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OBBLIGO USO MASCHERINE: APPROVATA NUOVA ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Il Ministro della Salute, in accordo col Governo, ha firmato l’Ordinanza del 28/04/2022 sull’uso delle mascherine valida dal 1° maggio al 15 giugno 2022.

In sintesi, è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

a) per l`accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;

3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;

7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

 

E’ obbligatorio indossare una mascherina chirurgica nei seguenti casi:

  1. lavoratori, utenti e visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.

 

È comunque raccomandato indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

 

Titolari e gestori dei servizi e delle attività sopra descritti sono tenuti a controllare l’applicazione delle indicazioni sopra riportate.

 

Non hanno l`obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l`uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;

c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

 

Non c’è alcuna proroga in merito al GREEN PASS, che di conseguenza non è più obbligatorio.

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