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SUPERBONUS E CESSIONE DEL CREDITO: LE NOVITA` PER IL 2023

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2023 è entrata in vigore la legge n. 6/2023 di conversione del decreto legge Aiuti-quater (D.L. 18 novembre 2022, n. 176), recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. Vengono introdotte numerose novità, tra cui quella particolarmente rilevante contenuta all’articolo 9 relative alla disciplina del Superbonus (articolo 119, Dl 34/2020) e alla cessione dei crediti edilizi (articolo 121, Dl 34/2020).

In particolare,

  • si riduce la misura del beneficio passando da una percentuale di 110% a 90% per le spese sostenute nell’anno 2023, indicando conseguentemente nel termine del 31 dicembre 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2023) il limite per avvalersi dell’agevolazione nella misura massima del 110%.
  • viene mantenuta nel 2023 la misura originaria del 110% nei seguenti casi: interventi diversi da quelli condominiali per i quali, al 25 novembre 2022, risulta presentata la Cila; interventi effettuati dai condomìni per i quali l’approvazione dei lavori è avvenuta con delibera assembleare adottata entro il 18 novembre 2022 (cioè, prima dell’entrata in vigore dello stesso “decreto Aiuti quater”) e la Cila è stata presentata entro il 31 dicembre 2022. La data della delibera di approvazione dev’essere attestata con dichiarazione sostitutiva resa  all’amministratore ovvero dal condomino che ha presieduto l’assemblea, nelle ipotesi in cui la nomina dell’amministratore non è obbligatoria (edifici fino a otto condomini) e i condomini non vi hanno provveduto; interventi effettuati dai condomìni per i quali l’approvazione dei lavori è avvenuta con delibera assembleare adottata tra il 19 e il 24 novembre 2022 e la Cila risulta presentata al 25 novembre 2022, anche in questo caso, la data della delibera di approvazione va attestata con dichiarazione sostitutiva dell’amministratore o del condomino che ha presieduto l’assemblea; interventi che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali entro il 31 dicembre 2022 è stata presentata l’istanza per acquisire il titolo abilitativo.
  • proroga al 31 marzo 2023 del termine previsto per l’utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari, rimanendo comunque ferma la condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
  • l’agevolazione con aliquota nella misura del 110% viene riconosciuta fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso.

Vengono inoltre introdotte modifiche rispetto all’estensione dei termini per avvalersi dell’agevolazione fiscale del Superbonus in caso di esercizio delle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura: limitatamente ai crediti d’imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura siano state inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022, è possibile ripartire l’utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.

Si introduce inoltre la possibilità di un ulteriore passaggio di cessione del credito, che quindi da due diventano tre, a favore di soggetti “vigilati”, cioè banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti negli appositi albi oppure imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia. La nuova opportunità è fruibile anche con riferimento ai crediti d’imposta che sono stati oggetto di comunicazione di cessione o di sconto in fattura inviata all’Agenzia delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Aiuti quater.

Si evidenzia infine che in una recente risposta a un’istanza di interpello (n. 904-1760/2022), la Direzione regionale della Lombardia dell’Agenzia delle entrate, ha chiarito che il fornitore che ha applicato lo sconto in fattura può effettuare la prima cessione del credito nei confronti di qualunque soggetto, incluso il cliente per il quale ha effettuato i lavori di ristrutturazione e al quale era stato concesso lo sconto.


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