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LA PAROLA ALL`ESPERTO



LAVORO

LEGGE DI BILANCIO 2022
Principali disposizioni in materia di lavoro, formazione e previdenza

Di seguito riporto un quadro sintetico delle principali disposizioni in materia di lavoro e previdenza inserite nella Legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021), pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (commi 191 - 219)

·         Lavoratori beneficiari (commi 191 - 192) Per i periodi di sospensione o riduzione di attività a decorrere dal gennaio 2022, viene ampliata la platea dei destinatari degli ammortizzatori sociali ai lavoratori a domicilio ed a tutte le categorie di apprendisti, non solo ai professionalizzanti.

Con la stessa decorrenza è altresì ridotto a 30 giorni lavorati, dai 90 finora previsti, il requisito dell’anzianità minima di effettivo lavoro ai fini dell’accesso ai trattamenti di integrazione salariale. Tali disposizioni hanno portata generale per tutte le tipologie di integrazione salariale e pertanto sono applicabili, come le altre novità di portata generale,  anche a FSBA non appena modificato il regolamento e i relativi adeguamenti saranno recepiti dal Ministero.

·        Computo dei dipendenti (comma 193) Nel computo dei dipendenti ai fini di cui alla normativa in materia degli ammortizzatori sociali sono considerati anche i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti.

·        Aumento degli importi dei trattamenti di integrazione salariale (comma 194) Dei due massimali oggi previsti viene soppresso per i medesimi periodi di sospensione o riduzione quello di importo inferiore e mantenuto quello di importo più elevato a prescindere dalla retribuzione di riferimento; il massimale è rivalutabile secondo quanto previsto dall’attuale normativa.

Tale disposizione è già applicata da FSBA con riferimento alle prestazioni istituzionali del Fondo.

·         Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (commi 205 e 208) La riforma conferma la centralità dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, tra cui il Fondo di solidarietà dell’artigianato FSBA, chiarendo in primo luogo l’obbligatorietà anche per i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente (comma 205).

A tal fine, in virtù del comma 210, con riferimento ai contributi di finanziamento dovuti a FSBA trovano ora applicazione le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria.

Inoltre, sempre a decorrere dal gennaio 2022 la regolarità del versamento dell’aliquota di contribuzione ordinaria a FSBA è condizione per il rilascio del DURC (comma 214).

Dal punto di vista delle prestazioni, FSBA dovrà assicurare per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività successivi al gennaio 2022 un trattamento minimo pari a 13 settimane nel biennio mobile, come tuttora disposto dall’articolo 30, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015 (comma 208).

In virtù, infine, del comma 212 viene estesa a FSBA anche la disciplina sugli assegni per il nucleo familiare, che dal gennaio 2022 sono pertanto riconosciuti ai lavoratori beneficiari dei relativi trattamenti.

·        Fondo di integrazione salariale, FIS (comma 207) La nuova disciplina prevede come per gli altri Fondi di solidarietà ex artt. 26 e 27 l’estensione alle imprese con un dipendente: come si è detto, l’applicazione dell’Assegno di integrazione salariale è invece prevista per quanto riguarda il FIS con due diverse durate, rispettivamente di 13 settimane e di 26 per le imprese fino a 5 e oltre i 6 dipendenti, utilizzando quindi un parametro ad hoc, differente da quanto previsto per gli altri Fondi ancora normati dal già richiamato comma 1 dell’art. 30, D.Lgs. n. 148/2015 che si limita a prevedere un minimo di 13 settimane.

Sempre a differenza degli altri Fondi vengono individuate due aliquote di finanziamento nelle nuove misure pari a 0,50% per le imprese fino a 5 dipendenti e a 0,80% al di sopra a tale soglia, in luogo delle precedenti aliquote dello 0,45% per le imprese sotto i 15 dipendenti e dello 0,65% sopra tale soglia. Resta in vigore il contributo addizionale finora previsto nella misura del 4%.

Per il FIS viene inoltre introdotta una misura di miglior favore (assente nella regolamentazione degli altri Fondi) per le imprese che dal 2025 non abbiano presentato domanda di AIS per almeno 24 mesi: in questo caso le sopradette aliquote sono ridotte del 40%.

 

Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego NASpI (comma 221)

Il requisito dei 30 giorni di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi viene eliminato: restano in vigore

quelli ancora stabiliti dall’art. 3 del D.Lgs 22/2015 (stato di disoccupazione e 13 settimane di

contribuzione nei 4 anni precedenti). Sempre a partire dal 1° gennaio 2022 viene altresì modificato il meccanismo di riduzione del 3% mensile sull’importo della NASpI, che decorre dal mese invece che dal 4°, e dall’8° mese per i soggetti con più di 55 anni di età.

 

Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa DIS-COLL (comma 223)

Per gli eventi di disoccupazione a decorrere dal 1° gennaio 2022 viene modificato anche per la DIS- COLL il meccanismo di riduzione del 3% mensile dell’importo, che si applica a partire dal 6° mese (e non più dal come oggi previsto); è altresì incrementato il tetto di mesi fruibili in relazione all’intero periodo di contribuzione (oggi è pari alla metà dello stesso) accreditato dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione dal lavoro. 

FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 

Linee guida tirocini extracurriculari (commi 720 726)

Si prevede la definizione di nuove linee guida in materia di tirocini extracurriculari, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, sulla base di alcuni criteri finalizzati ad una revisione in senso restrittivo dell’attuale disciplina, in particolare:

·         i tirocini extracurriculari andranno circoscritti in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;

·         dovrà essere prevista una congrua indennità di partecipazione, e definita la durata massima (comprensiva di eventuali proroghe) nonché limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d’impresa;

·         dovranno essere definiti livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle

competenze all’inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;

·         l’attivazione di nuovi tirocini sarà vincolata all’assunzione di una quota minima di tirocinanti;

·         dovranno essere individuate in maniera puntuale le modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

Sul piano sanzionatorio si prevede che:

·        la mancata corresponsione dell’indennità di partecipazione comporta l’applicazione della sanzione da 1.000 a 6.000 euro a seconda della gravità dell’illecito commesso;

·        in caso di tirocinio svolto in modo fraudolento, il soggetto ospitante è punito con l’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, oltre alla possibilità, su domanda del tirocinante, di chiedere il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale. 

SGRAVI CONTRIBUTIVI 

Esonero contributivo per I lavoratori provenienti da imprese in crisi (commi 119 - 120)

La disposizione estende l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 10, della legge n. 178/2020 (esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua) anche ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, a tempo indeterminato da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Il comma 120 istituisce, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l’anno 2022 per la tutela delle posizioni lavorative nell’ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale, il cui utilizzo sarà disciplinato con successivo provvedimento normativo.

Decontribuzione lavoratori dipendenti (comma 121)

Per il solo anno 2022, è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali (IVS) per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Decontribuzione lavoratrici madri (comma 137)

La norma prevede, in via sperimentale per il 2022, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre, nella misura del 50%, a decorrere dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del rientro stesso.

 

Esonero contributivo apprendistato di primo livello (comma 645)

Viene esteso al 2022 l’esonero contributivo per le assunzioni in apprendistato di primo livello nelle imprese fino a 9 dipendenti. Lo sgravio è riconosciuto nella misura del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro per i primi tre anni di contratto.

 

È presumibile che la questione dell’estensione della misura al lavoro autonomo sarà oggetto del confronto politico sui nuovi assetti della previdenza destinato ad aprirsi nel corso del 2022.

Anche Opzione donna viene prorogata per l’anno 2022 mantenendo i requisiti di età vigenti finora di 58 anni per le lavoratrici dipendenti e di 59 per le autonome, sempre con 35 anni di contributi.

SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’ 

Congedo di paternità (comma 134)

La disposizione rende strutturale il congedo obbligatorio di paternità, la cui durata viene elevata da 7 a 10 giorni.

Viene messa a regime anche la possibilità, per il padre lavoratore dipendente, di astenersi per un ulteriore giorno in sostituzione della madre e in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

 


A cura di Giuseppe Contino