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LA PAROLA ALL`ESPERTO



LAVORO

Welfare aziendale: una interessante opportunità

 

Il welfare aziendale è l’insieme di prestazioni, beni e servizi che un datore di lavoro fornisce ai propri dipendenti. L’obiettivo primario è nel voler contribuire al miglioramento della vita privata del lavoratore e della sua famiglia unitamente a quella lavorativa.

In particolare, consiste in agevolazioni e bonus erogati a sostegno del reddito dei lavoratori, con lo scopo di aumentare il potere d’acquisto dei dipendenti, aiutare a garantire la salute e il benessere, coniugare il lavoro con gli impegni della vita privata.

Un piano di welfare aziendale può includere agevolazioni rivolte all’assistenza sanitaria, all’istruzione, alla cura della famiglia, al benessere psicofisico dei lavoratori. Queste vengono erogate attraverso buoni pasto, buoni e coupon per l’acquisto di strumenti tecnologici, rimborsi sulle rette per scuole e asili nido, convenzioni per le visite mediche, e molto altro.

Il concetto di welfare aziendale non è recente: le prime forme di assistenza e previdenza apparvero già all’inizio del Novecento.

Le prime forme di welfare aziendale erano rivolte all’erogazione di beni e servizi specifici, come l’asilo nido aziendale, la mensa, il carburante. Oggi invece  la scelta di beni e servizi si è arricchita e sempre più aziende tendono ad offrire sistemi di Flexible Benefit, che consentono al dipendente di scegliere quali servizi utilizzare in base alle proprie necessità.

I Flexible Benefit rientrano all’interno delle politiche di welfare aziendale e consistono in un budget di spesa, che viene erogato al lavoratore in aggiunta alla retribuzione di base e può essere utilizzato per usufruire di servizi e acquistare beni defiscalizzati, da scegliere tra la rosa di benefit offerti dall’azienda.

Quale è il funzionamento?

L’azienda che decide il riconoscimento di welfare aziendale deve predisporre, di norma, un piano di welfare (regolamento aziendale).

Prima di ciò, il datore di lavoro deve, innanzitutto, effettuare un’analisi dei costi e degli investimenti che sarebbe in grado di sostenere per le politiche di sostegno al reddito. Poi valuterà quali servizi e benefit possono essere più utili per i propri dipendenti, in base alla demografica, alla situazione familiare, agli interessi. Può essere una buona idea fare un sondaggio tra i dipendenti, per capire quali servizi possono essere più importanti per loro e per farli sentire coinvolti in prima persona nel processo decisionale.

Dopo aver deciso su quali servizi e benefit orientarsi, l’azienda deve identificare il partner attraverso il quale erogare i servizi richiesti, soprattutto qualora l’ammontare del welfare da riconoscere assumesse connotati economici importanti.

Sempre più spesso le aziende scelgono di mettere a disposizione dei propri dipendenti una piattaforma online su cui scegliere autonomamente i benefit e servizi di cui usufruire, fino ad esaurimento della disponibilità personale. In pratica, i dipendenti sono liberi di scegliere come gestire le risorse che hanno a disposizione, senza essere necessariamente legati ad un solo servizio (come la  Piattaforma TreCuori, piattaforma con la quale Confartigianato Como ha in essere un importante partenariato).

Quali sono le principali soluzioni di WELFARE AZIENDALE

·         Assistenza sanitaria integrativa

·         Bonus per strumenti hi-tech

·         Buoni acquisto shopping

·         Coupon per la benzina

·         Buoni pasto

·         Rimborso tasse scolastiche dei figli

·         Agevolazioni sull’acquisto dei libri scolastici

·         Bonus asili nido

·         Bonus baby-sitter

·         Agevolazioni per familiari a carico

·         Previdenza complementare

·         …………………………..

Perché conviene?

I piani di welfare aziendale riducono il cuneo fiscale sia per le imprese che per i dipendenti; infatti, i servizi erogati non sono soggetti a tassazione.

A tal fine sono previste delle soglie di esenzione per ogni tipologia di benefit e servizi:

·         euro 258,23 (euro 516,46 per il 2021)  per i fringe benefit (buoni pasto, carburante, buoni/voucher vari),

·         euro 3.615 per i servizi sanitari,

·         euro 5.164 per i piani di previdenza complementare.

Il pagamento di parte della retribuzione a mezzo welfare per l’impresa si traduce in una riduzione del carico fiscale e contributivo, quindi un abbassamento significativo dei costi di gestione. Per il dipendente invece il piano welfare rappresenta un aumento del potere di acquisto, migliore organizzazione lavorativa e soddisfazione nella vita personale.

Il datore di lavoro ha anche la possibilità di convertire il “premio di produzione” in welfare, ottenendo una vera e propria riduzione del cuneo fiscale e contributivo, dato che l’importo erogato è completamente deducibile per l’azienda e non costituisce reddito imponibile per il lavoratore.

I vantaggi per i lavoratori

I dipendenti che accedono ad un piano di welfare aziendale possono godere di numerosi vantaggi economici. Infatti, i servizi di cui usufruiscono sono completamente detassati e non contribuiscono al reddito. Corsi di formazione, asili nido, visite mediche, abbonamenti ai trasporti pubblici, godono di agevolazioni e possono essere pagati con i buoni erogati, utilizzando quindi il 100% del valore; se fosse tassato, si utilizzerebbe all’incirca, mediamente, solo il 60% del valore del buono.

Le soluzioni di welfare e benefit aziendali permettono ai lavoratori di migliorare la qualità della vita e di trovare il giusto equilibrio tra vita professionale e familiare, perché possono utilizzare le agevolazioni per rispondere alle proprie necessità.

Welfare aziendale nel CCNL

Alcuni contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono già l’erogazione di benefit e soluzioni di welfare per i dipendenti. Il valore viene stabilito nel CCNL e può variare da un contratto all’altro.

Alcuni dei  contratti che attualmente prevedono contributi welfare obbligatori sono:

·         Metalmeccanici / Unionmeccanica / Confapi

·         Orafi, Argentieri e Gioiellieri Industria

·         Telecomunicazioni

·         Pubblici esercizi

·         Industria conciaria.

Il contributo welfare se è previsto dal CCNL, cioè il welfare contrattuale, non costituisce reddito imponibile e per l’azienda è un costo deducibile al 100%.

Conclusioni

Le politiche di welfare aziendale rappresentano una grande opportunità sia per le aziende che per i lavoratori.

Un piano di welfare aziendale consiste in agevolazioni, beni e servizi che vengono erogati ai lavoratori in aggiunta allo stipendio mensile. Questi contribuiscono ad aumentare il potere d’acquisto dei dipendenti, a garantire la salute e a coniugare la vita lavorativa con quella familiare. Come conseguenza migliorano la qualità della vita dei dipendenti e la soddisfazione verso il posto di lavoro.

Grazie ai piani di welfare, le aziende possono offrire ai lavoratori molti servizi extra oltre allo stipendio, completamente detassati. L’erogazione di fondi a mezzo welfare per l’impresa si traduce in una riduzione del carico fiscale e contributivo, quindi un abbassamento significativo dei costi di gestione.

Focus fringe benefit: valore di esenzione raddoppiato con la conversione del decreto Sostegni

Le misure per il welfare aziendale previste dal decreto Agosto per l’anno 2020 sono state estese anche all’anno d’imposta 2021.

Il decreto Sostegni, come modificato dalla legge di conversione n. 69/2021, ripropone                                  all’art. 6-quinquies, anche per il 2021, l’incremento da 258,23 euro a 516,46 euro del limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei beni e servizi ceduti a titolo gratuito dall’azienda ai dipendenti.

Secondo quanto disposto dal decreto Sostegni, come convertito in legge n. 69/2021, anche per quest’anno quindi non saranno imponibili le erogazioni gratuite di beni e servizi fino a 516,46 euro, a prescindere dalle modalità - ordinarie ovvero sotto forma di voucher cartacei o elettronici - di concessione dei benefits.

N.B.: Ricordiamo che la soglia di 516,46 euro non deve intendersi una franchigia tout court. In caso di superamento, sarà l’intero ammontare erogato al dipendente a concorrere alla formazione del reddito.

Quanto sopra sta a significare la necessità di quantificare correttamente il valore del benefit, considerato che ai fini della determinazione della soglia di 516,46 euro va tenuto conto di tutti i benefit percepiti dal dipendente, sia in modalità ordinaria che sotto forma di voucher (cartacei e elettronici), anche se derivanti da più rapporti di lavoro in essere nel medesimo periodo d’imposta.

Infatti, i fringe benefit rappresentano ad oggi uno dei principali strumenti utilizzati dalle imprese a beneficio dei lavoratori, proprio per via dell’esenzione fiscale.

Il regime impositivo dei fringe benefit

L’art. 51 TUIR annovera diverse tipologie di fringe benefit e con riferimento a ciascuna di esse dispone un differente regime impositivo:

- fringe benefits a “base imponibile protetta”: si tratta delle erogazioni di beni e servizi di cui all’art. 51, comma 2, TUIR, che sono esclusi integralmente dalla formazione del reddito da lavoro dipendente;

- fringe benefits a “base imponibile convenzionale”: si tratta delle erogazioni di beni e servizi di cui all’art. 51, comma 4, TUIR, che sono esclusi integralmente dalla formazione del reddito da lavoro dipendente (auto aziendali);

- fringe benefit: erogazione dei beni e servizi, che non concorrono alla formazione del reddito fino a 258,23 euro, di cui all’art. 51, comma 3, TUIR.

Con specifico riferimento a tale ultima categoria di fringe benefit - sulla quale è intervenuta la legge di conversione del decreto Sostegni - ai fini della loro quantificazione si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell`art. 9 TUIR.

Il valore normale dei generi in natura prodotti dall`azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista.

Con riferimento ai criteri per la determinazione del valore normale di cui all’articolo 9, si deve fare riferimento al prezzo o al corrispettivo mediante praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari a quelli erogati, facendo riferimento per quanto possibile ai listini del fornitore e tenendo comunque conto degli sconti d’uso.

 

Come quantificare la soglia di esenzione

Inoltre, sempre con riferimento alla soglia di 516,46 euro per l’anno 2021 (285,23 euro a regime), si rileva che:

- la soglia di esenzione riguarda le sole erogazioni in natura, non essendo invece prevista per quelle in denaro (quindi le erogazioni in denaro sono sempre tassabili);

- tale previsione si applica a tutti i fringe benefit, sia a quelli determinati in base al valore normale, sia a quelli determinati con base imponibile protetta (es. auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, prestiti ai dipendenti, fabbricati in uso ai dipendenti). Al ricorrere di tali fattispecie, si devono dedurre le somme eventualmente trattenute al dipendente o quelle a costui addebitate relativamente alle medesime erogazioni;

- ai fini della quantificazione della soglia si deve tener conto di tutti i fringe benefit percepiti, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro eventualmente intrattenuti nel corso dello stesso periodo d’imposta;

- ai fini della quantificazione della soglia rilevano anche ai beni ceduti e ai servizi prestati al coniuge del dipendente o ai suoi familiari. Rilevano quindi i beni ceduti e i servizi prestati non solo al dipendente, ma anche al soggetto a questo equiparato (ad esempio pensionato, cassaintegrato), nonché al coniuge, ai figli e agli altri familiari indicati nell’art. 12 TUIR, anche se non fiscalmente a carico:

- beni e servizi possono essere erogati anche mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale (buoni spesa, ai buoni benzina).

 

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A cura di Giuseppe Contino