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BLOCCO CESSIONE DEL CREDITO, GLI EMENDAMENTI APPROVATI

Approvati emendamenti importanti durante il percorso di conversione in legge del c.d. “Decreto Blocca Cessioni”, n. 11 del 16 febbraio 2023:

  • Eccezioni di esclusione dal blocco cessioni
  • Gestione delle varianti
  • Norme di interpretazione autentica per ridurre i contenziosi

In particolare il blocco delle opzioni di cui all’art. 121 della Legge 77/2021 e s.m.i. non si applica alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all`articolo 119-ter della suddetta legge; oppure, per interventi non ancora iniziati, ove sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori (anche mediante attestazione prestata dalle Parti mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà); infine per interventi ricadenti nell’ambito del sisma-bonus acquisti.

Approvato anche un nuovo articolo che inserisce una norma di interpretazione autentica in materia di varianti degli interventi edilizi agevolati, in cui viene previsto che la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti. Con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l`eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante.

Infine, per ridurre il contenzioso in materia di incentivi si chiarisce quanto segue:

·         la liquidazione delle spese per i lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo;

·         ai fini della predetta detraibilità, l`indicazione spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese a cura dei tecnici abilitati costituisce una mera facoltà e non un obbligo;

·         l`articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, in ambito di attestazione e qualificazione mediante SOA, si interpreta nel senso che:

1.        per i contratti di appalto e di subappalto stipulati tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, è sufficiente che la condizione di essere in possesso dell`occorrente qualificazione di cui alla lettera a) del comma 1 del predetto articolo 10-bis oppure di documentare al committente o all`impresa appaltatrice l`avvenuta sottoscrizione di un contratto di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 risulti soddisfatta entro il 1° gennaio 2023;

2.       il limite di 516.000 euro di cui all`alinea del comma 1 e al comma 2 del predetto articolo 10-bis è calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto;

3.       le disposizioni del predetto articolo 10-bis, essendo riferite alle spese sostenute per l`esecuzione di lavori, non si applicano con riguardo alle agevolazioni concernenti le spese sostenute per l`acquisto di unità immobiliari.

 


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