La Parola all`Esperto

AMBIENTE

TESSERINO DI RICONOSCIMENTO IN CANTIERE

La Nota indica che “a seguito dell’abrogazione dell’art. 36-bis del D.L. 223/2006, in caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, anche nei cantieri temporanei e mobili” si applicano ora le seguenti disposizioni:

  • il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che non fornisce ai propri lavoratori un’apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell’art. 26, comma 8, è sanzionato dall’art. 55, comma 5, lett. i) del d.lgs. n. 81/2008;
  • il lavoratore dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che non espone la medesima tessera ai sensi dell’art. 20, comma 3, è sanzionato dall’art. 59, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008”.

Inoltre, laddove il lavoratore autonomo “effettui la propria prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto”, i medesimi obblighi gravano anche su di lui e si applicano le seguenti disposizioni:

  • il lavoratore autonomo che non si munisce di un’apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c, è sanzionato dall’art. 60comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008;
  • il lavoratore autonomo che non espone la medesima tessera ai sensi dell’art. 20, comma 3, è sanzionato dall’art. 60comma 2, del d.lgs. n. 81/2008”. 

Segnaliamo inoltre che l`Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ha pubblicato un documento (“ Labour Identification Cards and their Use for Occupational Safety and Health`) che esplora il ruolo e l`efficacia delle tessere di identificazione dei lavoratori come strumento per rafforzare la conformità alle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro e il contrasto al lavoro nero, con un`attenzione particolare al settore delle costruzioni.

 

La tessera di riconoscimento dovrà essere munita di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l`indicazione del datore di lavoro.


A cura di Tardiola Emanuela
Responsabile Area Sicurezza e Formazione