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CANTIERI PER INTERVENTI AGEVOLATI? OBBLIGO SOA, CHIARIMENTI DELL`AGENZIA DELLE ENTRATE

Qualifica necessaria per lavorare nei cantieri dei Bonus Edilizi, lo chiarisce la circolare n.10 del 20 aprile dell’Agenzia delle Entrate fornendo alcuni chiarimenti sulla misura (articolo 10-bis del Dl n. 21/2022) che prevede, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali per interventi edilizi (articoli 119 e 121 del Dl n. 34/2020), l’affidamento dei lavori di importo superiore a 516.000 euro esclusivamente alle imprese in possesso della certificazione SOA, ai sensi dell’articolo 84 del Codice dei contratti pubblici.


In particolare, per poter beneficiare delle predette agevolazioni fiscali, l’esecuzione dei lavori deve essere affidata:

dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023:

  • a imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, della occorrente certificazione SOA
  • a imprese che, al momento della firma del contratto di appalto o subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa appaltatrice l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione.

dal 1° luglio 2023:

  • esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, della occorrente certificazione SOA.

La circolare chiarisce inoltre che per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore del Dl n. 21/2022) e per i contratti stipulati prima di tale data è possibile fruire degli incentivi fiscali a prescindere dalla SOA, anche per le spese sostenute dal 1° luglio 2023.
La circolare chiarisce inoltre che le “condizioni SOA” riguardano sia la fruizione della detrazione sia l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relative agli interventi previsti dall’articolo 119 (Superbonus) e dall’articolo 121, comma 2, del Dl n. 34 del 2020 (bonus diversi dal Superbonus). Non sono invece applicabili alla detrazione per le spese riguardanti l’acquisto delle unità immobiliari di cui all’articolo 16-bis, comma 3, del Tuir e a quello di “abitazioni antisismiche” di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del Dl n. 63/2013.

Si sottolinea infine che per individuare i lavori di importo superiore a 516.000 euro, per i quali è previsto l’obbligo della SOA, occorre tener conto dell’importo dei lavori al netto dell’Iva e che il limite di 516.000 euro deve essere calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui detti lavori siano affidati in subappalto, le “certificazioni SOA” devono essere rispettate dall’impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore dell’opera complessiva superi i 516.000 euro, nonché dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a tale soglia.

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