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LA PAROLA ALL`ESPERTO



LAVORO

DECRETO SOSTEGNI: LE NOVITÀ SUL LAVORO

Il Governo ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021, il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (cd. “decreto Sostegni“), con misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.

Di seguito le principali novità impattanti sulla gestione delle risorse umane, in vigore dal 23 marzo 2021, ovvero il giorno dopo l’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Proroga Cassa integrazione Covid-19

Il decreto Sostegni proroga l’intervento degli ammortizzatori sociali attualmente fruibili fino al 31 marzo (Cassa integrazione Guadagni, compresa quella edile) ovvero al 30 giugno per le altre imprese, comprese le imprese artigiane con FSBA.

La misura di integrazione salariale può essere richiesta dai datori di lavoro senza l’applicazione di alcun contributo addizionale:

- per ulteriori 13 settimane tra l’1 aprile e il 30 giugno 2021 in relazione al trattamento ordinario

- per ulteriori 28 settimane tra l’1 aprile e il 31 dicembre 2021 a titolo di assegno ordinario o cig in deroga (e FSBA).

Per le pratiche di competenza INPS, le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.

E’ confermata nel provvedimento anche la possibilità di richiedere l’anticipazione del trattamento da parte dell’INPS nella misura del 40%.

Una ulteriore novità riguarda la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta dei trattamenti che è effettuata attraverso il flusso telematico Uniemens-Cig.

Prorogata anche la CISOA per i lavoratori agricoli, per una durata massima di 120 giorni da fruire tra l’1 aprile e il 31 dicembre 2021.

Ad ogni buon conto sarà comunque necessario attendere le istruzioni operative sia da parte di FSBA sia da parte dell’INPS in quanto la normativa, così come è scritta, presenta numerosi dubbi di natura applicativa.

Rapporti di lavoro a termine

Confermata per tutto il 2021 la deroga sulle causali dei contratti a tempo determinato, al fine di facilitare il rinnovo dei contratti in scadenza. Il datore di lavoro può dunque rinnovare e prorogare (in deroga alla normativa vigente) i contratti a termine, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta senza indicare le causali ordinariamente previste, fermo restando il limite massimo di durata pari a 24 mesi.

Non è escluso che entro fine anno il legislatore non possa valutare di apportare delle modifiche all’attuale impianto della normativa sui contratti a tempo determinato, al fine di rendere più agevole l’accesso in azienda, dopo il periodo pandemico.

Divieto di licenziamento

Confermato fino al 30 giugno 2021 il blocco dei licenziamenti in scadenza a fine marzo, con le deroghe già attualmente previste in caso di cessazione, fallimento o di accordo aziendale con il sindacato sulle uscite incentivate.

Resta vietato fino al 31 ottobre 2021 il ricorso al licenziamento da parte delle aziende che non hanno strumenti ordinari di integrazione al reddito e sono dunque beneficiari di cassa integrazione in deroga emergenziale o assegno ordinario.

Anche in questo caso saranno necessari i dovuti chiarimenti per identificare in modo esatto la sfera di applicazione per le due scadenze. Da una lettura letterale della norma, le imprese artigiane non edili dovrebbero rientrare nella seconda scadenza (31 ottobre 2021).

Indennità lavoratori atipici, spettacolo, stagionali

Confermato il bonus, per i mesi  di gennaio, febbraio e marzo di quest’anno, pari nel complesso a 2.400 euro, per le seguenti categorie di lavoratori: 

- stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

- in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

- stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;

- intermittenti;

- autonomi occasionali;

- incaricati alle vendite a domicilio;

- dello spettacolo;

- a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Prorogate anche la Naspi e la Dis-Coll, senza che sia necessario il rispetto del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo, in favore dei soggetti che ne hanno beneficiato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 e che non hanno altre fonti di reddito.

Proroga Certificazione Unica

Il decreto conferma la proroga anticipata da un comunicato del Mef dei termini della trasmissione telematica della Certificazione Unica all’Agenzia delle Entrate al 31 marzo 2021

La dichiarazione precompilata (modello 730) sarà messa a disposizione dei cittadini il 10 maggio e non più il 30 aprile.

 


A cura di Giuseppe Contino