Home - L`Artigiano Comasco

LA PAROLA ALL`ESPERTO



LAVORO

LA LEGGE FINANZIARIA 2023 (ART.1): LE NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

Riduzione cuneo fiscale

Con la legge di Bilancio 2023 arriva un’ulteriore riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori, dopo le misure adottate nel 2022 (art. 1, comma 281).

In particolare, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, pari al:

- 2% se la retribuzione imponibile non eccede l`importo mensile di 2.692 euro;

- 3% se la retribuzione imponibile non eccede l`importo mensile di 1.923 euro.

In entrambi i casi, la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per 13 mensilità e i limiti di importo mensile sono maggiorati del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre.

Esonero contributivo per l’assunzione di percettori del reddito di cittadinanza

Viene istituito un beneficio contributivo a favore dei datori di lavoro che assumono beneficiari del reddito di cittadinanza.

In particolare, il comma 294 riconosce ai datori di lavoro privati che nel 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato percettori del reddito di cittadinanza l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l`aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero spetta anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, mentre sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.

Il beneficio - alternativo all’esonero previsto dall’art. 8, D.L. n. 4/2019 - è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 36

Il comma 297 estende alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che non hanno compiuto 36 anni effettuate nel corso del 2023, l’esonero contributivo totale già previsto dall’art. 1, comma 10, della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) per le assunzioni dei medesimi soggetti effettuate nel biennio 2021-2022.

In particolare, per l’assunzione di giovani di età inferiore ai 36 anni di età, a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico) e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2023, i datori di lavoro potranno beneficiare dell’esonero totale dei contributi, per un importo massimo pari a 8.000 euro l’anno e per un periodo massimo di 36 mesi (48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Anche in tal caso l’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Sgravio contributivo per l’assunzione di donne

Il successivo comma 298 conferma per il 2023 l’esonero contributivo per l`assunzione di donne svantaggiate previsto dal comma 16 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020).

In particolare, ai datori di lavoro è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all`INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, per le assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato effettuate nel 2023 di donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;

- donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell`ambito dei fondi strutturali dell`Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Come per i precedenti sgravi, anche l’efficacia di detta agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Smart working lavoratori fragili

Con il comma 306 viene confermato per il primo trimestre del 2023 il diritto per i lavoratori fragili, sia del settore pubblico che del privato, di lavorare in smart working.

Nello specifico, si prevede che il datore di lavoro, per tali soggetti, assicuri lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l`adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro in applicazione, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l`applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, se più favorevoli.

Voucher lavoro

Importanti modifiche sono apportata alla disciplina dei voucher lavoro.

Intervenendo sull’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, le nuove disposizioni (commi da 342 a 354) estendono la possibilità di acquisire le prestazioni occasionali.

Innanzitutto, viene aumentato da 5.000 a 10.000 euro il limite massimo di compensi che, nel corso di un anno civile, possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali, con riferimento alla totalità dei prestatori. Resta, invece, fermo a 5.000 euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile.

Viene inoltre ampliata la platea dei datori di lavoro che possono acquisire le prestazioni di lavoro occasionale. In base alla nuova previsione, non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di 10 (invece che più 5, come finora previsto) lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Viene inoltre precisato che la disciplina sulle prestazioni occasionali si applica anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.

Regime sperimentale per il lavoro agricolo

Per il settore agricolo si introduce una disciplina sperimentale, valida per il biennio 2023-2024, che consente il ricorso alle prestazioni occasionali da parte delle imprese agricole per un massimo di 45 giornate lavorative per ciascun lavoratore.

Nello specifico, in agricoltura, il contratto di prestazione lavoro occasionale:

- può essere utilizzato per pensionati, disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali o del Reddito di cittadinanza, studenti fino a 25 anni, detenuti ammessi al lavoro all’esterno, che (a eccezione dei pensionati) non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti;

- può avere una durata massima di 12 mesi, con limite di 45 giorni di effettivo lavoro. In caso di superamento del limite di45 giorni scatta la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in contratto a tempo indeterminato.

Il datore di lavoro:

- prima dell’inizio del rapporto di lavoro, è tenuto ad acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva;

- è obbligato a darne previa comunicazione al competente Centro per l’impiego.

In caso di violazione di tale obbligo di comunicazione ovvero in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli che possono erogare le prestazioni occasionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione, salvo chela violazione da parte dell’impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore ai sensi.

L’instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il compenso erogato per prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

L’iscrizione dei lavoratori che erogano prestazioni occasionali di lavoro agricolo nel libro unico del lavoro può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile.

Assegno unico universale

Con il comma 357 viene ritoccata la disciplina dell’assegno unico universale.

Nello specifico, dal 1° gennaio 2023:

- la misura dell`assegno viene aumentata del 50% per ciascun figlio di età inferiore a un anno, oppure di età inferiore a 3 anni nel caso in cui l`ISEE del nucleo familiare sia inferiore o pari a 40.000 euro e nel nucleo medesimo vi siano almeno 3 figli;

- si eleva da 100 a 150 euro mensili la maggiorazione forfettaria dell`assegno prevista per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico.

Vengono poi rese permanenti le maggiorazioni dell`assegno per persone con disabilità previste, per il solo 2022, dal decreto Semplificazioni (D.L. n. 73/2022).

Per effetto delle nuove previsioni, l’importo dell’assegno per ogni figlio minore, pari a un massimo di 175 euro mensili per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro (da ridursi gradualmente in funzione del crescere del valore ISEE), è riconosciuto anche ai figli maggiorenni a carico e disabili.

Anche la maggiorazione prevista per i figli minorenni disabili (da un minimo di 85 euro a un massimo di 105 euro) viene estesa, in via permanente, a ciascun figlio con disabilità di età inferiore a 21 anni.

Viene inoltre confermato l’incremento di 120 euro al mese della maggiorazione transitoria riconosciuta, ai sensi dell`art. 5 del D.lgs. n. 230/2021, ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:

- il valore dell’ISEE del nucleo familiare non sia superiore a 25.000 euro;

- sia stato effettivamente percepito, nel corso del 2021, l’assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori.

Congedo parentale

Con il comma 359 si aggiunge un mese in più di congedo parentale all`80% (anziché al 30%) della retribuzione, da utilizzare entro il sesto anno di vita del bambino (ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento), riconosciuto in alternativa (o in alternativa per frazioni di periodo) alla madre o al padre.

La disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.

 

 


A cura di Giuseppe Contino