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LA PAROLA ALL`ESPERTO



FISCO

UTILI D’IMPRESA: UN FRUTTO UN PO’ PIÙ AMARO

A metà anni novanta il noto cantautore romano Antonello Venditti pubblicò una canzone di successo, che diede anche il titolo all’omonimo album, “Prendilo tu questo frutto amaro”.

Sarò strano io, lo ammetto, ma è esattamente il collegamento che mi è scattato nella mente non appena i miei occhi hanno finito di leggere la risposta all’interpello dell’Agenzia delle entrate n. 454 del 16 settembre 2022.

Una risposta che era nell’aria, a dire il vero, ma mai pubblicata prima; e, un albero che viene abbattuto nel bosco fa rumore solo se sentito. Lo stesso ho scoperto vale anche in ambito fiscale.

Conviene però fare qualche passo indietro…

La legge Finanziaria 2018 ha disposto l’equiparazione della tassazione degli utili da partecipazioni qualificate detenute in società di capitali da parte di persone fisiche private – ossia non operanti in regime d’impresa – a quella prevista per le partecipazioni non qualificate, con assoggettamento per entrambe le fattispecie alla ritenuta a titolo d’imposta del 26%.

In dettaglio, una partecipazione – per le società non quotate – è:

  • Non qualificata: se rappresenta una percentuale pari o inferiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% del capitale sociale;
  • Qualificata: se rappresenta una percentuale superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% del capitale sociale.    

Per effetto di tale norma la predetta equiparazione si applica ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018.

Semplificando: per gli utili prodotti dall’anno 2018, a prescindere dalla tipologia di partecipazione, il socio persona fisica che agisce in qualità di privato è tassato a titolo definitivo nella misura del 26%.

In apparenza una notevole semplificazione, ma la comodità ha un costo...

La normativa previgente – per le sole partecipazioni qualificate – prevedeva, infatti, un regime di tassazione non definitivo, non assoggettato cioè a imposta sostitutiva, bensì faceva concorrere parte degli utili erogati dalla società all’interno della dichiarazione fiscale personale del socio.

Per rinfrescare la memoria il funzionamento era il seguente:

  • Gli utili prodotti fino al 2007 concorrevano al reddito complessivo nella misura del 40%;
  • Gli utili prodotti dal 2008 al 2016 concorrevano al reddito complessivo nella misura del 49,72%;
  • Gli utili prodotti nel 2017 concorrevano al reddito complessivo nella misura del 58,14%.

La motivazione sottostante alla presenza delle diverse aliquote (sempre maggiori) in capo ai soci ha una spiegazione relativamente semplice: negli stessi anni l’aliquota IRES in capo alle società è via via diminuita.  

Ogni bravo mago non svela i suoi trucchi, ma, conti alla mano, il passaggio alla tassazione del 26% per i soci possessori di partecipazioni qualificate rappresenta un maggior “gettone fiscale” in favore dell’erario. Questo “gettone” è più salato tanto più i dividendi sono “vecchi”.

Proprio per questo, verosimilmente per una questione di simmetria ed equità fiscale, il Legislatore è stato il primo a prevedere una deroga che mitigasse questo balzello introducendo una specifica disposizione transitoria in base alla quale si potesse applicare il regime di tassazione preesistente – cito testualmente –: alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022.

Le parole sono importanti, così si dice, deliberati vuol dire deliberati!

Deliberati significa che la società non ha obbligo di distribuire materialmente gli utili, ma soltanto di predisporre un verbale di distribuzione entro il 31 dicembre 2022 e solo all’atto dell’erogazione finanziaria, gli stessi saranno tassati – nell’anno di percezione – in conformità alla deroga, quindi mediante il regime transitorio più vantaggioso.

Deliberare significa non costringere a drenare entro pochi mesi la liquidità delle società, già provate da anni di COVID e dalla recente crisi energetica.

Erogare significa dover scegliere tra la lecita pianificazione fiscale personale e la salvaguardia della liquidità della società.

“Grida fresca: son quelle che fanno più paura” faceva dire all’Azzecca-garbugli ne “I promessi sposi” Alessandro Manzoni.

Cosa scrive infatti l’Agenzia delle entrate nella risposta all’interpello citato?

Il regime transitorio deriva dalla volontà del legislatore di salvaguardare, per un periodo di tempo limitato (1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022), il regime fiscale degli utili formati in periodi d’imposta precedenti rispetto all’introduzione del nuovo regime fiscale. In altri termini, l’individuazione normativa dell’arco temporale di vigenza del regime transitorio e l’applicazione del principio di cassa, porta a ritenere che per i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2023 relativi a partecipazioni qualificate si applica la ritenuta a titolo imposta o l’imposta sostitutiva nella misura del 26%.    

Per mezzo di questa interpretazione restrittiva della disposizione transitoria illustrata poc’anzi, per l’Agenzia delle entrate, di fatto, le riserve di utili pregresse costituite con utili prodotti fino al 2017 distribuite (pagate) dal 1° gennaio 2023, ancorché a favore di soci titolari di partecipazioni qualificate, devono essere sempre assoggettate alla ritenuta a titolo d’imposta del 26%.

Se gli utili d’impresa hanno natura di frutti civili, da oggi, per qualcuno, questi frutti sono un po’ più amari!

 


A cura di Luigi Russo