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LA PAROLA ALL`ESPERTO



FISCO

INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA’ FISCALE (ISA)
AL VIA IL REGIME PREMIALE PER IL 2020

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, 26 aprile 2021, Prot. n. 103206/2021 sono stati resi ufficiali i livelli di affidabilità fiscale cui sono associati i benefici fiscali.

Il provvedimento prevede, anche per quest’anno, al fine di consentire l’accesso al “regime premiale” anche ai contribuenti che presentano profili di affidabilità elevati sulla base di un arco temporale più ampio (biennio 2019-2020), di estendere i benefici previsti ai soggetti che presentano un elevato livello di affidabilità complessivo, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità, ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2019 e 2020.

I benefici fiscali del “Regime premiale

1) L`esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale. 

Il beneficio è riconosciuto ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2020, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8, per la compensazione dei crediti, d’importo non superiore a:

  • 000 euro annui relativi all’imposta sul valore aggiunto, maturati nell’annualità 2021;
  • 000 euro annui relativi alle imposte dirette e all`imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), maturati nel periodo d’imposta 2020.

2) L’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale.

Il beneficio è riconosciuto per crediti d`importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2020.

I citati benefici sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2019 e 2020.

Pertanto, per l’esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti di imposta sul valore aggiunto, la soglia relativa all’imposta maturata nell’annualità 2021 e quella relativa all’imposta maturata nei primi tre trimestri dell’anno 2022, sono cumulative, riferendosi alle richieste di compensazione effettuate nel 2022.

3) L’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l’anno di imposta 2021, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2020.

4) L’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2022, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2020.

Anche in questo caso l’utilizzo, in tutto o in parte, del beneficio di esenzione limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l’importo complessivo dell’esonero per le richieste di rimborso effettuate nell’anno è pari a 50.000 euro.

I benefici sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2019 e 2020.

5) L’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative è riconosciuta per il periodo d’imposta 2020:

  1. a) ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9per il periodo di imposta 2020;
  2. b) ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2019 e 2020.

6) L’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici è riconosciuta per il periodo d’imposta 2020:

  1. a) ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5per il periodo di imposta 2020;
  2. b) ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2019 e 2020.

7)termini di decadenza per l’attività di accertamento sono ridotti di un anno, con riferimento al periodo d’imposta 2020, nei confronti dei contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il medesimo periodo di imposta.

8) L’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo con riferimento al periodo d’imposta 2020, è riconosciuta ai contribuenti ai quali è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il medesimo periodo di imposta, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Il beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2019 e 2020.

Infine, nel caso in cui i contribuenti interessati conseguono, nel medesimo periodo di imposta, sia redditi di impresa sia redditi di lavoro autonomo, gli stessi accedono ai benefici medesimi se:

  • applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, laddove previsti;
  • il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d’imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio stesso.


A cura di Francesco Bilancia