 2025, l`obbligo tecnico del nuovo badge "anticontraffazione" non è ancora sanzionabile nel suo nuovo formato fino all`emanazione dei decreti attuativi.
Decreto Attuativo: Il Ministero del Lavoro ha tempo fino al 1° marzo 2026 per definire le specifiche tecniche (QR code, RFID, modalità di controllo).
Regime Transitorio: In attesa dei decreti, resta pienamente vigente l`obbligo della tessera di riconoscimento ex Art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/08. Le imprese devono quindi continuare ad assicurarsi che ogni lavoratore (inclusi i subappaltatori) esponga il tesserino tradizionale.
3. Ambito di Applicazione e Sanzioni
L`obbligo riguarda tutti i cantieri edili, sia pubblici che privati, in regime di appalto o subappalto.
Sanzioni per il Datore di Lavoro: In caso di mancata fornitura del tesserino (o del futuro badge digitale), le sanzioni restano quelle previste dall`Art. 55 del D.Lgs. 81/08 (sanzione amministrativa pecuniaria).
Sanzioni per il Lavoratore: Il lavoratore che non espone il tesserino è punibile con sanzione amministrativa (Art. 59, D.Lgs. 81/08).
Patente a Crediti: Il nuovo decreto ha raddoppiato le sanzioni per chi opera in cantiere senza la Patente a Crediti o con un punteggio inferiore a 15 crediti.
Tabella Riassuntiva
Requisito
Stato Attuale
Novità 2026
Formato
Cartaceo/Plastico (Art. 18 & 26)
Digitale/Elettronico con codice univoco
Dati
Foto, Dati Anagrafici, Datore
Idem + Integrazione SIISL + Codice Anticontraffazione
Scadenza
In vigore (Tesserino Tradizionale)
1° Marzo 2026 (Definizione specifiche tecniche)
Piattaforma
Aziendale
Interoperabile con Banca Dati Nazionale (INL)