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COSTRUZIONI E IMPIANTI

DM 130/2025: COSA CAMBIA PER GLI IMPIANTISTI. LE NOVITà AL DM 37/08 SPIEGATE IN MODO CHIARO

Le nuove regole per il settore impiantistico

Con la pubblicazione del Decreto Ministeriale 17 luglio 2025, n. 130, entrato in vigore dal 1° ottobre 2025, è stato aggiornato il DM 37/08, riferimento normativo fondamentale per le imprese abilitate all’installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti all’interno degli edifici.
Le modifiche introdotte mirano a rafforzare la coerenza normativa con il Codice delle comunicazioni elettroniche e con il DPR 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), in particolare per quanto riguarda la digitalizzazione degli edifici.

Le principali modifiche introdotte

1. Chiarezza nelle definizioni

L’articolo 2, comma 1, lettera a), aggiorna la definizione di punto di consegna delle forniture, collegandola esplicitamente al Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003).
Una semplificazione utile che elimina ambiguità interpretative.

2. Abilitazione delle imprese

L’articolo 3 chiarisce che l’abilitazione delle imprese riguarda specificamente le attività relative agli impianti di cui all’articolo 1, e che tale abilitazione è subordinata alla presenza di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali previsti.
Un richiamo puntuale al principio che lega l’abilitazione non solo all’impresa ma anche alla qualificazione del responsabile tecnico.

3. Obbligo di progettazione per gli impianti elettronici

L’articolo 5, comma 2, lettera e), precisa che l’obbligo di progetto si applica solo agli impianti elettronici (lettera b dell’art. 1) quando coesistono con impianti elettrici soggetti a progettazione.
Rimangono esclusi, salvo casi particolari, impianti radiotelevisivi e antenne. Tuttavia, si attendono chiarimenti interpretativi dal Ministero.

4. Responsabile tecnico e infrastruttura digitale

Con l’introduzione dell’articolo 5-bis, viene rafforzato il ruolo del responsabile tecnico negli edifici “digital ready”.

  • Il RT deve collaborare con il progettista edile per l’inserimento nel progetto dell’infrastruttura fisica multiservizio passiva, come previsto dall’art. 135-bis del DPR 380/2001.
  • Al termine dei lavori, il RT rilascia un’attestazione, con etichetta di “edificio predisposto alla banda ultra larga”, secondo le Guide CEI 306-2, 306-22 e 64-100.È un passaggio cruciale verso la digitalizzazione del patrimonio edilizio nazionale.

5. “Attestazione” o “Dichiarazione di conformità”?

La modifica sostituisce il termine dichiarazione con attestazione.
Sebbene i due termini abbiano lo stesso valore tecnico, sarà necessario chiarire a livllo ministeriale che si tratta dello stesso documento previsto dall’Allegato I del DM 37/08, la Di.Co., corredata dai relativi allegati.

6. Comunicazione dei dati al SINFI

È introdotto il comma 3-bis dell’art. 5-bis, che assegna al responsabile tecnico, su istanza del privato, la comunicazione dei dati degli edifici infrastrutturati al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI).
Un nuovo adempimento che sposta questo onere dai Comuni ai tecnici impiantisti.

Cosa cambia nella pratica per le imprese

  • Maggiore integrazione tra impiantisti e professionisti edili, soprattutto nei progetti di nuova costruzione.
  • Necessità di aggiornare la modulistica interna per recepire la sostituzione “attestazione/Di.Co.”.
  • Opportunità di offrire servizi aggiuntivi (comunicazione SINFI, etichettatura “banda ultra larga”).
  • Possibile richiesta di formazione specifica per i responsabili tecnici sulle Guide CEI e sulle procedure digitali.

Le modifiche introdotte dal DM 130/2025 vanno nella direzione di una maggior chiarezza e modernizzazione del settore impiantistico, ma impongono alle imprese una nuova responsabilità digitale.
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A cura di Colombini Federica
Responsabile Area Categorie