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LA PAROLA ALL`ESPERTO



ENERGIA

I CREDITI D’IMPOSTA PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS NATURALE: UN AIUTO CONCRETO PER LE IMPRESE IN RISPOSTA AL CARO BOLLETTE

Nell’edizione de L’Artigiano Comasco n. 8 dello scorso mese di Settembre abbiamo affrontato il tema del credito d’imposta per l’energia elettrica e il gas naturale per le imprese cosiddette “non energivore*” e/o “non gasivore*” che ricordiamo avere le caratteristiche di seguito riportate:

* sono “energivore” le imprese aventi consumo medio di energia pari o superiore a 1 GWh/annuo e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:

  • operano in uno dei settori dell`Allegato 3 delle Linee guida della Commissione Europea 200/01;
  • operano in uno dei settori dell`Allegato 5 delle Linee guida della Commissione Europea 200/01 e hanno un indice di intensità elettrica positivo superiore al 20%;
  • non rientrano nei primi due punti, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA);

* sono “gasivore” le imprese che hanno un consumo medio di gas naturale pari o superiore a 1 GWh/annuo e che rispettano i seguenti requisiti:

  • operano nei settori inclusi nell’allegato 1 del DM 541/2021;
  • presentano un indice di intensità gasivora su VAL maggiore o pari al 20% oppure un indice di intensità gasivora su fatturato maggiore o uguale al 2%.

Questa misura governativa a ristorno delle maggiori spese energetiche sostenute dalle imprese, introdotta inizialmente per le attività “non energivore” e “non gasivore” per il solo secondo trimestre 2022, si traduce in un credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24 o da cedere interamente ad altri soggetti (compresi istituti di credito ed altri intermediari finanziari) entro scadenze ben prestabilite (ad esempio entro e non oltre il 31 dicembre 2022 deve essere compensato il credito d’imposta del secondo trimestre 2022).

Il credito d’imposta, seppur con alcuni limiti imputabili alla rilevazione e trasmissione dei consumi dal Distributore Locale di appartenenza territoriale ai rispettivi venditori di energia ed anche alla difficoltà delle imprese non aderenti a C.En.P.I. (Confartigianato Energia per le Imprese) di reperire dai propri fornitori gli elementi di dettaglio delle voci di costo che compongono le bollette, elemento indispensabile per il corretto calcolo del credito spettante, ha visto il manifesto interesse di numerose aziende che, avvalendosi anche del supporto dell’ufficio energia di Confartigianato Como, hanno potuto usufruire di questa opportunità che ha generato crediti dal valore di poche decine di euro, fino a diverse migliaia.

Nell’insieme, visto il positivo riscontro di questa misura introdotta per sostenere concretamente le imprese nell’affrontare il problema del caro bollette tutt’ora in essere, grazie anche all’azione politico sindacale del Sistema Confartigianato, l’agevolazione è stata ulteriormente prorogata per il terzo e quarto trimestre 2022 ed è in corso l’iter parlamentare per l’estensione della stessa anche per il primo trimestre 2023.

 

Di seguito riportiamo per vostra opportuna conoscenza, in sintesi, le modifiche introdotte per il terzo e quarto trimestre 2022, focalizzando ancora una volta l’attenzione sulle cosiddette imprese “non energivore*” e/o “non gasivore*”.

ENERGIA ELETTRICA

Il credito d’imposta per l’energia elettrica per le cosiddette imprese “non energivore”, spetta laddove si verifichi per i consumi relativi al secondo e terzo trimestre 2022 un incremento superiore al 30% relativo ai consumi del medesimo periodo dell’anno 2019 nelle seguenti misure:

-          per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW la determinazione del credito d’imposta è fissata nella misura del 15% relativamente alle spese della sola materia energia di competenza del 3° trimestre 2022.

-          per il 4° trimestre 2022 per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW la determinazione del credito d’imposta è fissata nella misura del 30% relativamente alle spese della sola materia energia di competenza del 4° trimestre 2022.

GAS NATURALE

Il credito d’imposta per il gas naturale per le cosiddette imprese “non gasivore” spetta a condizione che il prezzo di riferimento di questa materia prima, calcolato come media del secondo e terzo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del secondo e terzo trimestre 2019 e spetta nelle seguenti misure:

-          per le imprese, senza limitazioni, la determinazione del credito d’imposta è fissata nella misura del 25% relativamente alle spese della sola materia energia di competenza del 3° trimestre 2022.

-          per il 4° trimestre 2022 la determinazione del credito d’imposta è fissata nella misura del 40% relativamente alle spese della sola materia energia di competenza del trimestre.  

CONSIGLI PER USUFRUIRE DI QUESTA OPPORTUNITA’ NELLA MANIERA CORRETTA:

Dato che il calcolo di tali misure risulta molto complesso vi invitiamo, se siete in possesso di un contatore elettrico di potenza pari o superiore a 16,5 kW (4,5 kW per il solo 4° trimestre 2022) o se avete una o più utenze gas aziendali attive, a scrivere all’indirizzo creditoenergia@confartigianatocomo.it chiedendo di potervi avvalere del servizio dedicato gestito dall’ufficio energia di Confartigianato Como, allegando obbligatoriamente la seguente documentazione:

Fatture di cortesia in formato pdf (no fatture elettroniche), complete di elementi di dettaglio (vedi fac-simile di seguito riportato) riferite ai seguenti periodi:

CREDITO D’IMPOSTA TERZO TRIMESTRE – ENERGIA ELETTRICA:

  • Aprile - Maggio - Giugno: anno 2019;
  • Aprile - Maggio - Giugno: anno 2022;
  • Luglio - Agosto - Settembre: anno 2022 (in caso di consumi stimati allegare anche le successive bollette di conguaglio contenente i consumi effettivi di competenza di tali periodi).

 

CREDITO D’IMPOSTA TERZO TRIMESTRE – GAS NATURALE:

  • Luglio - Agosto - Settembre: anno 2022 (in caso di consumi stimati allegare anche le successive bollette di conguaglio contenente i consumi effettivi).

 

CREDITO D’IMPOSTA QUARTO TRIMESTRE – ENERGIA ELETTRICA:

  • Luglio - Agosto - Settembre: anno 2019;
  • Luglio - Agosto - Settembre: anno 2022;
  • Ottobre - Novembre - Dicembre: anno 2022 (in caso di consumi stimati allegare anche le successive bollette di conguaglio contenente i consumi effettivi di competenza di tali periodi).

 

CREDITO D’IMPOSTA QUARTO TRIMESTRE – GAS NATURALE:

  • Ottobre – Novembre – Dicembre: anno 2022 (in caso di consumi stimati allegare anche le successive bollette di conguaglio contenente i consumi effettivi di competenza di tali periodi).

 

N.B.: Gli elementi di dettaglio delle singole voci di costo che compongono la bolletta, se non già disponibili nelle fatture in vostro possesso, devono essere richieste ai rispettivi fornitori contattandoli ai recapiti presenti in bolletta o accedendo all’area a voi riservata nei loro siti.

 

Ai fini della fruizione del credito (novità riguardante le imprese diverse dalle “energivore” e “gasivore” e pertanto le sole “non energivore” e “non gasivore”), ove l’impresa destinataria del contributo, si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nell’anno 2019, quest’ultimo entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l`ammontare della detrazione spettante. In altri termini, al verificarsi delle condizioni sopra esposte, il fornitore dell’energia elettrica o del gas deve provvedere al calcolo dell’incremento e della detrazione spettante per conto dell’impresa beneficiaria del credito previa apposita richiesta del cliente da inoltrare esclusivamente mezzo PEC.

ATTENZIONE, IMPORTANTE:

Nel caso in cui decidiate di avvalervi di questa opzione vi invitiamo a controllare il valore del credito che vi viene comunicato in quanto i fornitori di energia e gas provvederanno ad estrapolare automaticamente i periodi oggetto di misura senza verificare se alcune fatture sono state emesse con consumi stimati e in questo caso, siccome la norma prevede che possono essere considerati validi sono i consumi reali, potrebbe succedere che fidandovi del dato trasmesso potreste perdere parte del credito a voi effettivamente spettante.  

In conclusione, sollecitandovi vivamente ad usufruire di questi crediti d’imposta, riepiloghiamo in sintesi le percentuali di credito previste per le diverse tipologie d’impresa per il terzo e quarto trimestre 2022 includendo anche quelle per le imprese “energivore” e/o “gasivore”:

IMPRESE “ENERGIVORE”

3° TRIMESTRE 2022 4° TRIMESTRE 2022
25% su spesa energetica 40% su spesa energetica

 

IMPRESE “NON ENERGIVORE”

3° TRIMESTRE 2022 4° TRIMESTRE 2022
15% su spesa energetica contatori 16,5 kW 30% su spesa energetica contatori ≥ 4,5 kW

 

IMPRESE “GASIVORE”

3° TRIMESTRE 2022 4° TRIMESTRE
25% su spesa gas naturale 40% su spesa gas naturale

 

IMPRESE “NON GASIVORE”

3° TRIMESTRE 2022 4° TRIMESTRE
25% su spesa gas naturale 40% su spesa gas naturale

 

I crediti d’imposta sopra richiamati sono utilizzabili in compensazione nel modello F24, esclusivamente mediante i canali messi a disposizione da parte dell’Agenzia delle entrate, entro la data del 30 giugno 2023 relativamente al terzo trimestre 2022 e al quarto trimestre 2022, oppure, in alternativa, sono cedibili per intero ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

È da sottolineare l’introduzione di un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato e non integralmente compensato nell’esercizio 2022, da inviare all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo 2023, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell`Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall`entrata in vigore del D.L. 144/2022.

Si segnala, infine, che i crediti richiamati:

-          non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e della determinazione della quota delle altre spese deducibili;

-          non si applica il limite annuale di 250.000 euro riferito ai crediti da esporre nel quadro RU del Modello Redditi e il limite di 2 milioni di euro per le compensazioni orizzontali dei crediti;

-          sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Per ulteriori approfondimenti e/o assistenza tecnica scrivere a creditoenergia@confartigianatocomo.it personale qualificato dell’ufficio energia vi contatterà per rispondere ai vostri quesiti.


A cura di Raffaella Puricelli