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LA PAROLA ALL`ESPERTO



AMBIENTE E SICUREZZA

PREVENZIONE INCENDI: ENTRANO IN VIGORE I DECRETI MINISTERIALI DI SETTEMBRE 2021: QUALI SONO LE NOVITÀ PRINCIPALI

Tra settembre e ottobre di quest’anno, entrano in vigore tutti e 3 i Decreti Ministeriali che ridefiniscono il rischio incendio nei luoghi di lavoro.

Con questo articolo, ci soffermiamo in particolare sulle novità per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza antincendio e sulle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio in azienda.

Il Decreto sulla Gestione della Sicurezza Antincendio si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro, come definiti dall`art. 62 del D.Lgs. 81/2008 smi, e cioè tutti i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva nonché ogni altro luogo di pertinenza accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro. 

Mentre per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili, e per le attività classificate a rischio di incidente rilevante - le disposizioni si applicano limitatamente alle prescrizioni:

  • Designazione degli addetti al servizio antincendio;
  • Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell`emergenza.

 Il Datore di lavoro deve effettuare la VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO E ADOTTARE MISURE DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO in esercizio e in emergenza, in funzione dei fattori di rischio d’incendio presenti presso la propria attività.

Inoltre, il Datore di lavoro ha l`obbligo di predisporre un PIANO DI EMERGENZA nei seguenti casi:

  • luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
  • luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  • luoghi di lavoro soggetti alla prevenzione incendio (cioè che rientrano nell`allegato I al D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151).

Si sottolinea che una delle principali novità introdotte da questo decreto consiste nel fatto che il rischio d’incendio non si valuta più solo in funzione dei lavoratori presenti, bensì anche rispetto al numero degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all`interno dell`attività.

Per i luoghi di lavoro “per cui il Datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, è comunque obbligatorio adottare misure organizzative e gestionali in caso di incendio. Queste misure devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi.

Riguardo agli addetti antincendio, il decreto indica che “tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze, devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti.

Al fine di stabilire il livello di formazione degli addetti, con la nuova disciplina viene mantenuta sostanzialmente immutata la suddivisione dei luoghi di lavoro in tre categorie: rischio basso-medio-alto.

Le principali novità del decreto riguardano l`introduzione della periodicità quinquennale dei corsi di aggiornamento e la previsione di specifici requisiti per i docenti di tali corsi.

Per effettuare la valutazione del rischio incendio secondo i nuovi decreti, o partecipare ai corsi di formazione antincendio, potete rivolgervi alla nostra area sicurezza e formazione.

Riferimenti telefonici 031.316310 (segreteria sicurezza sul lavoro) oppure 031.316221 (segreteria formazione obbligatoria) o potete scrivete una mail a: sicurezza@confartigianatocomo.it o formazione@confartigianatocomo.it


A cura di Emanuela Tardiola