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COSTRUZIONI - IMPIANTI

NUOVI CAM EDILIZIA: COSA CAMBIA PER LE IMPRESE DAL 2026

Il 3 dicembre 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 24 novembre 2025, che aggiorna i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento dei servizi di progettazione e dei lavori relativi agli interventi edilizi.
Si tratta di una novità di forte impatto per tutto il comparto delle costruzioni e degli impianti, destinata a ridefinire modalità operative, requisiti tecnici e standard di sostenibilità negli appalti pubblici.


Perché un aggiornamento dei CAM

L’evoluzione tecnologica, i nuovi obiettivi ambientali europei e nazionali e la trasformazione dei mercati hanno reso necessario un aggiornamento dei CAM Edilizia, così da renderli più aderenti alle reali esigenze del settore e più efficaci nel supportare la transizione ecologica del patrimonio edilizio pubblico.

Il nuovo decreto sostituisce integralmente il D.M. 256/2022 e incorpora anche le modifiche introdotte dal correttivo del 5 agosto 2024.

L’entrata in vigore è fissata al 2 febbraio 2026, 60 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta: da quella data i CAM dovranno essere obbligatoriamente recepiti nei bandi, pena l’illegittimità delle gare.

Chi deve applicare i nuovi CAM

L’obbligo riguarda un ampio spettro di soggetti della filiera degli appalti:

  • Stazioni appaltanti

  • Enti concedenti

  • Concessionari

  • Soggetti privati che realizzano opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo di costruzione.


In altre parole, ogni operatore coinvolto nell’esecuzione di lavori pubblici o nella progettazione connessa a opere edilizie dovrà confrontarsi con i nuovi criteri.


A quali contratti si applicano

Le disposizioni del decreto CAM si estendono a:

1. Contratti pubblici di:

  • servizi di progettazione e direzione lavori per interventi edilizi e opere di ingegneria civile;

  • esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento.


2. Lavori eseguiti da privati

Quando un soggetto privato, titolare di permesso di costruire o altro titolo abilitativo, esegue direttamente opere di urbanizzazione a scomputo.

3. Edifici di interesse culturale o storico

Il decreto si applica anche agli immobili soggetti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e a quelli individuati dagli strumenti urbanistici come beni di valore storico-testimoniale.
Restano esclusi solo i criteri ambientali non compatibili con i vincoli conservativi.



L’introduzione dei nuovi CAM rappresenta un cambio di passo importante. Le imprese dovranno prepararsi a:

  • integrare nuovi standard tecnici e prestazionali, soprattutto in materia di materiali, efficienza energetica, durabilità, ciclo di vita dei prodotti, riduzione degli impatti ambientali;

  • rafforzare le competenze interne, in particolare negli ambiti della progettazione sostenibile, della gestione dei rifiuti di cantiere, della documentazione ambientale;

  • collaborare con progettisti e direzioni lavori per garantire la corretta applicazione dei criteri in fase esecutiva;

  • aggiornare la propria catena di fornitura, selezionando materiali e componenti conformi ai nuovi requisiti.

 

Per molte imprese, soprattutto PMI, sarà fondamentale attivare un percorso di adeguamento graduale per arrivare preparate alla scadenza del 2026.


Confartigianato Como accompagnerà le imprese associate in questa fase di transizione, offrendo supporto attraverso i nostri uffici (costruzioni@confartigianatocomo.it).


A cura di Colombini Federica
Responsabile Area Categorie