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LA PAROLA ALL`ESPERTO



LAVORO

PATTO DI PROVA NEL RAPPORTO DI LAVORO: NECESSITÀ O OPPORTUNITÀ PER LE PARTI STIPULANTI?

Nozione

L`assunzione definitiva del lavoratore può essere subordinata dalle parti stipulati il contratto di lavoro all`esito positivo di un periodo di prova, volto ad accertare la convenienza reciproca alla prosecuzione del rapporto di lavoro.

L’art. 2096 del C.C. prevede che il patto di prova consiste in un esperimento finalizzato a consentire al datore di lavoro di verificare la serietà e la capacità professionale del lavoratore ad espletare le mansioni per le quali è stato assunto, ed al lavoratore di verificare la convenienza in concreto all`occupazione del posto di lavoro. In sostanza il patto di prova ha la finalità di valutare da parte sia del datore di lavoro sia da parte del dipendente se continuare o meno il rapporto di lavoro.

 

A quali rapporti di lavoro si può applicare l’istituto del periodo di prova?

Oltre che al normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a prescindere che trattasi di rapporto a tempo pieno ovvero a tempo parziale, il patto di prova può trovare applicazione nei confronti:

  • dei lavoratori assunti a tempo determinato (in tal caso è opportuno verificare che la durata del patto di prova sia coerente con la durata del contratto a tempo determinato, in quanto è del tutto evidente che il patto di prova, sulla carta, non potrà essere di durata superiore rispetto alla durata del contratto a termine);
  • dei lavoratori assunti obbligatoriamente al lavoro (legge 68/99), precisando che il periodo di prova deve essere limitato a consentire al datore di lavoro di valutare la residua capacità lavorativa dell`invalido e comunque si attinente alle mansioni compatibili con lo stato del medesimo;
  • lavoratori assunti con contratto di apprendistato;
  • del lavoratore che, in una precedente esperienza lavorativa presso anche il medesimo datore di lavoro, non abbia superato il periodo di prova pattuito a condizione che la stipula del nuovo patto di prova non nasconda l’intendo non corretto da parte del datore di lavoro di voler eludere la disciplina sui licenziamenti individuali.

 

Forma

Il patto di prova deve risultare, ai fini della sua efficacia, da atto scritto. La firma del patto di prova deve avvenire precedentemente l’instaurazione giuridica del rapporto di lavoro. Di norma il patto di prova è contenuto nella cosiddetta lettera di assunzione.

L’inosservanza di tale requisito formale determina la nullità della clausola con la conseguenza immediata che l’assunzione deve considerarsi come avvenuta a titolo definitivo fin dal momento iniziale del rapporto.

E’ importante sottolineare che la validità del patto di prova è anche condizionata dalla specificità con la quale viene descritta la mansione affidata al lavoratore. Molto spesso la contestazione (impugnazione) da parte del lavoratore sulla legittimità del recesso durante il periodo di prova verte sulla genericità della mansione indicata nel patto di prova stesso (di norma come precedentemente detto, riportata nella lettera di assunzione). La mansione deve essere descritta in modo sufficientemente chiara al fine di consentire di verificare esattamente (soprattutto in caso di contestazione) quale è il ruolo affidato nel concreto al dipendente nel contesto aziendale.

 

Durata

La durata massima della prova, in base alla legge, è pari a 6 mesi (art. 10, L. n. 604/1966), fatte salve alcune specifiche deroghe per particolari tipologie di contratto.

Ad ogni modo la durata effettiva del periodo di prova è comunque, per consuetudine, stabilita dalla contrattazione collettiva applicata dal datore di lavoro, nel rispetto del limite massimo previsto dalla legge.

 

Diritti ed obblighi delle parti

Durante il periodo di prova nel rapporto tra le parti sono presenti tutti i diritti e gli obblighi tipici del rapporto di lavoro subordinato definitivo e, in primo luogo, l`obbligo del lavoratore di effettuare la prestazione e l`obbligo del datore di corrispondere la retribuzione.

Quanto sopra sta a significare che durante il periodo di prova matura il diritto alle ferie, al trattamento di fine rapporto e comunque tutto quanto è tipico in un rapporto di lavoro, fatte salve specifiche esclusioni previste dalla contrattazione collettiva (ad esempio alcuni contratti collettivi regolamentano in maniera differenziata il trattamento di malattia, di comporto , …)

 


Recesso

Durante il periodo di ciascuna delle parti può recedere liberamente dal rapporto di lavoro in prova, senza obbligo di darne preavviso all`altra.

La contrattazione collettiva può prevedere ad ogni modo una durata minima del patto di prova. In tal caso il recesso non può essere esercitato prima della scadenza del termine suddetto, a meno che ricorra giusta causa di licenziamento.

E’ del tutto evidente che il periodo prestato dal lavoratore deve avere una durata sufficiente affinché il datore di lavoro valuti la “bontà” del lavoratore. Periodi di prova prestati molto brevi possono essere un elemento negativo in caso di contestazione, in quanto il giudice chiamato a derimere la “vertenza” potrebbe convincersi che il datore di lavoro non abbia consentito al lavoratore, a causa della poca durata del periodo di prova concesso, di esprimere le proprie capacità.

 

Compimento del periodo di prova

Alla scadenza del periodo di prova possono verificarsi due ipotesi:

  1. una delle parti recede unilateralmente dal rapporto di lavoro;
  2. le parti concordano la continuazione del rapporto di lavoro.

Nel caso di continuazione del rapporto di lavoro (vale anche nell’ipotesi di prosecuzione di fatto del contratto individuale di lavoro) la norma vigente prevede che l`assunzione diviene definitiva fin dal momento della stipula del contratto ed il servizio fino a quel momento prestato si computa a tutti gli effetti nell`anzianità del lavoratore.


A cura di Giuseppe Contino